ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02310

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 192 del 19/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: SERRACCHIANI DEBORA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/06/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MORANI ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2019
ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2019
VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2019
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2019
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2019
LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2019
GIACOMELLI ANTONELLO PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2019
CANTONE CARLA PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2019
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2019
MANCA GAVINO PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2019
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2019
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2019
ROSSI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/06/2019
Stato iter:
01/08/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2019
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 01/08/2019
Resoconto SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/06/2019

DISCUSSIONE IL 01/08/2019

SVOLTO IL 01/08/2019

CONCLUSO IL 01/08/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02310
presentato da
SERRACCHIANI Debora
testo di
Mercoledì 19 giugno 2019, seduta n. 192

   SERRACCHIANI, MORANI, ZAN, VISCOMI, MORETTO, FRAGOMELI, LACARRA, GIACOMELLI, CARLA CANTONE, BURATTI, GAVINO MANCA, DE MENECH, MARCO DI MAIO e ROSSI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   come noto, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale è riconosciuto ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e che siano stati iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Inps;

   tale disposizione è stata più volte prorogata fino al 31 dicembre 2016, da ultimo con l'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

   l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale è finanziato con il «Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale», istituito presso l'Inps, che opera mediante contabilità separata nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;

   con l'articolo 1, comma 283, della legge di bilancio per l'anno 2019 (legge n. 145 del 2018) ha previsto la stabilizzazione, a decorrere dal 1o gennaio 2019, delle disposizioni relative all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale; tuttavia, la formulazione del dispositivo utilizzata in questa occasione non ha tenuto conto del periodo pregresso alla medesima data del 1o gennaio 2019;

   una soluzione normativa che, a parere degli interroganti, rappresenta un grave errore e che finisce per determinare una sorta di nuova platea di «esodati», questa volta, nel commercio;

   infatti, molti commercianti, a seguito dell'approvazione definitiva della legge di bilancio per l'anno 2019 e dopo aver cessato la propria attività, hanno presentato domanda, presso la sede Inps territorialmente competente, per accedere ai benefici della «rottamazione delle licenze commerciali», ma hanno ricevuto risposte negative per coloro che avevano cessato l'attività commerciale prima del 1o gennaio 2019;

   si tratta di una situazione davvero paradossale, anche in considerazione del fatto che tale categoria di lavoratori ha sempre pagato nel corso degli anni la corrispondente quota contributiva, che è già stata oggetto di iniziative di mobilitazione delle associazioni di rappresentanza –:

   quali iniziative si intendano adottare, anche di carattere normativo, volte a superare la condizione che attualmente impedisce l'accesso all'indennizzo per la cessazione di attività commerciale prima del 1o gennaio 2019.
(5-02310)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 1 agosto 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-02310

  In merito all'interrogazione dell'Onorevole Serracchiani, riferita all'esclusione di coloro che hanno cessato la propria attività commerciale nel periodo antecedente alla data del primo gennaio 2019 dall'ambito di applicazione soggettivo dell'indennizzo previsto dall'articolo 1, comma 283, della legge di bilancio 2019 (l. n. 145 del 2018), rappresento quanto segue.
  La vicenda dei lavoratori autonomi, costretti a chiudere la propria attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, è stata oggetto di massima attenzione da parte di questo Governo.
  Basti dire che, consapevole dell'impatto negativo determinato dallo stato di crisi che ha interessato il Paese, l'Esecutivo in carica ha reso strutturale, dal primo gennaio 2019, l'indennizzo di cui si discute, e ha, di conseguenza, stabilizzato l'obbligo di versamento, per gli iscritti alla relativa Gestione pensionistica, del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento destinato, in parte, al Fondo che finanzia l'indennizzo stesso.
  D'altro canto non posso fare a meno di evidenziare che gli interventi legislativi che nel tempo hanno introdotto, e successivamente prorogato, l'indennizzo in esame non hanno mai previsto che quest'ultimo potesse essere erogato per cessazioni avvenute nel passato.
  La previsione contenuta nell'ultima legge di bilancio che, desidero tornare a sottolinearlo, oltre a rendere strutturale l'indennizzo in questione, ha ripristinato l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento dal primo gennaio 2019, non ha fatto che applicare il medesimo criterio seguito in passato, disponendo per l'avvenire.
  Dunque se anche è da considerare fisiologico che nel dibattito politico l'opposizione cerchi di evidenziare profili o questioni ritenuti non adeguatamente affrontati o risolti dal Governo, credo che a riguardo sia corretto riconoscere che con l'ultima legge di bilancio è stato risolto un problema piuttosto che attribuire al medesimo intervento normativo difetti già propri del passato.
  Detto questo tengo però a precisare, conclusivamente, che il quesito posto dall'Onorevole Interrogante vale senz'altro ad attirare l'attenzione del Governo sul tema, perché, anche questo mi preme qui ribadire, la consapevolezza di aver compiuto un passo significativo non induce certo a rinunciare alla possibilità di compierne di ulteriori, ove si riveli possibile, nella direzione di un ulteriore miglioramento del sistema.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contributo sociale

indennizzo

rappresentanza del personale