Legislatura: 18Seduta di annuncio: 207 del 12/07/2019
Primo firmatario: MORGONI MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/07/2019
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 12/07/2019
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/07/2019
MORGONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'agosto 2016 che presentano particolari condizioni di inagibilità degli immobili, l'articolo 23 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019, ha inserito nel decreto-legge n. 189 del 2016 l'articolo 4-quater che consente ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o «su altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte della proprietà»;
l'idoneità del terreno all'installazione di strutture temporanee e amovibili deve essere dichiarato da apposito atto comunale;
gran parte dei territori interessati dal sisma si trovano in aree soggette a vincoli stabiliti dai piani paesaggistici ai sensi dell'articolo 136 e dell'articolo 142 del codice dei beni culturali;
la legge non fa alcun riferimento a tali vincoli e consente l'installazione delle strutture abitative a prescindere dalla loro destinazione urbanistica, della volumetria e della dimensione;
un'area, ancorché di proprietà e con una destinazione urbanistica di non edificabilità superabile ai sensi del citato articolo 4-quater, potrebbe comunque essere soggetta a vincoli di tutela paesaggistico-ambientale o di assetto idrogeologico;
l'incertezza della norma non ne consente una facile interpretazione e sta generando problemi agli operatori pubblici e privati per i delicati risvolti, anche penalmente perseguibili, che una non corretta applicazione della norma potrebbe determinare –:
se il Governo intenda adottare iniziative per chiarire se l'articolo 4-quater del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge n. 32 del 2016, si applichi anche alle strutture abitative temporanee installate con autorizzazione comunale in aree soggette a vincoli paesaggistici o di assetto idrogeologico e, ove non si applichi, se non ritenga di adottare iniziative per estendere tale facoltà, rendendo possibile l'installazione di strutture abitative temporanee anche in aree soggette a vincoli paesaggistici o di assetto idrogeologico.
(5-02493)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):idrogeologia