ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02598

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 214 del 24/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: AMITRANO ALESSANDRO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIRAGUSA ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 24/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/07/2019
Stato iter:
25/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/07/2019
Resoconto AMITRANO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 25/07/2019
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 25/07/2019
Resoconto AMITRANO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/07/2019

SVOLTO IL 25/07/2019

CONCLUSO IL 25/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02598
presentato da
AMITRANO Alessandro
testo di
Mercoledì 24 luglio 2019, seduta n. 214

   AMITRANO e SIRAGUSA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   i dispositivi di protezione individuale (Dpi) sono strumenti e attrezzature utilizzati nei luoghi di lavoro, destinati ad essere indossati e tenuti dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute, e devono essere conformi ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche della normativa dell'Unione europea;

   l'utilizzo dei Dpi è previsto nel momento in cui l'adozione delle misure tecniche preventive di protezione collettiva non risulti sufficiente all'eliminazione di tutti i fattori di rischio;

   il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, stabilisce che i Dpi utilizzati in ambito lavorativo, devono sottostare alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 475 del 1992; tali dispositivi, devono corrispondere a «qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo»;

   i Dpi sono divisi in categorie, in funzione del tipo di rischio; vi sono dispositivi autocertificati dal produttore e destinati a salvaguardare i lavoratori dai danni lievi, altri dispositivi volti a prevenire rischi maggiori, certificati da un organismo di controllo autorizzato, altri sono finalizzati a proteggere da rischi di lesioni gravi, certificati da un organismo di controllo autorizzato con controllo della produzione;

   i Dpi sono utilizzati quando i rischi non possono essere rimossi o ridotti dalla prevenzione, dall'organizzazione del lavoro e dai dispositivi di protezione collettiva (Dpc) e devono essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro, senza comportare un ulteriore pericolo per l'utente;

   è importante che le aziende garantiscano un lavoro in sicurezza; è altresì importante contribuire all'avvio di un processo culturale in cui nuovi paradigmi prevalgano su comportamenti stereotipati, al fine di individuare alcuni ostacoli derivanti dall'applicazione sui luoghi di lavoro di pratiche errate causate da una non idonea gestione del processo di manutenzione dei dispositivi che devono avere i requisiti normativi e tecnici necessari per la protezione dei lavoratori –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno attivare le necessarie iniziative di carattere tecnico volte ad adeguare, alle norme vigenti, il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, recante Criteri per l'individuazione e l'uso di Dpi, i cui allegati, in relazione al progresso tecnologico, accludono norme Uni abrogate.
(5-02598)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 luglio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-02598

  Osserva l'onorevole Interrogante che i dispositivi di protezione individuale sono strumenti e attrezzature utilizzati per proteggere il lavoratore contro i rischi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che devono essere conformi ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche della normativa europea.
  Chiede altresì l'onorevole Interrogante se il Ministro non ritenga opportuno attivare le necessarie iniziative di carattere tecnico volte ad adeguare alle norme vigenti il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, recante «Criteri per l'individuazione e l'uso di DPI».
  Al riguardo non posso anzitutto che manifestare la piena condivisione della necessità, manifestata in questa sede, di garantire ai lavoratori la massima sicurezza nel lavoro.
  Non posso altresì non condividere l'ulteriore necessità di avviare un nuovo processo culturale che valorizzi la prevenzione dei rischi per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  Come ho avuto modo di evidenziare in altre occasioni, in questa sede, è impegno centrale del Governo assumere qualsiasi tipo di iniziativa, anche normativa, suscettibile di migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori per la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.
  La materia della tutela della salute e sicurezza rientra nel core business dell'azione del Ministero che qui rappresento, tanto sul piano della tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e delle lavoratrici, quanto su quello della necessità che le imprese comprendano e condividano l'importanza di un nuovo approccio al tema della sicurezza e prevenzione.
  In questa prospettiva l'obiettivo è quello di sviluppare nuove strategie finalizzate soprattutto all'introduzione di strumenti concreti, pratici, adeguati alle condizioni di lavoro e alle dimensioni dell'impresa che siano in grado – allo stesso tempo – di assicurare il benessere e l'integrità fisica dei lavoratori e la sostenibilità economica e organizzativa da parte delle imprese.
  Nella consapevolezza che le norme da sole non bastano, non saranno risparmiati gli sforzi per diffondere e radicare nella maggior misura possibile una cultura su questi temi, a tutti i livelli aziendali, sindacali ed istituzionali.
  Ma venendo più nello specifico al quesito posto in questa sede desidero evidenziare che la direttiva 89/686/CEE, in materia di dispositivi di protezione individuale, recepita con il decreto legislativo n. 475 del 1992, citato dall'onorevole Interrogante, è stata abrogata, a decorrere dal 21 aprile 2018, dal Regolamento (UE) 2016/425. Tale Regolamento è entrato in vigore il 20 aprile 2016, con applicazione a decorrere dal 21 aprile 2018 (data di abrogazione della Direttiva 89/686/CEE), fatto salvo per le alcune eccezioni.
  A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento si è provveduto, a livello nazionale, a definire ed emanare il decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, che ha avuto il compito di adeguare a detta fonte comunitaria la normativa interna in materia di dispositivi di protezione individuale. Preciso che detto decreto, in vigore dal 12 marzo 2019, ha introdotto modifiche al Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro prevedendo, fra l'altro, che «I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425».
  Quanto sopra unicamente per rendere un quadro completo della recentissima evoluzione del quadro normativo in materia, a livello comunitario prima, e nazionale poi, a valle della quale nulla osta all'avvio di un processo di adeguamento del decreto ministeriale del 2 maggio 2001 alle novità intervenute sull'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
  Ed è in questa prospettiva che la competente Direzione del Ministero ha già avviato apposite interlocuzioni con l'INAIL e con il Coordinamento tecnico delle Regioni allo scopo di sviluppare – sulla base delle rispettive competenze – un confronto di carattere tecnico finalizzato ad individuare le necessarie modifiche che consentano di adeguare il contenuto del decreto ministeriale del 2 maggio 2001 alla vigente normativa nazionale ed europea.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza del lavoro

sanita' del lavoro

luogo di lavoro