ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02483

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 207 del 12/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: UNGARO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHIRO' ANGELA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/07/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02483
presentato da
UNGARO Massimo
testo di
Venerdì 12 luglio 2019, seduta n. 207

   UNGARO e SCHIRÒ. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   sono alcune centinaia i cittadini italiani residenti in Italia ai quali l'Inps ha negato o revocato l’«Ape sociale» perché titolari di pro-rata in convenzione (pensione estera);

   si tratta di cittadini disoccupati, disabili, care giver, o precedentemente occupati in lavori gravosi, i quali hanno perfezionato i requisiti anagrafici e amministrativi necessari per ottenere l’«Ape sociale»;

   si tratta di persone in età avanzata e in uno stato di disagio economico, perché non hanno altri redditi all'infuori del modesto pro-rata erogato dallo Stato estero dove hanno lavorato per pochi anni;

   l'Inps sostiene che l'incompatibilità del pro-rata estero con l’«Ape sociale» è stabilito dal comma 167 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dove viene disposto che non possono ottenere l'Ape coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto;

   nella circolare applicativa e interpretativa n. 100 del 2017 l'Inps ha stabilito che non possono conseguire l’«Ape» sociale i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all'estero e che ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l'accesso al beneficio non possono essere totalizzati i periodi assicurativi maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia;

   se da una parte è logico e comprensibile introdurre l'incompatibilità dell’«Ape sociale» con un trattamento pensionistico diretto italiano, sembra invece all'interrogante ingiusto, illogico e incongruente negare l’«Ape sociale» a coloro i quali soddisfano tutti i requisiti e le condizioni richiesti, ma sono titolari di una prestazione estera di poche decine di euro (giova ricordare che la prestazione estera è inevitabilmente modesta, perché gli interessati hanno lavorato tutta una vita in Italia – dai 30 ai 36 anni);

   nella scorsa legislatura il Governo pro tempore, in risposta a specifiche interrogazioni su questa problematica, aveva fatta salva la possibilità di assumere una posizione più aperta una volta superata la fase di prima applicazione della nuova normativa, al fine di favorire, nelle ulteriori fasi di monitoraggio, l'ingresso di potenziali beneficiari con contribuzione e prestazioni estere, valutando la possibilità di consentire il perfezionamento sia del requisito contributivo minimo per l’«Ape sociale» totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, sia il cumulo di una prestazione estera con l’«Ape sociale» –:

   se il Ministro interrogato intenda valutare l'adozione di iniziative affinché l'Inps modifichi l'interpretazione restrittiva esposta nella circolare n. 100 del 16 giugno 2017, consentendo il cumulo dell’«Ape sociale» con una prestazione estera per venire incontro alle umane e disperate esigenze di centinaia di cittadini italiani residenti in Italia i quali possiedono i requisiti per perfezionare il diritto all’«Ape sociale» ma ne sono esclusi a causa di una valutazione molto restrittiva dello stesso Inps;

   se non ritenga opportuno e giusto adottare iniziative per consentire la totalizzazione dei contributi italiani ed esteri ai fini del perfezionamento contributivo minimo richiesto dalla normativa sull’«Ape sociale», in modo tale da attenersi a quanto disposto in materia di perfezionamento dei diritti previdenziali da tutte le convenzioni bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia.
(5-02483)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cittadino della Comunita'

pensionato

lavoratore migrante