Legislatura: 18Seduta di annuncio: 164 del 16/04/2019
Primo firmatario: MARTINCIGLIO VITA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2019
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/04/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 17/04/2019 Resoconto MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 17/04/2019 Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 17/04/2019 Resoconto MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 17/04/2019
SVOLTO IL 17/04/2019
CONCLUSO IL 17/04/2019
MARTINCIGLIO e D'ORSO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la disciplina delle dichiarazioni integrative (per imposte sui redditi, Irap, sostituti d'imposta e IVA) è stata modificata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016 (attraverso la nuova formulazione dei commi 8 e 8-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998). Tali dichiarazioni, secondo le nuove norme, possono essere presentate – sia a favore che a sfavore del contribuente – entro il termine di decadenza dell'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, equiparando a tutti gli effetti la posizione del contribuente a quella dell'Agenzia delle entrate;
ciò al fine di correggere un regime normativo disallineato (oltre che un orientamento giurisprudenziale a danno del contribuente – si veda Corte di cassazione Sezioni unite n. 13378 del 30 giugno 2016) per cui solo la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente poteva essere presentata entro i termini per l'accertamento, mentre quella a favore doveva essere presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello a cui la stessa si riferisce. Tutto ciò con riflessi negativi sull'aumento del contenzioso tributario circa la validità delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente presentate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione;
tale nuova normativa è di rilevante importanza, visto che si è disposto – in senso favorevole al contribuente – un allungamento dei termini per porre rimedio a errori od omissioni inerente al versamento di maggiori imposte o all'emersione di minori crediti;
sussiste un contrasto giurisprudenziale riguardo all'efficacia temporale delle nuove disposizioni per cui alcune decisioni giurisprudenziali si sono espresse per la natura interpretativa (perciò retroattiva) e altre per la valenza innovativa (quindi irretroattiva) della norma (in senso favorevole alla retroattività vedi Commissione tributaria regionale Lombardia n. 407/1/2018; in senso contrario Commissione tributaria regionale Liguria n. 14 dell'11 gennaio 2017);
la portata e l'ambito di applicazione della norma tributaria deve essere chiara e certa, in quanto i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede –:
quali iniziative di competenza ritenga opportuno adottare al fine di chiarire l'esatta efficacia temporale (ossia in senso retroattivo o irretroattivo) delle disposizioni normative di cui in premessa e orientare con certezza il cittadino contribuente.
(5-01955)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):imposta sul reddito
contribuente