ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01905

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 160 del 10/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: PRISCO EMANUELE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 10/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ACQUAROLI FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA 10/04/2019
TRANCASSINI PAOLO FRATELLI D'ITALIA 10/04/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 10/04/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/04/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01905
presentato da
PRISCO Emanuele
testo di
Mercoledì 10 aprile 2019, seduta n. 160

   PRISCO, ACQUAROLI e TRANCASSINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», ha dettato disposizioni finalizzate «ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la fase della ricostruzione attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato “elenco speciale”»;

   i requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale sono stati poi definiti con l'ordinanza 9 gennaio 2017, n. 12, che, all'articolo 4, ha previsto che possano presentare domanda di iscrizione i professionisti rientranti in una delle categorie previste dall'articolo 5, paragrafo §1, lettera G) dell'Allegato «A» dell'ordinanza medesima, e «tutti coloro i quali, nell'ambito dell'attività di ricostruzione sia pubblica che privata, siano chiamati a svolgere prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti l'attività di progettazione o di direzione lavori, la cui effettuazione richiede obbligatoriamente l'iscrizione in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico»;

   l'iscrizione in uno di tali elenchi deve essere attestata nella domanda di iscrizione;

   sono risultati esclusi dalla possibilità di essere inseriti nell'elenco speciale gli archeologi, professionisti che non hanno un albo professionale, ma le cui competenze sono invece obbligatoriamente richieste, ad esempio, durante le fasi di scavo e ricostruzione, per le quali è spesso necessaria sia la relazione di archeologia preventiva sia la presenza di un archeologo professionista;

   il paradosso appare tanto più inspiegabile ove si consideri che gli archeologi a cui è preclusa la possibilità di iscriversi nell'elenco speciale sono quegli stessi professionisti che risaltano invece regolarmente iscritti negli elenchi istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, in base al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che ha disposto che gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali siano affidati alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali, storici dell'arte;

   la vicenda assume noi contorni discutibili se si considera che, sulla base di segnalazioni giunte all'interrogante, sembra che gli stessi uffici del commissario straordinario suggerirebbero, alle categorie non rappresentate in appositi albi, di inserirsi nell'elenco speciale dichiarando iscrizioni fittizie ad altri albi professionali per bypassare il sistema, contingenza questa espressamente riportata, da uno dei professionisti iscritti, nella propria scheda di iscrizione all'elenco speciale, scheda accessibile a chiunque;

   ad aggravare ulteriormente la circostanza dell'esclusione delle citate categorie, a settembre 2018, per la sola categoria dei restauratori di beni culturali, è stata inserita nell'Elenco speciale la possibilità di specificare l'opzione soggettiva «restauratori di beni culturali», prevedendo solo per tali professionisti, tra quelli accreditati presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, la possibilità di iscriversi all'elenco, introducendo una ingiustificata disparità nel riconoscimento della professione –:

   di quali elementi disponga in merito ai fatti esposti in premessa e se corrisponda al vero che gli uffici del commissario straordinario suggeriscano di attestare comunque il possesso dei titoli di cui in premessa per ovviare al problema esposto;

   se del caso, quali urgenti accertamenti intenda promuovere in merito e se, contestualmente, non intenda adottare iniziative per sanare urgentemente tale situazione, dando mandato al commissario straordinario di provvedere a inserire una opzione soggettiva di qualifica professionale per tutte le categorie riconosciute dal codice dei beni culturali e del paesaggio, come già fatto per la categoria dei restauratori.
(5-01905)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

associazione professionale

organizzazione della professione

bene culturale