ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01782

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 151 del 28/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: GADDA MARIA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/03/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/03/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01782
presentato da
GADDA Maria Chiara
testo di
Giovedì 28 marzo 2019, seduta n. 151

   GADDA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   dal 2019, trova applicazione un nuovo trattamento Iva dei voucher (buoni-corrispettivo), in virtù del decreto legislativo n. 141 del 2018, che recepisce la direttiva (UE) 2016/1065 e inserisce gli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 13, comma 5-bis, al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

   secondo la nuova normativa, il «buono» deve contenere l'obbligo di essere accettato come corrispettivo totale o parziale a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi che andranno indicati sul buono. In particolare, si hanno due categorie di buono: «monouso» e «multiuso»;

   «monouso» è il buono per il quale, in ogni suo trasferimento, è nota la «disciplina Iva» applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione di servizi sottesa. Per ciascun passaggio del buono monouso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto;

   per differenza, «multiuso» è il buono non qualificabile come monouso. Ogni trasferimento del buono multiuso antecedente al suo riscatto è irrilevante ai fini Iva, mentre il tributo sarà dovuto solo all'utilizzo dello stesso;

   tali nuove regole previste per la circolazione del buono sono state introdotte a livello europeo, in quanto le precedenti non erano sufficientemente chiare o esaustive e tali da garantire un trattamento fiscale omogeneo comunitario;

   quindi, queste intendono regolare i passaggi intermedi dei buoni (i cosiddetti «passaggi di mani»), soprattutto a livello «intra-Ue». Detti buoni indicano una o più operazioni e sono «in grado di circolare» all'interno di una catena più o meno ampia di distributori;

   in tale nuovo contesto sembrano, invece, non ricomprendersi i buoni welfare – documenti di legittimazione – (articolo 51, comma 3-bis, del Tuir) che consentono l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi, da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti;

   secondo il decreto ministeriale 25 marzo 2016, detti voucher devono essere nominativi, ossia sin dalla loro emissione devono individuare il beneficiario (lavoratore);

   inoltre, i voucher welfare sono buoni, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale, che non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare singolarmente diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare. Si sostanziano, quindi, in un mero titolo di legittimazione alla fruizione di una data prestazione o alla consegna di un dato bene, di cui è del tutto inibita la circolazione;

   stando così le cose, ai voucher welfare, aventi la mera funzione di identificare il possessore che fruirà della prestazione o del bene ivi indicato, non si applica la nuova disciplina dei buoni introdotta dal decreto legislativo n. 141 del 2018;

   piuttosto, per i beni e servizi individuati dai voucher welfare, l'Iva sarà dovuta, ex articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 al momento del pagamento del corrispettivo al prestatore del servizio o cedente del bene o, se precedente, a quello dell'emissione della fattura da parte dello stesso;

   si segnala che il decreto legislativo n. 141 del 2018, nulla dispone sui cosiddetti buoni welfare, mentre la relazione illustrativa allegata allo stesso si preoccupa solo di escludere i servizi di telefonia (articolo 74, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e i buoni pasto –:

   tenuto conto che i buoni welfare sono nominativi e non possono circolare, se intenda adottare iniziative per confermare la loro esclusione dall'ambito del decreto legislativo n. 141 del 2018, con conseguente rilevanza ai fini Iva del solo utilizzo degli stessi, ex articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (confermando la risoluzione n. 21 del 2011).
(5-01782)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prestazione di servizi

stato assistenziale

beni e servizi