ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01787

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 151 del 28/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANDELLI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 28/03/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 28/03/2019
Stato iter:
02/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/10/2019
Resoconto SILERI PIERPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 02/10/2019
Resoconto RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/03/2019

DISCUSSIONE IL 02/10/2019

SVOLTO IL 02/10/2019

CONCLUSO IL 02/10/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01787
presentato da
RUSSO Paolo
testo di
Giovedì 28 marzo 2019, seduta n. 151

   PAOLO RUSSO e MANDELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in questi giorni il Ministero della salute ha disposto il richiamo e il divieto di vendita di quattro inchiostri per tatuaggi: verde (Green beret), nero (Black mamba), rosso (Sailor jerry red) e rosa (Hot pink), in quanto all'interno degli stessi sono state individuate sostanze cancerogene;

   precedentemente anche altri pigmenti erano stati individuati come pericolosi per la presenza di sostanze chimiche a rischio di cancro. Si tratta di inchiostri prodotti dalle aziende statunitensi Eternal Ink, Black Ink e World Famous Tattoo Ink. Sotto accusa sono le ammine aromatiche, riconosciute come cancerogene per l'uomo; le analisi effettuate dall'Agenzia protezione ambiente Arpa del Piemonte hanno, infatti, rilevato la presenza di anisidina;

   ad oggi non esiste una legislazione che controlla tutti i pigmenti. In un articolo de «La Repubblica.it», il direttore unità operativa di dermatologia infettiva e allergologia dell'Istituto San Gallicano di Roma, dottor Antonio Cristaudo, ricorda che «in realtà non ci sono norme sulla composizione chimica degli inchiostri per tatuaggi. Vengono utilizzate quelle dei cosmetici che, però, a differenza degli inchiostri non sono iniettati nella pelle. La situazione, quindi, è complessa anche perché questi colori si possono comprare pure su internet, dove non c'è nessun controllo»;

   in occasione dell’European Academy of Dermatology and Venereology, tenutosi a Parigi a settembre 2018, gli esperti avevano, infatti, chiesto di rafforzare la normativa sugli inchiostri dei tatuaggi;

   pochi anni fa uno studio condotto dall'istituto San Gallicano di Roma in collaborazione con l'istituto superiore di sanità, ha indagato proprio sulla presenza di metalli tossici in alcuni colori per tatuaggi. Avendo come riferimento la legislazione sui cosmetici, i metalli risultavano essere in quantità superiore rispetto ai limiti consentiti. In particolare, sono stati presi in considerazione il nichel, il mercurio, il cobalto, il cromo e il cadmio;

   nell'inchiostro utilizzato per il tatuaggio non ci sono solo sostanze inorganiche come i metalli. Sono presenti anche sostanze organiche ed è tra queste che rientrano le ammine aromatiche individuate appunto dall'Arpa nei prodotti richiamati dal Ministero della salute. Queste sostanze possono dare altri effetti; per esempio le ammine aromatiche, definite cancerogene dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, sono associate al rischio di cancro –:

   se il Ministro interrogato non ritenga indispensabile avviare le opportune iniziative, anche normative, volte a garantire la salute delle persone che si sottopongono a tatuaggi, anche prevedendo un rafforzamento della disciplina sugli inchiostri utilizzabili;

   quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di disciplinare, previo parere motivato dell'Istituto superiore di sanità, le modalità di utilizzo e di immissione in commercio dei prodotti e degli strumenti per tatuaggio e pratiche correlate, nonché le modalità e gli elementi per la valutazione dei rischi ad essi connessi.
(5-01787)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 2 ottobre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-01787

  In merito a quanto riportato nell'interrogazione in esame, circa l'assenza di legislazione riguardante la composizione chimica dei tatuaggi, desidero ricordare che, come comunicato dal Ministero della salute a tutti gli Assessorati alla sanità regionali con nota del 13 maggio 2009 (e riportato nelle singole notifiche pubblicate sul sito del Ministero nella sezione allarmi consumatori e reazioni a notifiche di prodotti non alimentari pericolosi), la Direttiva 2001/95/CE recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206/2005, detto «Codice del Consumo», ha reso cogente anche la Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008) 1.
  Pertanto, in Italia vigono i requisiti sulla composizione chimica, sull'etichettatura e sulla conservazione degli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente riportati nella citata Risoluzione.
  Inoltre, agli inchiostri per tatuaggi, in quanto miscele chimiche, si applicano i requisiti di classificazione, etichettatura ed imballaggio di cui al Regolamento (CE) N. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché gli obblighi di comunicare informazioni nella catena di approvvigionamento, anche attraverso schede di dati di sicurezza, come previsto dal Regolamento (CE) N. 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
  La Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008) 1 prevede che non debbano rientrare nella composizione chimica degli inchiostri le seguenti sostanze:
   n. 27 ammine aromatiche primarie elencate in Tabella 1 della Risoluzione;
   n. 35 coloranti elencati in Tabella 2 della Risoluzione;
   le sostanze elencate nell'Allegato II («Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici») del Regolamento (CE) N. 1223/2009 sui Prodotti Cosmetici;
   i coloranti con restrizioni (nella colonna g) riportati nell'Allegato IV del Regolamento sui Prodotti Cosmetici;
   le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1A, 1B e 2, riportate in tabella 3.1 nella parte 3 dell'Allegato VI («Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose») del Regolamento (CE) n. 1272/ 2008;
   n. 13 sostanze, metalli pesanti ed Idrocarburi Policiclici Aromatici, al di sopra dei limiti di concentrazione elencati in Tabella 3 della Risoluzione;

  la stessa Risoluzione prevede che sul contenitore dell'inchiostro siano riportati:
   nome ed indirizzo del produttore (o, in alternativa, del responsabile dell'immissione in commercio);
   la data di minima durabilità;
   le indicazioni sull'uso e le avvertenze;
   il numero di lotto;
   la lista e l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela;
   la garanzia di sterilità del contenuto.

