ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02491

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 207 del 12/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: RUGGIERO FRANCESCA ANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/07/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02491
presentato da
RUGGIERO Francesca Anna
testo di
Venerdì 12 luglio 2019, seduta n. 207

   RUGGIERO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in tema di prestazione pensionistiche i soggetti in possesso dei requisiti di accesso alla «quota 100» entro il 31 dicembre 2018 ai sensi del decreto-legge n. 4 del 2019, al comma 4 dell'articolo 14, iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;

   le gestioni pensionistiche cui si riferisce la norma sono l'assicurazione generale obbligatoria e le forme esclusive e costitutive della medesima, gestite dall'Inps tra cui rientra anche l'ex Inpdap;

   la norma aggiunge che chi ha raggiunto i requisiti per aderire a «quota 100» entro il 29 gennaio 2019 potrà andare in pensione anticipata a partire dal 1° agosto 2019;

   i dipendenti che invece hanno cessato la loro attività lavorativa, prima di presentare domanda per «quota 100», che non erano alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed iscritti alla gestione esclusiva, avranno la possibilità di andare in pensione anticipata a partire dal 1° aprile 2019 come i dipendenti privati;

   nel messaggio n. 1551, invece, l'Inps chiarisce, a giudizio dell'interrogante, arbitrariamente derogando alla norma primaria, che i dipendenti pubblici, che prima di presentare domanda per «quota 100», avevano già cessato l'attività lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione mantengono lo status di lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni deviando quindi tali soggetti dalla presumibile decorrenza pensionistica del 1° aprile verso quella del 1° agosto –:

   se non si non si ritenga di adottare iniziative per chiarire lo status dei soggetti appartenenti alla fattispecie sin qui inquadrata, dando motivazione del perché tali soggetti che hanno cessato l'attività lavorativa eventualmente debbano mantenere forzosamente lo status di lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche non essendolo, ciò al fine di non cadere in una interpretazione pretestuosa con il solo effetto di danneggiare la categoria de quo.
(5-02491)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

salariato

pensionamento anticipato