ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02096

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 172 del 09/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/05/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/05/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/05/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02096
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Giovedì 9 maggio 2019, seduta n. 172

   CIPRINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   in data 1° marzo 2018, Ugl Terziario e Assocall hanno siglato il contratto collettivo nazionale (Ccnl) per operatori call center outbound dei call center in outsourcing;

   il Ccnl, che decorre dal 1° marzo 2018 e scadrà il 31 dicembre 2021, individua specifici profili professionali con i quali è possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, definendone anche il relativo trattamento economico e normativo: il compenso orario minimo di riferimento è fissato nella misura di euro 6,50 fino al 31 marzo 2019, nella misura di euro 7,30 fino al 31 marzo 2020 e nella misura di euro 8,00 fino alla scadenza del contratto;

   l'attività svolta dai call center trova la sua disciplina anche nel comma 243 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

   con decreto direttoriale n. 77 del 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha aggiornato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese aggiudicatarie di servizi di call center;

   secondo quanto riportato dalla stampa online (https://www.corrierecomunicazioni.it, 1° ottobre 2018), «Sale la retribuzione per i lavoratori dei call center. Il ministero del Lavoro ha adottato Decreto Direttoriale n. 77 che aggiorna il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese aggiudicatarie di servizi di call center. Il primo adeguamento era stato adottato a fine 2017 per poi entrare in vigore a gennaio; dopo la firma del nuovo contratto nazionale del settore si sono resi necessari ulteriori aggiornamenti. Il costo deve oscillare tra i 0,4016 euro di un lavoratore di secondo livello – il primo livello nel contratto delle Tlc non è contemplato – e i 0,5092 del quinto livello. Non sarà dunque più possibile mettere in piedi gare per l'affidamento di servizi di customer care che vadano al di sotto di questi parametri. La retribuzione annua lorda del lavoratore non deve stare al di sotto dei 18.635,36 euro di un addetto di secondo livello; per il quinto livello la retribuzione deve essere di 23.655,68. “Il costo del lavoro – spiega a CorCom, Fabio Gozzo della Uilcom – è stato parametrato non alla quantità effettiva di minuti in cui l'addetto è al telefono ma prendendo in considerazione anche le pause di legge e i cosiddetti tempi di inoccupancy in cui l'addetto è al videoterminale ma non in comunicazione con il cliente”»;

   eppure alcune imprese di call center applicano in maniera «discutibile» il Ccnl, calcolando il pagamento delle ore lavorative sulla base dei soli minuti trascorsi al telefono o in operazioni al computer strettamente correlate;

   in sintesi, secondo questa interpretazione, un'ora «produttiva» sarebbe la somma di tempo di reale conversazione e il calcolo dell'ora ai fini della maturazione della retribuzione avverrebbe, dunque, in base ai minuti di parlato, di attesa, di compilazione di moduli dopo la chiamata;

   il fenomeno, purtroppo, non è nuovo e fu denunciato anche dalla stampa secondo quanto riportato da www.ilgiornale.it del 16 marzo 2017: «Call center, lavoratori pagati solo per i minuti effettivi» –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, anche promuovendo iniziative ispettive da parte degli organi preposti sul territorio, al fine di porre in essere le più opportune verifiche e garantire ai lavoratori dei call center il rispetto della giusta retribuzione loro spettante;

   quali iniziative di competenza, anche normative, intenda adottare affinché la posizione dei lavoratori venga adeguatamente tutelata.
(5-02096)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto collettivo

retribuzione del lavoro

contratto