ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02247

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 186 del 07/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: FREGOLENT SILVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/06/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/06/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02247
presentato da
FREGOLENT Silvia
testo di
Venerdì 7 giugno 2019, seduta n. 186

   FREGOLENT. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il mercato degli affitti brevi, vista anche la peculiarità del territorio, le sue potenzialità per gli aspetti storici, culturali, artistici ed eno-gastronomici abbinata a un'ampia disponibilità di alloggi, è diventato molto importante e pertanto necessita di un monitoraggio e una regolamentazione;

   con l'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 è stato introdotto nella precedente legislatura un regime fiscale per le locazioni brevi;

   in particolare, per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i commi 4 e 5 del citato articolo prevedono, in capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché soggetti che gestiscono portali telematici, un obbligo di trasmissione dei dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo, nonché, qualora incassino i canoni o i corrispettivi, che operino, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito a titolo di imposta, se si è optato per la cedolare secca o di acconto nel caso si sia scelto per la tassazione Irpef; inoltre il comma 5-bis obbliga i soggetti non residenti ad adempiere agli obblighi derivanti da tale regime tramite la stabile organizzazione in Italia;

   nel 2017 il portale di intermediazione Airbnb ha presentato ricorso al Tar-Lazio per l'annullamento del provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, che è stato rigettato dallo stesso Tribunale con la sentenza del mese di febbraio 2019;

   nella sentenza il Tar fa riferimento alla circolare 24/E del 2017 dell'Agenzia delle entrate volta a chiarire che la formulazione volutamente ampia della legge ha inteso prevedere l'obbligo di operare la ritenuta in tutte le ipotesi in cui l'intermediario intervenga nella fase in cui è assolta l'obbligazione pecuniaria prevista dal contratto, sia che partecipi alla operazione di pagamento del corrispettivo da parte del conduttore, sia che partecipi alla riscossione da parte del locatore;

   pur in pendenza della pronuncia del Consiglio di Stato cui si è appellata la società ricorrente, va specificato che alla luce del decreto-legge, richiamato, il provvedimento dell'Agenzia dell'entrate non è mai stato sospeso dagli organi giurisdizionali, nonostante le ripetute richieste, per mancanza di presupposti e infondatezza delle ragioni addotte e pertanto avrebbe dovuto trovare applicazione fin dal luglio 2017 –:

   quali iniziative intenda assumere al fine di ripristinare la legalità nel settore delle locazioni di breve periodo, rendendo cogenti gli obblighi a carico dei soggetti intermediari previsti per legge.
(5-02247)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica fiscale

evasione fiscale

contratto