ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02374

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 197 del 26/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: ZANGRILLO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 26/06/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GAGLIARDI MANUELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 26/06/2019
POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 26/06/2019
ROTONDI GIANFRANCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 26/06/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 26/06/2019
Stato iter:
27/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/06/2019
Resoconto GAGLIARDI MANUELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 27/06/2019
Resoconto COMINARDI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 27/06/2019
Resoconto GAGLIARDI MANUELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/06/2019

SVOLTO IL 27/06/2019

CONCLUSO IL 27/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02374
presentato da
ZANGRILLO Paolo
testo di
Mercoledì 26 giugno 2019, seduta n. 197

   ZANGRILLO, GAGLIARDI, POLVERINI e ROTONDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   rispondendo al trend economico negativo, particolarmente nel comparto edilizio e trasportistico, si è registrata la nascita di numerose cooperative di artigiani;

   secondo l'Inps, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto n. 1422 del 1924, che stabilisce che «le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti», i soci di cooperativa, anche e soprattutto ai fini previdenziali, sarebbero da inquadrare come lavoratori dipendenti e non come lavoratori autonomi, con i conseguenti relativi oneri e obblighi previdenziali;

   nel 2015 il tribunale di Lucca accoglieva il ricorso di alcuni artigiani soci di cooperative per poi respingere nel gennaio 2016 il ricorso avverso a questa decisione presentato dall'ufficio Inps di Lucca (si veda www.dilucca.it);

   nel corso del 2017 la corte d'appello di Firenze, sezione lavoro, respingeva con due sentenze (n. 387/2017, n. 624/2017), gli appelli dell'Inps contro le sentenze di primo grado che avevano visto vincitrici le cooperative artigiane lucchesi;

   con sentenza n. 172 del 2018, anche il tribunale di Rimini accoglieva favorevolmente il ricorso di alcuni soci-lavoratori artigiani di cooperativa avverso il diniego dell'Inps di iscrizione alla gestione previdenziale artigiana, stabilendo così che il socio-lavoratore autonomo ha diritto all'iscrizione alla IVS artigiana;

   a tale riguardo durante la XVII legislatura, rispondendo ad atti di sindacato ispettivo (n. 5-05896, n. 4-09256), il Sottosegretario pro tempore delegato a rispondere, richiamando l'orientamento interpretativo dell'Inps annunciava che «A seguito di numerose segnalazioni, l'INPS ha avviato un confronto con il Ministero che rappresento, volto all'analisi delle possibili soluzioni. [...] al fine di definire un quadro normativo chiaro e univoco, il Ministero che rappresento e l'INPS si stanno adoperando per individuare idonee iniziative volte a tutelare gli interessi delle imprese e dei soci ma anche in generale di tutti i lavoratori interessati»;

   agli interroganti non risultano soluzioni intraprese in tal senso e, anzi, come segnalato da Unione italiana cooperative e Confartigianato de La Spezia, la problematica continua a sussistere e Inps confermerebbe il medesimo orientamento negando ai soci-lavoratori in questione il riconoscimento dell'inquadramento, anche ai fini previdenziali, come artigiani lavoratori autonomi –:

   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare per garantire l'applicazione del diritto, come sancito da numerose sentenze, affinché le cooperative possano gestire i rapporti di lavoro, salvaguardando i livelli occupazionali e promuovendo così il patrimonio produttivo e il know how delle varie realtà territoriali italiane.
(5-02374)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 giugno 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-02374

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente la complessa problematica relativa all'esatto inquadramento previdenziale dei soci lavoratori di cooperative artigiane rappresento che la questione, così come del resto evidenziato dallo stesso Onorevole interrogante, affonda le sue radici già nella precedente legislatura.
  Dal punto di vista normativo, l'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 142, ha previsto che i soci di cooperativa possono dare vita ad un ulteriore e distinto rapporto di lavoro con la cooperativa stessa ed essere assicurati alle gestioni previdenziali, in qualità di lavoratori subordinati, autonomi o in qualsiasi altra forma.
  Tali forme vengono stabilite mediante un regolamento della stessa cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 142, cui seguiranno gli specifici contratti di lavoro stipulati con i singoli soci.
  In merito a quanto sopra riportato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 16 gennaio 2018, ha comunicato che in base all'articolo 1 della legge n. 142 del 2001 il socio lavorativo di cooperativa, accanto al rapporto associativo, instaura con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma dal quale derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, ritenendo dunque che ciascun socio lavoratore di cooperativa debba essere iscritto alla gestione previdenziale corrispondente alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa desumibile dal contratto di lavoro, o comunque dal concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro.
  Tali indicazioni hanno determinato per l'INPS l'esigenza, nel caso in cui una cooperativa svolga un'attività rientrante nel settore artigianato e il lavoratore opti per un contratto di lavoro autonomo imprenditoriale, iscrivendosi con tale qualifica all'Albo delle imprese artigiane, di individuare correttamente il reddito da utilizzare come base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta.
  Il principale nodo interpretativo discende dal non allineamento tra le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 233 del 1990, come modificata dalla legge n. 243 del 1992, che individua, per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, quale base imponibile il reddito d'impresa percepito nell'anno corrente, e l'articolo 1, comma 114, della legge n. 208 del 2015 il quale dispone che il reddito percepito dai soci di cooperativa artigiana è assimilato a quello da lavoro dipendente.
  È prioritario d'altronde che in queste situazioni non si possa muovere dall'aprioristica considerazione in base alla quale le società cooperative rivestano, sempre e comunque, la posizione di datrici di lavoro, essendo invece necessario svolgere un'indagine sulla concreta organizzazione d'impresa, al fine di procedere alla corretta iscrizione nella gestione previdenziale corrispondente alla specifica tipologia di lavoro.
  In questa prospettiva mi impegno, quale rappresentante del Ministero del lavoro, a svolgere tempestivamente le opportune interlocuzioni con tutte le amministrazioni competenti in materia, per stabilire chiarezza applicativa ad un quadro normativo che oggi non lo è.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro autonomo

artigiano

tutela dei soci