ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02428

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 202 del 03/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: BUCALO CARMELA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 03/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 03/07/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02428
presentato da
BUCALO Carmela
testo di
Mercoledì 3 luglio 2019, seduta n. 202

   BUCALO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 153 (conversione del decreto-legge n. 69 del 1988) del 13 maggio 1988 ha riformato l'istituto degli assegni familiari (in passato erano concessi in tanti tagli di basso importo, in base al numero delle persone che erano a carico), trasformandolo in assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, lavoratori che godono di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente e pensionati da lavoro dipendente, il cui reddito complessivo è inferiore a una determinata cifra, rivalutata ogni anno in base all'inflazione;

   nella citata legge restano esclusi dal concetto di assegni per il nucleo familiare i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri), ai quali si applica la vecchia disciplina sugli assegni familiari legata al concetto di «carico familiare»;

   ai pensionati iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, continuano ad essere pagate, se rientrano nelle condizioni di reddito richieste, le «quote di maggiorazione della pensione» per carichi di famiglia (10,21 euro per ogni familiare), notevolmente più basse rispetto agli assegni per il nucleo familiare dei pensionati da lavoro dipendente, tali da creare di fatto un vero e proprio trattamento iniquo;

   la legge prevede che l'assegno per il nucleo familiare può essere erogato a nuclei composti da una sola persona ma solo se questa è titolare di una pensione ai superstiti da lavoro dipendente o è orfano minorenne o una persona impossibilitata a svolgere proficuo lavoro;

   dopo la sentenza della Corte di cassazione n. 7668 del 1996, anche il coniuge superstite inabile rientra tra i possibili beneficiari e può ottenere l'assegno al nucleo (ormai noto come assegno di vedovanza) anche in assenza di altri contitolari della reversibilità; restano escluse le reversibilità dei lavoratori autonomi (SR, SoArt, Socom);

   alla luce di quanto esposto, si rileva un grave pregiudizio nei confronti della categoria dei pensionati iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi –:

   se sia a conoscenza della vicenda esposta e quali iniziative di competenza intenda urgentemente adottare per porre fine a questo trattamento iniquo.
(5-02428)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro autonomo

pensionato

carico di famiglia