ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01770

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 150 del 27/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: ROSTAN MICHELA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 27/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI 27/03/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 27/03/2019
Stato iter:
28/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/03/2019
Resoconto PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI
 
RISPOSTA GOVERNO 28/03/2019
Resoconto BARTOLAZZI ARMANDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 28/03/2019
Resoconto PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/03/2019

SVOLTO IL 28/03/2019

CONCLUSO IL 28/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01770
presentato da
ROSTAN Michela
testo di
Mercoledì 27 marzo 2019, seduta n. 150

   ROSTAN e PASTORINO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la legge di bilancio 2019, all'articolo 1, commi 537, 538, 540, 541 e 542, disciplina l'iscrizione agli albi professionali di taluni professionisti in ambito sanitario, al fine di eliminare l'indeterminatezza del quadro giuridico delineatosi a seguito dell'approvazione della legge n. 3 del 2018;

   per tale scopo, al comma 538, si dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, con decreto del Ministro della salute, vengano istituiti degli elenchi speciali a esaurimento istituiti presso i corrispondenti ordini professionali;

   l'iscrizione a tali elenchi, entro il 31 dicembre 2019, autorizza a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento. Possono iscriversi coloro che svolgano o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 3 anni, per periodi anche non continuativi, nell'arco degli ultimi dieci anni;

   tuttavia, ad oggi, non è stato ancora pubblicato il citato decreto del Ministero della salute indispensabile per l'attuazione della revisione descritta;

   in base alla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 dell'Agenzia delle entrate, interpretativa dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. Dunque, le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica;

   la categoria dei massofisioterapisti è a oggi penalizzata dalla impossibilità, salvo l'eccezione sopra descritta, di detrazione delle prestazioni rese e in attesa di uscire dal limbo in cui si trova per la mancanza del decreto attuativo che istituirà gli elenchi speciali a cui iscriversi. Al riguardo sono molti i professionisti che stanno subendo licenziamenti dagli stessi ambulatori dove collaborano, poiché, non essendo chiara la disciplina né attuata, vi è il timore di incorrere in sanzioni –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per risolvere la grave situazione di incertezza, descritta in premessa, in cui versa la categoria professionale dei massofisioterapisti, soprattutto con riferimento all'adozione dell'atteso decreto sopracitato di cui all'articolo 1, comma 538, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
(5-01770)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 marzo 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-01770

  La questione riguardante i massofisioterapisti in possesso di un titolo conseguito successivamente al 1999 è da tempo all'attenzione del Ministero della salute.
  Ricordo, infatti, che la figura professionale sanitaria del massofisioterapista, prevista dalla legge n. 403 del 1971 quale «professione sanitaria ausiliaria», ha ricevuto una profonda trasformazione per effetto della legge n. 42 del 1999, per la quale solo i titoli conseguiti all'esito di corsi regionali acquisiti prima del 17 marzo 1999 sono stati riconosciuti equipollenti o equivalenti alla laurea del fisioterapista.
  Al fine di consentire un certo inquadramento professionale dei massofisioterapisti in possesso di un titolo acquisito successivamente al 1999 all'esito di corsi, che le Regioni hanno continuato ad autorizzare nonostante il mutato quadro normativo, questo Ministero ha istituito nel corso degli anni vari Tavoli di confronto, che hanno coinvolto tutte le associazioni rappresentative della categoria, senza tuttavia mai pervenire ad una soluzione condivisa.
  In particolare, il Tavolo istituito nel marzo 2018 si era prefisso lo scopo di addivenire ad un Accordo Stato-Regioni per definire il profilo e la formazione regionale di un operatore dell'area della riabilitazione, al quale avrebbe dovuto essere dichiarato equipollente il massofisioterapista formatosi successivamente al 1999, che sarebbe stato inquadrato, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nell'ambito della categoria degli «operatori di interesse sanitario».
  Tuttavia, i lavori di tale Tavolo si sono interrotti, in quanto le Associazioni di categoria, non condividendo la collocazione del massofisioterapista «post 1999» nella categoria degli operatori di interesse sanitario, hanno ritenuto che fosse necessario un intervento normativo per ottenere il collocamento dei titoli «post 1999» fra le professioni sanitarie ad esaurimento, con il riconoscimento delle competenze acquisite e l'applicazione anche ai possessori di tali titoli delle disposizioni sull'esenzione IVA.
  Va inoltre ricordato che la legge n. 3 del 2018 ha disposto l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale per tutte le professioni sanitarie, ivi comprese le 17 fino ad allora non ordinate, ed ha stabilito la necessità del possesso della laurea, o di un titolo equipollente o equivalente.
  Con l'introduzione di tale obbligatorietà è, così, emersa la situazione in cui versano molti lavoratori, i quali, all'entrata in vigore della legge n. 3/2018 risultano in possesso di un titolo che non consente l'iscrizione al relativo albo professionale.
  Per far fronte a tale situazione, determinata dagli interventi normativi del passato, su iniziativa di questo Governo, con la legge n. 145/2018 è stata prevista l'istituzione di elenchi speciali, proprio al fine di garantire a coloro che attualmente stiano esercitando delle attività riconducibili ad una professione sanitaria in assenza di titoli idonei, la possibilità di poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, sia come dipendenti che come liberi professionisti, purché abbiano esercitato un'attività professionale per un periodo di almeno 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, e purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento.
  Pertanto, al fine di procedere celermente all'adozione di detto decreto ministeriale, già nel corso del mese di gennaio 2019 questo Ministero ha incontrato, oltre alle associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie, anche tutte le Associazioni rappresentative dei massofisioterapisti, allo scopo di valutare la possibilità di prevedere, nei citati elenchi, anche l'iscrizione dei massofisioterapisti in possesso di un titolo «post 1999».
  Concludo assicurando che la questione posta nell'interrogazione è stata, dunque, ampiamente approfondita e che i provvedimenti indicati dalla citata normativa verranno presto sottoposti all'attenzione del Ministro della salute.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione della professione

associazione professionale

professione sanitaria