ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01885

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 159 del 09/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: MADIA MARIA ANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ORFINI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 09/04/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 09/04/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/04/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01885
presentato da
MADIA Maria Anna
testo di
Martedì 9 aprile 2019, seduta n. 159

   MADIA e ORFINI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   la legge 22 luglio 2014, n. 110, ha introdotto modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e ha previsto l'istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, in possesso di particolari requisiti, da individuare con un decreto, che doveva essere adottato, previo parere parlamentare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative;

   il suddetto decreto non risulta ancora pubblicato;

   il 30 novembre 2017, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata nella VII Commissione della Camera n. 5-12828, il rappresentante dell'allora Governo faceva presente che la procedura non si era affatto arenata, ma evidenziava la necessità di un'approfondita interlocuzione anche con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la problematica concernente il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, attesa la previsione, contenuta nello stesso, che l'iscrizione negli elenchi possa essere conseguita anche da professionisti stranieri;

   il rappresentante dell'allora Governo, ha inoltre riferito, che «la creazione degli elenchi, ha rappresentato una situazione senza precedenti nell'ordinamento, per due motivi: da un lato, perché non limita l'esercizio delle professioni di archeologo, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, antropologo fisico, esperto di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storico dell'arte, che possono essere esercitate anche da coloro che non sono iscritti negli elenchi, sempre che costoro documentino il possesso di quei titoli, indicati nel decreto, che integrano e costituiscono l'adeguata formazione ed esperienza professionale stabilita dall'articolo 9-bis del Codice di settore. Contrariamente, ad esempio, a quanto avviene per i restauratori, per i quali, l'iscrizione all'elenco è requisito indispensabile per l'esercizio della professione e per l'esecuzione in via esclusiva di interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici; dall'altro, perché il quadro generale di riferimento comprende professioni non regolamentate, professioni regolamentate e professioni ordinistiche con diverse conseguenze giuridiche a seconda della relativa normativa individuata per ciascuna di esse.»;

   l’iter ha previsto, inoltre, una interlocuzione con il dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare con il coordinatore nazionale per il riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di valutare la compatibilità del regolamento con quanto previsto dalla direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita in Italia con decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

   la procedura risulta arrestata a causa della fine naturale della legislatura –:

   in considerazione della complessità della materia e dello stato avanzato della procedura, se il Governo non intenda assumere le iniziative di competenza per procedere in tempi rapidi all'adozione e alla pubblicazione del suddetto decreto, atteso dai professionisti del settore.
(5-01885)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riconoscimento delle qualifiche professionali

organizzazione della professione

accesso alla professione