ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 169 del 02/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: MARATTIN LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/05/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/05/2019
Stato iter:
25/06/2019
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/05/2019

RITIRATO IL 25/06/2019

CONCLUSO IL 25/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02019
presentato da
MARATTIN Luigi
testo di
Giovedì 2 maggio 2019, seduta n. 169

   MARATTIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, istituisce e disciplina il credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo;

   la citata agevolazione, applicabile per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020, è commisurata, per ciascuno dei periodi agevolati, all'eccedenza degli investimenti rispetto alla media dei medesimi investimenti calcolati secondo specifici criteri;

   nel corso degli anni, la disciplina è stata oggetto sia di modifiche normative sia di evoluzioni interpretative;

   da ultimo, nel mese di marzo 2019, l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire indicazioni di carattere esegetico, in quanto tali retroattive e, quindi, applicabili anche ai crediti di imposta già fruiti, che hanno determinato, a seguito dei controlli, richieste di restituzione del beneficio goduto, considerato «credito inesistente» e, pertanto, maggiorato delle sanzioni, e non, più correttamente, «credito non spettante»;

   tali richieste, in taluni casi di notevole ammontare, stanno mettendo in crisi imprese, per la gran parte medio-piccole, che hanno intrapreso progetti di ricerca per creare nuovi prodotti o servizi innovativi rispetto al contesto in cui operano con consistenti investimenti in termini di risorse umane e finanziarie, cui vengono contestati aspetti talvolta meramente formali e mosse obiezioni di carattere interpretativo, quale ad esempio l'eventuale carenza del requisito della novità della ricerca;

   alla luce della pluralità di interventi del legislatore, dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico succedutisi nel tempo e ferma restando la legittimità dei controlli, andrebbe comunque salvaguardata la finalità della norma, che mira a sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese, applicando l'esimente delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa qualora non ricorrano i presupposti di comportamenti fraudolenti –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative per procedere alla sistemazione e alla puntualizzazione della portata agevolativa dell'incentivo, al fine di porre le imprese in condizione di non essere suscettibili di sanzioni per un'errata applicazione della disciplina agevolativa, a tal fine prevedendo, qualora alla luce di chiarimenti interpretativi emerga la spettanza di un beneficio inferiore rispetto a quanto fruito, che l'impresa possa regolarizzare la propria posizione secondo le ordinarie regole, senza applicazione di sanzioni, provvedendo al versamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione e dei relativi interessi e presentando apposita dichiarazione integrativa.
(5-02019)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

beni e servizi

crescita dell'impresa

progetto di ricerca