ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02590

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 214 del 24/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/07/2019
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/07/2019
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/07/2019
BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/07/2019
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/07/2019
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/07/2019
Stato iter:
25/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/07/2019
Resoconto BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 25/07/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/07/2019
Resoconto BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/07/2019

SVOLTO IL 25/07/2019

CONCLUSO IL 25/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02590
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Mercoledì 24 luglio 2019, seduta n. 214

   BIGNAMI, MARTINO, GIACOMONI, BARATTO, BENIGNI, CATTANEO e ANGELUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Agenzia delle entrate sta «affliggendo» milioni di partite Iva con un nuovo strumento burocratico, gli indici sintetici di affidabilità (Isa), mediante i quali si sarebbero dovuti superare i famosi studi di settore;

   in realtà, gli Isa non sostituiscono alcunché, ma anzi causano un ulteriore aggravio burocratico, comportando la necessità di integrare la documentazione per l'elaborazione degli Isa con i dati fiscali degli ultimi 8 anni;

   tali dati, pur essendo già in possesso dell'Agenzia delle entrate, devono essere riacquisiti dai professionisti e ricaricati nuovamente sui sistemi informatici dell'Agenzia;

   si esclude che ad estrarre i dati e a ricaricare i dati siano i medesimi titolari di partita Iva, magari abbandonando il posto di lavoro, ma si presume che lo faranno commercialisti e professionisti all'uopo incaricati i quali, anche volendo, non si ritiene lavorino gratuitamente, costituendo quindi tutto ciò costi aggiuntivi per le partite Iva coinvolte;

   per accedere a tali dati i professionisti devono acquisire i medesimi previo rilascio di una delega specifica da parte del titolare della partita Iva;

   tale delega appare del tutto «pleonastica» in quanto si tratta di chiedere dati già in possesso dell'Agenzia delle entrate, in palese violazione dello statuto del contribuente, che poi vanno nuovamente comunicati all'Agenzia delle entrate;

   tali dati, una volta reso possibile l'accesso, sono disponibili per soli 20 giorni, rendendo evidente quel che già si sospettava, ovvero che chi ha elaborato questi strumenti non ha mai avuto una partita Iva e non ha mai emesso una fattura;

   alla luce di quanto precede, appare opportuno che il Ministro interrogato esprima il proprio orientamento circa l'operato dell'Agenzia delle entrate –:

   su quali basi normative si fondi questa continua richiesta di adempimenti da parte dell'Agenzia delle entrate e come si giustifichi una richiesta di dati, peraltro, già in possesso della medesima Agenzia delle entrate che appare agli interroganti in palese violazione dello statuto del contribuente, oltre che del buon senso.
(5-02590)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 luglio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02590

  Con il documento in esame gli Onorevoli lamentano che dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), si è determinato un ulteriore aggravio burocratico a carico dei contribuenti poiché per l'elaborazione degli Isa si rende necessario integrare la documentazione con i dati fiscali degli ultimi 8 anni dei contribuenti.
  Gli Onorevoli interroganti evidenziano che tali dati, pur essendo già in possesso dell'Agenzia delle entrate, devono essere riacquisiti dai professionisti e ricaricati nuovamente sui sistemi informatici dell'Agenzia.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono «su quali basi normative si fondi questa continua richiesta di adempimenti da parte dell'Agenzia delle entrate e come si giustifichi una richiesta di dati, peraltro, già in possesso dell'Agenzia delle entrate, che appare agli interroganti in palese violazione dello Statuto del Contribuente, oltre che del buon senso.».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017) prevede che: «Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati “indici”».
  Tale previsione si innesta nel percorso tracciato dalla legge n. 190 del 2014 (articolo 1, commi da 634 a 636), e persegue la finalità di ridefinire il rapporto tra fisco e contribuente: dal controllo ex post della posizione fiscale a un nuovo rapporto collaborativo-preventivo finalizzato a stimolare comportamenti fiscali virtuosi.
  All'interno del solco tracciato dalla disciplina di cui alla menzionata legge 190 del 2014, la richiamata disposizione sugli ISA prevede che, anticipatamente rispetto alla scadenze fiscali, l'Agenzia renda noti al contribuente gli elementi in proprio possesso, idonei a stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione di base imponibile.
  Tale nuovo approccio dovrebbe mettere il contribuente nelle condizioni migliori per evitare situazioni di criticità con il fisco correlate ad errori o inadempienze.
  Tanto premesso giova rilevare che i dati forniti dall'Agenzia delle entrate per l'applicazione degli ISA non sono costituiti esclusivamente da dati dichiarati dal contribuente ma, in taluni casi, sono provenienti da fonti informative diverse dalle dichiarazioni fiscali dello stesso.
  Il comma 3 del citato articolo 9-bis dispone al riguardo che: «I dati rilevanti ai fini della [...] applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della Guardia di finanza, nonché da altre fonti».
  Ad esempio, in relazione ai compensi percepiti per prestazioni rese da un contribuente nell'ambito della propria attività professionale, l'Agenzia fornisce al contribuente stesso, quale elemento di riscontro, il dato comunicato all'interno dei modelli di Certificazione Unica da parte dei soggetti eroganti tali compensi.
  Gli ISA, attraverso tale sistema, mettono, pertanto, il contribuente in condizione di evitare future contestazioni dell'Agenzia.
  La messa in disponibilità di tali informazioni ha anche l'utilità di ridurre il numero di informazioni richieste al contribuente in fase dichiarativa; in tal senso, i modelli ISA approvati per il periodo di imposta 2018, se paragonati ai modelli di studi di settore approvati per l'annualità 2015, mostrano una rilevante contrazione delle informazioni richieste: si passa da 258 informazioni mediamente presenti nei modelli di studi di settore a 147 dei modelli ISA.
  Se si concentra l'analisi sui quadri contenenti i dati strutturali, la contrazione appare ancora più evidente; si passa da 83 variabili mediamente presenti nei modelli studi di settore a 29 variabili in media presenti nei modelli ISA.
  Tale percorso di semplificazione rappresenta, peraltro, solo un primo passo verso una più consistente riduzione degli adempimenti, posto che il decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019) ha previsto che, a partire dal periodo di imposta 2020, «Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi».
  Riguardo alle modalità con cui l'Agenzia mette a disposizione del contribuente e dell'intermediario le ulteriori informazioni utili al calcolo degli ISA, si ricorda che tali informazioni rimangono sempre disponibili all'interno del «Cassetto fiscale» del contribuente. Inoltre, le modalità di acquisizione massiva di tali dati da parte dell'intermediario sono del tutto simili a quelle già efficacemente sperimentate per il modello 730 precompilato.
  Il termine di disponibilità di 20 giorni (entro cui «l'Agenzia delle entrate è tenuta a cancellarli») all'interno dell'area riservata dei servizi telematici è un accorgimento a tutela del contribuente, finalizzato ad allinearsi al sistema implementato per lo scarico massivo dei dati relativi al 730 precompilato, in relazione al quale il Garante per la protezione dei dati personali ha manifestato parere favorevole.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA