ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01722

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 145 del 20/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: VIVIANI LORENZO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 20/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 20/03/2019
COIN DIMITRI LEGA - SALVINI PREMIER 20/03/2019
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 20/03/2019
GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 20/03/2019
LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 20/03/2019
LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 20/03/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO delegato in data 20/03/2019
Stato iter:
21/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/03/2019
Resoconto VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 21/03/2019
Resoconto PESCE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO)
 
REPLICA 21/03/2019
Resoconto VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/03/2019

SVOLTO IL 21/03/2019

CONCLUSO IL 21/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01722
presentato da
VIVIANI Lorenzo
testo di
Mercoledì 20 marzo 2019, seduta n. 145

   VIVIANI, BUBISUTTI, COIN, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI e LOLINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   per l'etichettatura dei prodotti della pesca è previsto che si debbano garantire una maggiore tutela dei consumatori e quindi nelle etichette debbano essere indicate informazioni il più possibile complete sul prodotto acquistato;

   da un sondaggio è emerso che 8 italiani su 10 vorrebbero maggiori indicazioni sul pesce e sarebbero disposti a pagare in più in cambio di una maggiore chiarezza e sicurezza. Il 30 per cento degli intervistati ha persino dichiarato di non riuscire a comprendere l'etichettatura del pesce o di trovarsi di fronte a etichette non contenenti tutte le informazioni necessarie;

   sia sui prodotti pescati che su quelli allevati, così come su quelli sfusi, ma anche su quelli confezionati o surgelati in etichetta vanno obbligatoriamente indicate solo alcune informazioni fondamentali per una corretta informazione al consumatore;

   le principali indicazioni, infatti, riguardano: la specie ittica pescata, il metodo di produzione in casi di un animale allevato o pescato, la provenienza ovvero il luogo preciso in cui è stato pescato o allevato, gli attrezzi usati per la pesca, se si tratta di pesce scongelato – indicazione importante per il consumatore che a quel punto sa che non potrà più utilizzare la stessa tecnica di conservazione – il termine minimo di conservazione o data di scadenza e gli allergeni;

   tra tutte queste informazioni obbligatorie manca però un'indicazione anch'essa molto importante, anzi diremmo fondamentale: la data di cattura, ovvero il giorno in cui il pesce è stato pescato. Questa informazione indica il grado di freschezza del prodotto ittico;

   la data di cattura, infatti, rientra tra le informazioni supplementari, ovvero quelle informazioni facoltative, così come lo sono: la data dello sbarco dei prodotti derivati dalla pesca e le informazioni riguardanti il porto di sbarco, le indicazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca e le informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di produzione;

   la data di pesca è un parametro oggettivo di freschezza del prodotto ittico e serve a evitare l'utilizzo di tecniche, vietate nel nostro paese, che per dare la parvenza di fresco al prodotto utilizzano sostanze a base di acqua ossigenata e acido citrico o altre tecniche che creano una sofisticazione ottica di freschezza e che vanno ostacolate-:

   quali iniziative intenda adottare affinché sull'etichetta sia resa obbligatoria l'indicazione della data del pescato, già indicata dal pescatore, oltre ad altre indicazioni ad oggi facoltative di cui in premessa, al fine di dare una completa informazione ai consumatori.
(5-01722)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 marzo 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-01722

  La tracciabilità del pescato e la piena conoscenza da parte del consumatore delle informazioni ad esso relative, sono obiettivi prioritari per questo Ministero.
  La normativa nazionale e comunitaria nell'ambito del regime di controllo, istituito ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (UE) n. 404/2011, ha introdotto disposizioni specifiche (articoli 58 e seguenti) in tema di tracciabilità ed etichettatura, disciplinando la tracciabilità del prodotto ittico, dal momento della cattura alla prima vendita.
  Tale risultato è ottenuto attraverso la produzione e il trasferimento di dati tra i diversi attori della filiera, definendo così un valido sistema di rintracciabilità che consente di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio, di tracciare l'intera filiera del prodotto ittico, dalla produzione al consumatore finale.
  Gli operatori commerciali coinvolti hanno l'obbligo, ciascuno per la parte di propria competenza, di trasmettere informazioni dettagliate, di carattere qualitativo e quantitativo, che devono seguire il prodotto in ogni sua fase.
  In tale sistema, la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ha prodotto diversi decreti attuativi e circolari esplicative, definendo modalità applicative di norme che hanno introdotto novità importanti nei sistemi di tracciabilità, rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici.
  L'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono: a) numero di identificazione di ogni partita; b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura; c) codice FAO alfanumerico di ogni specie; d) data delle catture o data di produzione; quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui; f) nome e indirizzo dei fornitori; g) le prescritte informazioni ai consumatori.
  Con riferimento a quest'ultimo punto, ulteriori innovazioni si rinvengono nel regolamento (UE) n. 1379/2013 che, con l'articolo 35 e seguenti, ha modificato le informazioni da inserire obbligatoriamente in etichetta, ampliandole e rendendole più comprensibili e fruibili per il consumatore.
  In particolare, tale norma ha introdotto: l'indicazione del metodo di produzione; la categoria dell'attrezzo, e, soprattutto un nuovo modo di indicare la zona di provenienza, non più codici, ma attraverso denominazioni per esteso.
  I prodotti ittici della pesca e dell'acquacoltura posti in vendita al dettaglio per il consumo finale, quindi, debbono essere obbligatoriamente etichettati con le seguenti informazioni; denominazione commerciale della specie; denominazione scientifica della specie; metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci o allevato); zona di cattura/paese di allevamento.
  Fermo restando quanto premesso e in esito al quesito posto dall'interrogante, vorrei precisare che già la vigente normativa europea, in particolare l'articolo 39, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1379/2013, include la data di cattura dei prodotti della pesca tra le informazioni supplementari facoltative da fornire al consumatore finale, in aggiunta alle informazioni obbligatorie di cui sopra e a condizione che le stesse siano chiare e inequivocabili.
  Alla luce dell'importanza che l'indicazione della data di cattura in etichetta riveste per il consumatore – il quale considera tale informazione particolarmente significativa in relazione alla qualità del prodotto – è intenzione di questo Ministero, con un dovuto approfondimento della tematica, verificare se sussistano i presupposti affinché tale obiettivo possa essere raggiunto.
  L'indicazione della data di pesca sull'etichetta del prodotto ittico, attualmente, viene già apposta dal pescatore professionale in fase di sbarco, ma detta informazione non raggiunge il consumatore finale.
  Concordo con l'interrogante sul fatto che questa indicazione possa aumentare il livello di consapevolezza da parte del consumatore in ordine alla qualità e alla sicurezza del prodotto ittico.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto della pesca

informazione del consumatore

protezione del consumatore