ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02440

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 202 del 03/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: BOLOGNA FABIOLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2019
D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2019
LAPIA MARA MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2019
MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2019
MENGA ROSA MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2019
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2019
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2019
PROVENZA NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2019
SAPIA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2019
SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2019
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2019
TRIZZINO GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2019
TROIANO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2019
VOLPI LEDA MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 03/07/2019
Stato iter:
04/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/07/2019
Resoconto BOLOGNA FABIOLA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 04/07/2019
Resoconto BARTOLAZZI ARMANDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 04/07/2019
Resoconto BOLOGNA FABIOLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/07/2019

SVOLTO IL 04/07/2019

CONCLUSO IL 04/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02440
presentato da
BOLOGNA Fabiola
testo di
Mercoledì 3 luglio 2019, seduta n. 202

   BOLOGNA, MASSIMO ENRICO BARONI, D'ARRANDO, LAPIA, MAMMÌ, MENGA, NAPPI, NESCI, PROVENZA, SAPIA, SARLI, SPORTIELLO, TRIZZINO, TROIANO e LEDA VOLPI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la legge regionale della Lombardia n. 33 del 2009, all'articolo 28, ultimo comma, prevede che i rapporti tra il servizio socio-sanitario lombardo e le università siano disciplinati tramite protocollo d'intesa;

   con delibera n. 1053 del 2010 la giunta regionale lombarda approvava il «protocollo di intesa con università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca»;

   con delibera del direttore generale dell'azienda socio sanitaria territoriale (Asst) lariana n. 331 del 4 aprile 2019 si approvava la convenzione con l'Università degli studi dell'Insubria e veniva individuata l'unità operativa complessa (Uoc) di medicina generale del presidio ospedaliero di Como quale Uoc a direzione universitaria;

   con la medesima delibera si affidava la direzione della suddetta Uoc — con chiamata diretta, quindi senza procedura selettiva prevista dalla normativa statale — a un professore associato di medicina interna presso il dipartimento di medicina e chirurgia dell'ateneo;

   tuttavia, la legge regionale non consente la chiamata diretta di un docente universitario alla direzione di una Uoc senza alcuna procedura selettiva;

   l'attribuzione di incarichi direttivi presso i dipartimenti ospedalieri a docenti universitari nei modi e nelle forme utilizzate nel caso di specie, oltre a non trovare fondamento nella legislazione statale e regionale, sembra iniqua e lesiva nei confronti del personale ospedaliero, frustrandone ogni legittima aspettativa di carriere;

   la collaborazione tra università e strutture ospedaliere mediante integrazione tra attività assistenziali e attività didattiche e di ricerca non postula il conferimento a docenti universitari della direzione di strutture ospedaliere «bypassando» le procedure concorsuali e i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza;

   il sindacato della dirigenza medica Anaao Assomed ha dichiarato il 13 giugno 2019 di aver depositato ricorso al TAR «contro la decisione della ASST di assegnare senza concorso la direzione della Medicina Interna dell'ospedale di Como a un professore universitario» al fine di tutelare le aspettative di carriera e di conseguimento delle funzioni apicali e, più in generale, la posizione lavorativa del personale medico ospedaliero del servizio sanitario nazionale –:

   se il Ministro interrogato non ritenga di assumere le iniziative di competenza, in collaborazione con le regioni, per evitare che il perpetuarsi di una tale prassi finisca per creare una disparità di trattamento a favore del personale docente e a detrimento dei medici ospedalieri i quali non potrebbero conseguire funzioni apicali, configurandosi così una condizione lesiva della posizione lavorativa del personale ospedaliero del servizio sanitario nazionale.
(5-02440)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 luglio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-02440

  Il conferimento degli incarichi di strutture complesse a direzione universitaria soggiace ad una speciale disciplina (decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517) sulla base della quale viene demandato all'atto aziendale, sulla base dei principi stabiliti nei protocolli di intesa tra regione e università, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata e l'individuazione delle strutture complesse che li compongono, indicando, in particolare, quelle a direzione universitaria.
  Per quanto concerne l'attribuzione dei relativi incarichi, quali direttore di dipartimento ad attività integrata ovvero di struttura complessa a direzione universitaria, l'atto aziendale stabilisce anche le procedure per la realizzazione dell'intesa tra il direttore generale ed il rettore, che deve tenere conto delle esigenze formative e di ricerca oltre che di quelle assistenziali.
  Con specifico riferimento all'attribuzione degli incarichi in parola ai professori e ricercatori universitari, è vero che l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 517 del 1999, nell'imporre l'intesa tra il direttore generale ed il rettore, esclude, al contempo, l'obbligo del previo esperimento delle procedure comparative di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992; tuttavia, le stesse disposizioni stabiliscono che debba restare fermo l'obbligo del possesso di specifici requisiti, tra i quali, in particolare, il possesso di un curriculum in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza.
  Ciò è, peraltro, confermato anche dal comma 7-bis, lettera c) dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 che chiarisce, ulteriormente, che la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria debba essere effettuata sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare.
  Sulla base della normativa vigente, dunque, sembrerebbe chiaro che il curriculum scientifico e professionale dei potenziali aspiranti all'incarico costituisce uno strumento indispensabile per evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e le specifiche attività svolte rispetto alla posizione funzionale da ricoprire, il che implica – ad avviso del Ministero della salute – che, indipendentemente dalla presenza di uno specifico obbligo di legge, vi sia comunque necessità di una procedura selettiva trasparente in grado di assicurare la par condicio tra i possibili candidati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

carriera professionale

promozione professionale

professione sanitaria