ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02558

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 212 del 22/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: VIETINA SIMONA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 22/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
APREA VALENTINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 22/07/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02558
presentato da
VIETINA Simona
testo di
Lunedì 22 luglio 2019, seduta n. 212

   VIETINA e APREA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 107 del 2015 ha voluto focalizzare la massima attenzione sul ruolo del docente di sostegno nell'ambito delle strategie di inclusione degli studenti con disabilità;

   la materia dovrebbe certamente essere prioritariamente oggetto di modifiche in sede di contrattazione collettiva tra Ministero e organizzazioni sindacali;

   gli insegnanti di sostegno ad oggi vengono formati in tale disciplina attraverso un corso di specializzazione, indipendentemente dalla classe disciplinare;

   molti docenti Itp (insegnanti tecnico pratici) che, in seguito agli interventi normativi di riforma del sistema di istruzione si sono trovati in situazione di esubero, sono stati riconvertiti sulle attività di sostegno, frequentando appositi corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a tal fine istituiti, e destinati specificamente al personale docente appartenente a classi di concorso in esubero, ai sensi della delibera del direttore generale 16 aprile 2012;

   i docenti ex Itp, riconvertiti sul sostegno, sono inseriti nella tabella B delle classi di concorso (ex tabella C), mentre i loro colleghi abilitati su materie teoriche sono inseriti in tabella A delle classi di concorso;

   ad oggi, i docenti ex Itp, riconvertiti sul sostegno, sono inquadrati al VI livello tabellare anche se in possesso di laurea magistrale e specifica abilitazione sul sostegno, in virtù del fatto che sono inseriti sulla base della classe di concorso di provenienza, mentre i colleghi provenienti dalle classi di concorso in tabella A, sono inseriti nel VII livello tabellare, con evidenti conseguenze dal punto di vista della retribuzione: i docenti ex Itp, infatti, presentano condizioni stipendiali più basse rispetto agli altri colleghi, pur svolgendo lo stesso servizio;

   le attività di insegnamento sul sostegno costituiscono una funzione impegnativa e delicata che vede i docenti esposti allo stesso tipo di responsabilità, compiti e mansioni dei colleghi e, inoltre, quanti di essi sono in possesso di laurea magistrale hanno gli stessi titoli, con l'unica differenza della classe di concorso di provenienza dei docenti; per questo la differenza di trattamento retributivo appare ingiusta e discriminatoria;

   è parere degli interroganti che – per rafforzare la professionalità dell'insegnante di sostegno e far sì che specializzarsi rappresenti l'espressione di una precisa volontà del singolo di esercitare la propria funzione docente attraverso questa particolare formazione e competenza, e non solo per aumentare il punteggio per poi passare ad altro insegnamento di fascia A – sia necessario che l'insegnamento del sostegno non sia più vincolato a una classe di concorso di provenienza, ma abbia un percorso definito con i titoli necessari allo stesso insegnamento;

   appare, inoltre, evidente che l'attribuzione della classe stipendiale debba rispettare criteri validi erga omnes e, nello specifico, l'aver conseguito una laurea magistrale e successiva specifica abilitazione;

   sempre al fine di garantire la parità di trattamento gli interroganti ritengono necessario che anche gli ex Itp abbiano conseguito una laurea e l'abilitazione per svolgere l'attività di sostegno –:

   se il Ministro interrogato non ritenga di assumere le iniziative di competenza volte a individuare soluzioni al riguardo e a garantire la parità di livello stipendiale e retributivo tra docenti che hanno lo stesso incarico e gli stessi titoli, superando la discriminazione oggi esistente nei confronti dei docenti provenienti dalla ex tabella C delle classi di concorso, oggi tabella B.
(5-02558)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

parita' retributiva

insegnante

insegnamento