ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01951

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 164 del 16/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: TABACCI BRUNO
Gruppo: MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 16/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 16/04/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/04/2019
Stato iter:
17/04/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/04/2019
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 17/04/2019
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 17/04/2019
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/04/2019

SVOLTO IL 17/04/2019

CONCLUSO IL 17/04/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01951
presentato da
TABACCI Bruno
testo di
Martedì 16 aprile 2019, seduta n. 164

   TABACCI e GEBHARD. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Tuir, ha definito le società di partecipazione non finanziaria come quelle formate da «soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari»;

   tale aggiunta è avvenuta con l'articolo 12 del decreto legislativo n. 142 del 2018, di recepimento della direttiva 2016/1164/UE, cosiddetta Atad;

   l'esercizio prevalente sussiste quando, in base al bilancio relativo all'ultimo esercizio, le partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, siano superiori al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale;

   quindi, oltre al valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali, ai fini del calcolo della prevalenza bisogna tenere conto anche degli altri elementi patrimoniali relativi ai rapporti intercorrenti con le medesime società;

   mentre per i rapporti di natura finanziaria (ad esempio, finanziamenti, obbligazioni, cash pooling, leasing finanziario) non ci sono dubbi sull'obbligo di doverli considerare, non è chiaro, invece se gli altri elementi patrimoniali commerciali come crediti commerciali, tributari da consolidato fiscale, immobili locati alle partecipate, marchi concessi in licenza, e altri, debbano essere considerati ai fini dei calcolo della prevalenza;

   secondo un'interpretazione logico-sistematica della finalità della norma si può dedurre che vadano considerati esclusivamente gli elementi patrimoniali relativi alle attività finanziarie svolte verso le società del gruppo, mentre vadano esclusi tutti gli altri elementi Intercorrenti con le società partecipate, come i crediti e i debiti commerciali nonché quelli derivanti da royalties, da affitti o locazioni operative (compreso il relativo valore del cespite) nonché da accordi di consolidamento fiscale;

   inoltre, si pone il dubbio se vadano considerati anche gli impegni e le garanzie verso il gruppo (ad esempio, fideiussione assunta verso terzi nell'interesse di una società controllata), posto che questi elementi patrimoniali sono contenuti esclusivamente nella nota integrativa –:

   se intenda adottare iniziative per chiarire se, ai fini del calcolo della prevalenza delle attività di assunzione di partecipazioni in società partecipate, debbano essere considerati solamente i rapporti di natura strettamente finanziaria, mentre vadano esclusi i rapporti di natura «commerciale», e se vadano considerati anche gli impegni e le garanzie verso il gruppo.
(5-01951)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 aprile 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01951

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 142 del 2018, di recepimento della Direttiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive), il quale ha definito le società di partecipazione non finanziaria come quelle che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
  A tale riguardo, gli onorevoli interroganti, evidenziano che la norma, per individuare la prevalenza, stabilisce che «l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale».
  Pertanto, gli interroganti chiedono se ai fini del calcolo della suddetta prevalenza debbano essere ricomprese anche le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate e altre componenti non finanziarie, nonché se si debba tenere conto anche delle garanzie prestate dalla holding alle società partecipate, nonostante queste non compaiano nei conti d'ordine ma solo nella nota integrativa.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria si osserva quanto segue.
  Il comma 2 dell'articolo 162-bis del TUIR, per quanto riguarda le società con partecipazioni finanziarie stabilisce che, ai fini della verifica della prevalenza, devono fare riferimento non solo al valore delle partecipazioni ma anche degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate e ciò nonostante detti elementi non sono più iscrivibili nei conti d'ordine ma desumibili solo dalla nota integrativa. A tale riguardo, il valore di detti elementi dovrà essere aggiunto al valore complessivo dell'attivo al fine di verificare la presenza della prevalenza dei componenti di carattere finanziario nell'ultimo bilancio approvato dalla società.
  Analoga previsione non è contenuta al successivo comma 3, relativo alle società con partecipazione non finanziaria.
  Per ragioni logico-sistematiche potrebbe essere opportuno estendere anche a tali società le predette regole dettate per le holding finanziarie.
  A tal fine, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria dichiarano la disponibilità a chiarire gli aspetti sopra menzionati attraverso una modifica normativa che potrebbe essere realizzata con lo strumento del decreto legislativo correttivo previsto, del resto, dall'articolo 1 della legge di delega 25 ottobre 2017, n. 163 che rinvia all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea».
  Infine, l'Amministrazione finanziaria ritiene opportuno precisare che tra gli elementi dell'attivo rilevanti ai fini della prevalenza non devono essere comprese le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate quali, ad esempio, crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare, royalties per utilizzo brevetti e marchi, crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall'adesione al consolidato fiscale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

locazione con opzione d'acquisto

bilancio

bilancio di societa'