Legislatura: 18Seduta di annuncio: 154 del 02/04/2019
Primo firmatario: FIDANZA CARLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 02/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 02/04/2019 DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 02/04/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 02/04/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 03/04/2019 Resoconto ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA RISPOSTA GOVERNO 03/04/2019 Resoconto DELL'ORCO MICHELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) REPLICA 03/04/2019 Resoconto ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 03/04/2019
DISCUSSIONE IL 03/04/2019
SVOLTO IL 03/04/2019
CONCLUSO IL 03/04/2019
FIDANZA, ROTELLI e DEIDDA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, ha introdotto importanti novità al codice della nautica, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di superare alcune distonie presenti nello stesso, varato con la riforma del 2005, oltre che per armonizzare la materia, tenuto conto di tutti gli interventi parziali approvati nel corso degli anni;
com'è noto, in sede applicativa, gli operatori economici del settore hanno potuto riscontrare che la modifica introdotta all'articolo 39 del citato codice, ha incluso tra le unità da diporto per le quali sarebbe richiesto il possesso della patente nautica anche quelle che vedono installato un motore fuoribordo due tempi, a iniezione diretta, con cilindrata superiore a 750 cc.;
in particolare, tale inclusione va ad interessare unicamente i motori fuoribordo prodotti da una sola azienda, dimodoché appare evidente per gli interroganti la svista del legislatore: prova ne sia, infatti, che precedentemente, il codice della nautica equiparava i motori due tempi a iniezione diretta a quelli quattro tempi, prevedendo al riguardo il solo limite massimo della cilindrata 1.000 cc e 40,8 Hp;
in questo quadro, al fine di superare almeno temporaneamente il problema, con l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, cosiddetto milleproroghe, è stato previsto che «le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), ... relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019»;
la citata decorrenza, dunque, è venuta a scadere senza che, nel frattempo, sia intervenuto un definitivo correttivo normativo o un ulteriore differimento del citato termine e nonostante che, per un verso, risultino depositate da tempo proposte di legge in tal senso, e, per altro verso, la Camera abbia recentemente accolto un ordine del giorno con il quale impegnava Governo a prevedere un'ulteriore proroga al riguardo –:
se sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e quali iniziative intenda assumere per consentire il superamento definitivo della suindicata problematica, prevedendo, nelle more, un ulteriore slittamento del termine.
(5-01825)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):patente nautica
proposta di legge