ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01806

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 153 del 01/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: PALMISANO VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/04/2019


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 01/04/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/04/2019

SOLLECITO IL 18/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01806
presentato da
PALMISANO Valentina
testo di
Lunedì 1 aprile 2019, seduta n. 153

   PALMISANO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   da notizie di stampa si è venuti a conoscenza di una situazione piuttosto delicata che è in corso nella città di Rovereto (Trentino, 1o dicembre 2018);

   la situazione vede per protagoniste tre sorelle, di cui una disabile, affetta da disfasia in esito di un ictus ischemico fronto-parietale e da altre patologie, assistita dalle altre due quotidianamente;

   queste ultime, pur nell'anonimato dell'articolo di stampa, hanno denunciato la negazione dei diritti da parte dell'amministratore di sostegno e il disinteressamento da parte di chi dovrebbe tutelare una persona invalida;

   la sorella disabile sarebbe separata dal marito, ma l'uomo non avrebbe abbandonato la casa dove vivevano costringendo così la donna, viste le sue gravi condizioni di salute, a trovare ospitalità a casa di una delle sorelle;

   le sorelle lamentano la difficoltà di curare la sorella disabile, sia per la loro età avanzata, sia perché non hanno a disposizione mezzi economici adeguati, poiché le risorse messe a disposizione dall'amministratore di sostegno sarebbero solo 300 euro mensili;

   secondo l'articolo di stampa la donna disabile vorrebbe ottenere la separazione così da poter tornare nella propria abitazione con l'assistenza necessaria, ma questo diritto le sarebbe stato negato poiché, a detta delle due sorelle, benché la sorella disabile e il coniuge siano separati di fatto da più di due anni, la procedura legale sarebbe stata bloccata dall'amministratore di sostegno e dal giudice tutelare;

   dalla relazione conclusiva redatta dal medico del CeRiN (Centro di riabilitazione neurocognitiva dell'università di Trento) il 26 ottobre 2017 e relativa agli accertamenti eseguiti sulla signora disabile si legge: «... la disabile pur presentando emiparesi destra che le impedisce di svolgere autonomamente le funzioni della vita quotidiana, e afasia non fluente, che le impedisce di esprimersi verbalmente e quindi di provvedere ai propri interessi, è in grado di interfacciarsi con gli altri sfruttando il sì/no intenzionale in condizioni di comunicazione facilitata ed è assolutamente consapevole del proprio deficit ... [...] Le capacità intellettive sono attualmente nella norma e permettono alla paziente di esprimere le proprie esigenze e la propria volontà. [...] L'infermità non esclude o condiziona la volontà della paziente (per esempio si è apertamente rifiutata di eseguire alcune prove). Tuttavia, per quanto la comprensione sia discreta, non si può escludere con certezza che altri possano abusare della predetta e di indurla a commettere atti di disposizione patrimoniale a sé pregiudizievoli. Indubbiamente la condizione di persona fisica afasica comporta una maggiore vulnerabilità di fronte alla suggestionabilità, se non altro per la necessità di affidarsi a terzi per soddisfare i propri bisogni. Non mi risulta tuttavia che ci siano studi che dimostrano una particolare suggestionabilità e circonvenibilità del paziente afasico che se approcciato in modo adeguato, come ho spiegato nella mia relazione a proposito della signora (omissis), è in grado di esprimere le proprie volontà»;

   in regime di amministrazione di sostegno è comune in dottrina e giurisprudenza l'idea che il beneficiario, attraverso il suo amministratore, possa compiere anche atti personalissimi, poiché «se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità». Ciò perché la misura dell'amministrazione di sostegno non comporta la perdita della titolarità di tali diritti e di conseguenza neppure l'esercizio (decreto 19 febbraio 2014 tribunale di Milano, sez. IX);

   la Corte di Cassazione ha ammesso l'incapace anche alla promozione del giudizio di divorzio, in veste di parte attrice e non solo convenuta (Cass. Civ., sez. I, 21 luglio 2000 n. 9582), pronuncia che ha trovato applicazione anche per il giudizio di separazione –:

   se i Ministri interrogati intendano adottare iniziative normative volte a sancire in modo esplicito la possibilità, da parte della persona in condizioni di disabilità come nel caso di cui in premessa, di promuovere, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, il giudizio per la separazione e il divorzio, in modo da evitare ulteriori episodi analoghi.
(5-01806)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disabile

malattia

relazione