ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02059

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 170 del 07/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: GADDA MARIA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/05/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO delegato in data 07/05/2019
Stato iter:
08/05/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/05/2019
Resoconto GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 08/05/2019
Resoconto PESCE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO)
 
REPLICA 08/05/2019
Resoconto GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/05/2019

SVOLTO IL 08/05/2019

CONCLUSO IL 08/05/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02059
presentato da
GADDA Maria Chiara
testo di
Martedì 7 maggio 2019, seduta n. 170

   GADDA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   il Crea con la determinazione direttoriale n. 96 del 10 agosto 2016, all'articolo 1, ha assegnato in esclusiva i diritti di moltiplicazione e commercializzazione del seme certificato della varietà di grano duro denominata «Cappelli» a Società Italiana Sementi S.I.S. S.p.a.;

   in conformità all'articolo 2 della determina, Società italiana sementi S.i.s. S.p.a. ha stipulato un contratto con il Crea per l'acquisizione di tali diritti di esclusiva; in premessa e, nell'articolo 4, si riporta che il contratto è concesso «per la produzione del seme sul territorio italiano e per la vendita di tale produzione». All'articolo 5 si prevede inoltre che Sis prenda «tutte le misure necessarie per garantire l'approvvigionamento di seme certificato R2 in funzione dei bisogni del mercato»;

   risulta all'interrogante che la Sis stia vincolando le imprese agricole ad accordi di filiera non limitati alla moltiplicazione del seme, ma anche alla vendita della granella, di fatto condizionando la restituzione di tutta la semente R2 e la libera commercializzazione della successiva produzione; tale «accordo di sviluppo commerciale Cappelli», prevederebbe che Sis acquisti l'intero raccolto di «Cappelli» ottenuto dagli agricoltori selezionati, da una impresa individuata da Sis stessa, a prezzo e condizioni vincolati –:

   se il Ministro interrogato intenda chiarire come l’«accordo di sviluppo commerciale Cappelli» sopra menzionato si concilii con la determinazione direttoriale n. 96 del 10 agosto 2016 del Crea — organismo vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo — e con il contratto successivamente stipulato dalla Sis e se ritenga che sussistano i presupposti per promuovere modifiche al contratto tra Crea e Sis garantendo l'approvvigionamento di seme certificato R2 in funzione dei bisogni del mercato.
(5-02059)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 maggio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-02059

  La varietà di frumento duro Senatore Cappelli è stata costituita nel 1923 dall'agronomo e genetista Nazareno Strampelli attraverso la selezione di un frumento duro tunisino denominato Jeanh Rhetifah ed è stata una delle varietà maggiormente diffuse per le sue elevate capacità produttive valutate in quel contesto storico.
  La varietà è stata iscritta, al Registro nazionale delle varietà delle specie di piante agrarie, con decreto del 3 maggio 1969 e il responsabile della conservazione in purezza è il CREA-CI di Foggia.
  Alla varietà in questione non risulta associato alcun diritto di proprietà intellettuale, pertanto si può fare riferimento solamente alle disposizioni che regolamentano la commercializzazione delle sementi (legge 25 novembre 1971, n. 1096 e decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065) e alle norme sui contratti tra privati.
  La produzione delle sementi di categoria di base (sementi prodotte dal costitutore, direttamente o sotto la sua responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà) è riservata, nel caso in esame, al CREA-CI, che ha indicato la S.I.S. – Società Italiana Sementi S.p.A. (Società con la quale ha stipulato un contratto per tale varietà) come esecutore materiale della produzione di semente.
  In questo senso, il responsabile della conservazione in purezza è l'unico soggetto che possa avere la disponibilità del seme di categoria di base e può quindi riservarsi, in sede di contratto privato, che chi acquista tale semente – per la produzione commerciale di semente di categoria certificata in I o II riproduzione – versi un corrispettivo economico per la commercializzazione di quest'ultima innescando, di fatto, un diritto di esclusiva.
  Tale diritto non può essere esercitato verso chi, avendo acquisito sul mercato semente certificata di I riproduzione, si dispone a produrre una semente certificata di II riproduzione (R2), ammessa a fini commerciali sia dalla normativa nazionale che da quella comunitaria. Nel caso specifico della varietà Cappelli, tale possibilità è esclusa dai contratti di conferimento totale del materiale sementiero di I riproduzione.
  A questo proposito è opportuno sottolineare che la licenza concessa alla S.I.S. limita l'esclusiva alla sola moltiplicazione del seme certificato per ottenere seme di seconda riproduzione di libera vendita: ogni azienda agricola può acquistare quest'ultimo, riutilizzarlo per la semina nel propria ambito aziendale e produrlo per ricavare granella da macina, ma non rivenderlo come semente, in quanto ciò contrasterebbe con la legge sementiera.
  Ogni altra azienda sementiera, in virtù dell'esclusiva concessa alla S.I.S., non può liberamente effettuare la moltiplicazione, a meno che non le venga concessa una sub-licenza dalla stessa S.I.S.
  Tutto ciò premesso, non v’è alcun intento da parte del CREA di limitare l'approvvigionamento delle sementi di II riproduzione (R2) in funzione delle esigenze del mercato; l'articolo 5 del contratto con la S.I.S. prevede infatti che il licenziatario esclusivo farà i suoi migliori sforzi per garantire una promozione efficace della varietà e prenderà le misure necessarie per garantire l'approvvigionamento di seme R2 per la varietà del contratto, in funzione dei bisogni del mercato.
  In ogni caso, al fine di garantire il puntuale rispetto degli accordi pattuiti, sono state impartite specifiche disposizioni al CREA affinché i vari impegni contrattuali in essere vengano puntualmente rispettati ed è stata programmata un'apposita riunione tra questo Ministero e il CREA, per verificare la rispondenza del contratto stipulato in relazione alla reale disponibilità di semente certificata R2 per il mondo agricolo, verifica delle cui risultanze sarà cura di questo Ministero dare successivamente conto.
  Con riguardo alle vicende in esame, va comunque evidenziato che al di là dell'impegno profuso da questo Ministero, si rimane comunque in attesa degli esiti dell'istruttoria AL22 avviata di recente nei confronti della S.I.S. da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza d'approvvigionamento

libera circolazione delle merci

politica del turismo