ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02041

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 170 del 07/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: DALL'OSSO MATTEO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/05/2019


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 07/05/2019
Stato iter:
28/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/05/2020
Resoconto TOFALO ANGELO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 28/05/2020
Resoconto DALL'OSSO MATTEO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/05/2019

DISCUSSIONE IL 28/05/2020

SVOLTO IL 28/05/2020

CONCLUSO IL 28/05/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02041
presentato da
DALL'OSSO Matteo
testo di
Martedì 7 maggio 2019, seduta n. 170

   DALL'OSSO. — Al Ministro della difesa, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'obbligatorietà di iscrizione all'albo è rivolta a tutte le categorie che hanno un'ordine o collegio professionale non rientrando nella fattispecie le professioni per il cui esercizio il legislatore non ha previsto tale vincolo, nonché le professioni per le quali l'albo non è ancora stato istituito;

   l'iscrizione all'albo per coloro che esercitano le professioni sanitarie rappresenta, non solo requisito essenziale per la partecipazione a concorsi, ma altresì requisito indispensabile per poter continuare a svolgere l'attività sanitaria nell'ambito del rapporto di servizio;

   con la novella legislativa dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono stati sostituiti i capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, apportando un profondo riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie;

   la norma impositiva per le professioni sanitarie non lascerebbe dubbi interpretativi; nell'articolo 5 del decreto legislativo del Cps 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dalla legge n. 3 del 2018, si prevede espressamente che: «Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo»;

   inoltre, in tale contesto, l'articolo 4 della legge n. 3 del 2018, ha anche sancito la trasformazione in ordini delle relative Federazioni nazionali dei preesistenti collegi professionali –:

   se il Governo intenda assumere iniziative con urgenza, per promuovere una apposita modifica normativa, volta ad includere il personale militare nei rispettivi albi degli ordini professionali, limitatamente ai militari che esercitano la professione sanitaria solo nelle strutture militari o di interesse della difesa, giustificata dai termini di legittimità di impiego e di esigenze operative, a spese della stessa Amministrazione.
(5-02041)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 maggio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-02041

  Il tema degli obblighi per il personale sanitario militare derivanti dalla legge n. 3/2018 – nota come «Legge Lorenzin» – affrontato in questa stessa sede in una precedente seduta di sindacato ispettivo, è stato oggetto, sin dalla promulgazione della Legge, della massima attenzione da parte del Dicastero.
  In merito, come già reso noto, si è ritenuto necessario porre in sistema tale novella legislativa con la specificità del comparto Difesa e Sicurezza, espressamente riconosciuta dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, nonché dal disposto della legge 43/2006 che, all'articolo 2, prevede la possibilità per il personale dei servizi sanitari militare, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, di svolgere presso le rispettive strutture il percorso formativo connesso al titolo universitario abilitante.
  Tale regime di specificità comporta altresì la peculiarità dell’iter formativo del personale della Difesa, che, oltre al normale programma per la preparazione tecnico professionale volta al conseguimento del diploma di laurea, prevede materie di studio ed esercitazioni pratiche proprie dell'addestramento richiesto a tutto il personale.
  In tale quadro, a seguito dell'entrata in vigore della norma è sorta l'esigenza di definire talune questioni interpretative ed applicative in relazione al soggetto che si dovrebbe fare carico degli oneri di iscrizione agli albi professionali, atteso che l'obbligatorietà dell'iscrizione riguarda, indistintamente, anche il personale militare.
  All'esito di un articolato processo di valutazione in ambito Dicastero, è stato ritenuto congruo che fosse la stessa Amministrazione della Difesa a dover provvedere al rimborso delle spese sostenute dal personale in questione.
  Tale determinazione è stata recepita, sempre su impulso della Difesa, nel Decreto Legislativo n. 173 del 2019, pubblicato lo scorso 5 febbraio, che, novellando il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) ha introdotto, all'articolo 212, il Comma 3-bis a mente del quale, «a decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1, nonché dagli psicologi militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1o febbraio 2006, n. 43».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria