Legislatura: 18Seduta di annuncio: 214 del 24/07/2019
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019 CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019 COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019 FERRARI ROBERTO PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019 GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019 GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019 PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019 PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019 TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 25/07/2019 Resoconto VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER RISPOSTA GOVERNO 25/07/2019 Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 25/07/2019 Resoconto VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE IL 25/07/2019
SVOLTO IL 25/07/2019
CONCLUSO IL 25/07/2019
CENTEMERO, VIVIANI, CAVANDOLI, COVOLO, FERRARI, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 174 del 2006, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici». Come si evince dalla definizione, viene fissata l'esistenza della cosiddetta «Borsa merci telematica italiana», nonché del «mercato regolamentato dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici, realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla società di gestione»;
di conseguenza, nel momento in cui l'impresa di pesca cede il prodotto ittico, non è a conoscenza del corrispettivo che le verrà riconosciuto dal grossista, in quanto quest'ultimo risulta essere strettamente legato alle oscillazioni giornaliere della quotazione del pescato;
le cessioni suesposte sono accompagnate da un documento di trasporto – necessariamente privo del prezzo di cessione – il quale verrà ricompreso, assieme agli altri documenti di trasporto relativi al medesimo mese, in una fattura «differita» da emettere entro il giorno quindici del mese successivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 1972;
la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18/E del 24 giugno 2014, Parte II, prevede che «nel caso di cessione di beni, la fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l'indicazione della data e del numero del Documento di Trasporto...»;
secondo quanto suggerito dalla suddetta circolare, ogni consegna al grossista dovrebbe essere accompagnata dal documento di trasporto in cui vengono elencati i beni oggetto della cessione suddivisi per natura, qualità e quantità (senza il prezzo, in quanto ancora non stabilito);
inoltre, entro il giorno quindici del mese successivo, dovrebbe essere emessa un'unica fattura differita contenente, in luogo del dettaglio dei beni ceduti, solamente gli estremi dei documenti di trasporto di riferimento;
per il nostro Paese, la pesca in acque marine risulta essere un comparto strategico, le cui energie non possono ma soprattutto non devono essere assorbite da adempimenti che si stanno rivelando sempre più gravosi –:
se il Ministro interrogato, alla luce di quanto esposto in premessa e delle difficoltà che le imprese di pesca si troveranno ad affrontare in relazione all'obbligo della fattura elettronica, intenda fornire eventuali delucidazioni in merito, ponendo rimedio a questa scomoda situazione.
(5-02594)
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'applicazione della fatturazione elettronica per le cessioni di prodotti ittici effettuate tramite la Borsa merci telematica italiana o tramite il mercato regolamentato. Ciò in considerazione del fatto che nel momento in cui l'impresa di pesca cede il prodotto ittico non è a conoscenza del corrispettivo che le sarà riconosciuto dal grossista – in quanto legato alle oscillazioni giornaliere della quotazione del pescato – ed essendo, quindi, per tali cessioni, emesso un documento di trasporto (D.D.T.) privo di prezzo di cessione che verrà poi ricompreso in una fattura differita.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
Occorre, anzitutto, premettere che l'Italia è stata autorizzata con Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 – per il periodo dal 1o luglio 2018 al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA 2006/112/ – ad introdurre, per finalità antifrode, l'obbligo di emettere ed accettare fatture in formato elettronico per le operazioni che intervengono tra soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano escluse quelle effettuate dai soggetti che applicano i regimi IVA di franchigia (forfettari o di vantaggio).
Ciò premesso, con riguardo alla richiesta degli Onorevoli interroganti, posto che tra gli elementi del documento di trasporto (D.D.T.) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 non è mai stato contemplato il prezzo, si evidenzia che, con diversi interventi – e da ultimo, per i documenti di prassi, con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 – l'Agenzia ha dettagliatamente descritto i tempi, i termini e le modalità di emissione, nonché le relative eccezioni, delle fatture elettroniche tramite sistema di interscambio (SdI), documenti obbligatori, in linea generale, dallo scorso 1o gennaio 2019.
Sono peraltro consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia, all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, le necessarie precisazioni. Si rammenta, poi, che l'introduzione dell'obbligo di fattura in formato elettronico, salva espressa previsione, non ha modificato le regole di fatturazione previste dall'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, comprese quelle relative alla fattura differita di cui al comma 4 del medesimo articolo 21 e quelle relative alle cessioni con prezzo da determinare.
In altre parole, l'obbligo di fatturazione elettronica via SdI, pur modificando la forma delle fatture (da analogiche ad elettroniche), non ha introdotto vincoli prima assenti, lasciando di per sé impregiudicati i termini di emissione di tali documenti e il loro contenuto, ivi compreso quello delle fatture cosiddette «differite» ossia da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):documenti di trasporto
industria della pesca
prodotto agricolo