  Inoltre, nel caso in cui l'inchiostro sia classificato come miscela pericolosa secondo i criteri di cui al Regolamento (CE) N. 1272/2008, l'etichetta deve contenere gli elementi seguenti:
   il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fornitore;
   la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta negli imballaggi messi a disposizione del pubblico (se tale quantità non è indicata altrove nell'imballaggio);
   il nome commerciale o la designazione della miscela;
   l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio, o al pericolo in caso di aspirazione;
   i pittogrammi di pericolo, le indicazioni di pericolo, i consigli di prudenza, le avvertenze e le informazioni supplementari.

  Inoltre, l'etichetta deve essere saldamente attaccata ad una o più superfici dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela e deve essere leggibile orizzontalmente, mentre il colore e la presentazione dell'etichetta devono permettere di distinguere chiaramente il pittogramma di pericolo, ove applicabile.
  La stessa Risoluzione dispone che gli inchiostri devono essere sterili e confezionati in contenitori, preferibilmente monodose, che ne garantiscano la sterilità fino al momento dell'applicazione: la sterilità deve essere preservata anche dopo l'apertura del contenitore.
  Il Regolamento REACH impone ai fornitori di una miscela, che risponda ai criteri di classificazione come pericolosa, di trasmettere al destinatario della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II del REACH stesso: tale prescrizione è applicabile agli inchiostri per tatuaggi.
  Anche il fornitore di una miscela per la quale non è richiesta la trasmissione di detta scheda, è tenuto a comunicare al destinatario ogni informazione utile a consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.
  Segnalo, altresì, che per contrastare i possibili rischi per la salute dei consumatori associati alla pratica del tatuaggio e del trucco permanente in ampia diffusione, la Commissione Europea ha finanziato un progetto sulla sicurezza dei tatuaggi.
  Il progetto si è concluso nel 2016, sottolineando la non uniformità delle misure legislative adottate dai Paesi europei per la gestione della sicurezza chimica degli inchiostri per tatuaggi e la preoccupazione sulla tutela dei consumatori, che appare non garantita adeguatamente.
  A seguito di tali conclusioni la Commissione europea, ai sensi del Regolamento REACH, ha richiesto all'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA), di predisporre una proposta di restrizione per talune sostanze pericolose contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente.
  La proposta di restrizione, concernente circa 4.000 sostanze presenti in inchiostri per tatuaggi e trucco permanente è stata elaborata dall'ECHA, con il supporto delle Autorità competenti REACH della Danimarca, Germania, Norvegia e Italia.
  Tale misura restrittiva incorpora, ovviamente, le disposizioni della citata Risoluzione Res AP (2008)1, aggiungendo ulteriori requisiti, sulla base del pericolo delle sostanze (cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, sensibilizzazione cutanea, irritazione o corrosione della pelle, danni o irritazione oculari) e sui divieti vigenti ad opera del citato Regolamento sui prodotti cosmetici.
  L'adozione del Regolamento europeo che modifica il Regolamento REACH viene prevista entro il 2019, con l'entrata in vigore dopo dodici mesi dall'adozione.
  Con particolare riguardo al nostro Paese, ricordo che l'Italia partecipa attivamente ai controlli degli inchiostri per tatuaggi immessi in commercio: tali controlli sono effettuati sulla base del Codice del Consumo, quindi miranti alla verifica del rispetto dei requisiti fissati dalla Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1.
  Desidero sottolineare che, come testimoniato dal numero di notifiche «RAPEX» nel quinquennio 2012-2016, le notifiche italiane corrispondono ad un terzo delle notifiche di allerta inviate da tutti i Paesi europei nello stesso periodo.
  Il Ministero della salute, a partire dal 2017, ha disposto una campagna mirata di sorveglianza, che prevede il campionamento da parte dei Carabinieri dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità e le successive analisi degli inchiostri da parte dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale-Piemonte.
  Negli ultimi due anni in tal modo sono stati controllati circa 250 inchiostri immessi nel mercato nazionale e l'azione di vigilanza è tuttora in corso.
  I risultati preliminari hanno mostrato una discreta percentuale di non conformità ai requisiti chimici previsti dalla citata Risoluzione, in particolare per la presenza di ammine aromatiche cancerogene ed idrocarburi policiclici aromatici.
  Quanto alla gestione normativa degli aspetti igienico sanitari, microbiologici e formativi legati alla pratica del tatuaggio e del trucco permanente, emerge la necessità di armonizzare le disposizioni regionali e di aggiornare le circolari risalenti al 1998 del Ministero della sanità, anche in considerazione dell'incremento del ricorso a tali pratiche.
  Pertanto, il Ministero della salute ha costituito un tavolo tecnico riguardante le attività di tatuaggio e trucco permanente che, con il contributo ed il supporto dell'istituto Superiore di Sanità ha trattato la revisione delle linee guida contenute nelle citate circolari del 1998, ha predisposto linee guida sugli aspetti igienico-sanitari e microbiologici, nonché sugli aspetti relativi alla formazione.
  Questo Ministero assicura la piena disponibilità ed il contributo di competenza alle iniziative normative intraprese nella sede parlamentare per migliorare e perfezionare la disciplina del settore in esame, al fine di garantire ai cittadini la completa tutela della salute.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ricerca medica

rischio sanitario

protezione dell'ambiente