ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01815

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 154 del 02/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: FATUZZO CARLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/04/2019
ZANGRILLO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/04/2019
SCOMA FRANCESCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/04/2019
MUSELLA GRAZIANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/04/2019
CANNATELLI PASQUALE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/04/2019
ROTONDI GIANFRANCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/04/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/04/2019
Stato iter:
03/04/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/04/2019
Resoconto POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 03/04/2019
Resoconto COMINARDI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 03/04/2019
Resoconto POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/04/2019

SVOLTO IL 03/04/2019

CONCLUSO IL 03/04/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01815
presentato da
FATUZZO Carlo
testo di
Martedì 2 aprile 2019, seduta n. 154

   FATUZZO, POLVERINI, ZANGRILLO, SCOMA, MUSELLA, CANNATELLI e ROTONDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, cosiddetto decreto «Reddito di cittadinanza e Quota 100» reca disposizioni circa la facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021;

   secondo quanto previsto dal richiamato articolo, possono accedere a tale facoltà, comunque onerosa, solo gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (AGO) e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e la gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995) che siano privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione;

   esclusivamente ai soggetti che hanno cominciato a versare contributi dopo il 1° gennaio 1996 è riconosciuta pertanto la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla entrata in vigore del decreto che non sono soggetti a obbligo contributivo e che non risultino già coperti da contribuzione, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi;

   con riguardò all'onerosità, il comma 3 del medesimo articolo dispone che l'onere sia determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997;

   risulta agli interroganti che attualmente nel Paese insista un rilevante numero di lavoratrici e lavoratori che hanno cominciato a versare contributi anche prima del 31 dicembre 1995 seppur non abbiano la possibilità attualmente di accedere al trattamento previdenziale. Per tali soggetti sarebbe non solo opportuno, ma necessario, poter provvedere al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, con le medesime modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2019 –:

   se il Governo intenda assumere iniziative normative per ampliare la facoltà di riscatto dei periodi non coperti dalla contribuzione anche a quanti abbiano iniziato a versare i contributi o ai quali abbiano accreditato i contributi da lavoro prima del 1° gennaio 1996.
(5-01815)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 aprile 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-01815

  La questione posta all'attenzione dall'Onorevole interrogante riguarda una delle tante importanti misure contenute nella recentissima legge n. 26 del 2019, istitutiva del Reddito di cittadinanza e Quota 100.
  In questa cornice normativa, ispirata dalla necessità di contrastare la povertà, la diseguaglianza e l'esclusione sociale attraverso innovative politiche di sostegno al reddito, ha trovato spazio un nuovo istituto normativo volto a favorire la riscattabilità dei «buchi contributivi», in aggiunta a quelli già previsti dalla disciplina vigente.
  Con essa, infatti, si vuole consentire ai soggetti che hanno cominciato a versare contributi dopo il 1o gennaio 1996, di potere coprire un periodo fino a cinque anni sanando, in tal modo, eventuali discontinuità nel versamento dei contributi previdenziali riguardanti la propria carriera lavorativa.
  Più in particolare, l'articolo 20 della legge n. 26 del 2019 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, per i soggetti rientranti nel sistema di calcolo contributivo e che non hanno maturato alcuna anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, la possibilità di riscattare, nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.
  Con particolare riferimento al quesito posto dall'interrogante, concernente la possibile estensione della platea dei soggetti destinatari della misura in questione, anche nei confronti dei lavoratori aventi una storia contributiva precedente alla data del 31 dicembre 1995, posso dire che con il provvedimento normativo in materia di Reddito di cittadinanza abbiamo introdotto un primo livello di tutela nei confronti di tutti quei soggetti che si trovano maggiormente esposti al rischio di marginalità, ma la nostra intenzione è senz'altro quella di portare avanti tutte quelle misure che possano contribuire alla completa ridefinizione di un nuovo modello di benessere collettivo per tutti i cittadini e che in questa prospettiva valuteremo l'opportunità di estendere la platea dei destinatari della norma oggetto del presente atto di sindacato ispettivo.
  A tal proposito, voglio in questa sede rendere noto che in Senato è stato presentato il disegno di legge n. 658, a firma del Movimento 5 stelle, volto ad istituire un salario minimo orario, al fine di riconoscere ad ogni lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

salariato

assicurazione per la vecchiaia