Legislatura: 18Seduta di annuncio: 207 del 12/07/2019
Primo firmatario: SIRAGUSA ELISA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/07/2019
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/07/2019
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/07/2019
SIRAGUSA e VILLANI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la legge n. 402 del 1975 stabilisce che i cittadini italiani che hanno lavorato in Stati membri dell'Unione europea, ovvero in Stati extra europei, rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, hanno diritto alla cosiddetta disoccupazione per lavoratori rimpatriati, in seguito al loro rimpatrio;
l'ammontare della disoccupazione per i lavoratori rimpatriati è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali ad hoc;
il diritto a ricevere tale prestazione economica decorre dal giorno del rimpatrio, qualora il disoccupato abbia dichiarato la disponibilità al lavoro al centro per l'impiego entro sette giorni dal rimpatrio, ovvero dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro se dichiarata tra l'ottavo e il trentesimo giorno successivi alla data del rimpatrio e ha una durata massima di 180 giorni –:
quanti lavoratori rimpatriati abbiano usufruito di tale prestazione economica negli ultimi 5 anni;
se il Ministro interrogato non intenda intraprendere iniziative volte a pubblicizzare tale incentivo rivolto ai lavoratori rimpatriati, nonché a valutare la possibilità di estendere i termini entro i quali presentare la richiesta.
(5-02497)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):lavoro stagionale