ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01719

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 145 del 20/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: TRANO RAFFAELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/03/2019
Stato iter:
21/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/03/2019
Resoconto TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 21/03/2019
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/03/2019
Resoconto TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/03/2019

SVOLTO IL 21/03/2019

CONCLUSO IL 21/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01719
presentato da
TRANO Raffaele
testo presentato
Mercoledì 20 marzo 2019
modificato
Giovedì 21 marzo 2019, seduta n. 146

   TRANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, per spese per interventi di riqualificazione energetica suite parti comuni degli edifici, prevede la possibilità, in luogo della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (cosiddetto Ecobonus);

   l'articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto, prevede analoga possibilità per gli interventi antisismici effettuate sulle parti comuni degli edifici (Sismabonus);

   con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 giugno 2017 sono state definite le relative modalità di attuazione;

   poiché la detrazione può essere utilizzata in cinque o dieci quote annuali di pari importo, si prevede che anche il credito ceduto sia ripartito in altrettante quote utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione, con modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia, pena il rifiuto del versamento;

   i crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli comunicati all'Agenzia delle entrate dagli amministratori di condominio o da condòmini incaricati, per i quali risulti accettazione della cessione del credito da parte del cessionario;

   i provvedimenti citati prevedevano che il credito ceduto dai condomini per i lavori realizzati nell'anno 2017 diventava disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio aveva sostenuto la spesa e purché avesse sostenuto la spesa per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta;

   nel «cassetto fiscale» del cessionario dovrebbe essere evidenziato il credito d'imposta utilizzabile in compensazione;

   i crediti accettati in pagamento dai fornitori avrebbero dovuto essere disponibili e utilizzabili per successive cessioni a partire dal 10 marzo 2018, relativamente alle detrazioni 2017;

   ad oggi, risultano non ancora operative le procedure per cedere il credito ad altri soggetti;

   i fornitori dei condomini che hanno accettato in pagamento il credito risultano danneggiati e penalizzati rispetto a coloro che non hanno accettato, perché hanno fatto affidamento sull'utilizzo del credito a partire dal 10 marzo; non possono inoltre cedere il credito ai subappaltatori, in luogo del pagamento delle prestazioni;

   nei condomini dove abitano soggetti che non possono usufruire delle detrazioni fiscali per redditi troppo bassi o perché incapienti non si deliberano nuovi lavori, con ricadute sulle imprese appaltatrici, sui fornitori e sui lavoratori del settore edile –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per l'applicazione delle richiamate disposizioni attuative, in particolare per garantire l'utilizzo del credito ceduto.
(5-01719)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 marzo 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01719

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla disciplina di cui all'articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che prevede la possibilità, in luogo della detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica, di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito;
  L'articolo 16, comma 1-quinquies, del citato decreto, prevede analoga possibilità per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  L'Onorevole evidenzia che con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 giugno 2017 sono state definite le relative modalità di attuazione ma lamenta che ad oggi, risultano non ancora operative le procedure per cedere il credito ad altri soggetti.
  Pertanto, l'Onorevole chiede di sapere «quali iniziative intenda assumere per l'applicazione delle disposizioni di attuazione, in particolare per garantire l'utilizzo del credito ceduto.».
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
  I provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 (per l'ECOBONUS) e dell'8 giugno 2017 (per il SISMABONUS), prevedono che i dati dei crediti ceduti in relazione ai sopradescritti interventi, effettuati sulle parti condominiali, sono comunicati dagli amministratori di condominio all'Agenzia delle entrate negli stessi termini e con le stesse modalità di invio dei dati da trasmettere ai fini della dichiarazione precompilata.
  I medesimi provvedimenti specificano che i crediti ceduti debbano essere accettati dai cessionari e i relativi dati debbano essere resi disponibili nel Cassetto fiscale degli stessi cessionari.
  In proposito, occorre evidenziare che i dati relativi ai crediti ceduti per lavori effettuati nell'anno 2017 sono stati comunicati, dagli amministratori di condominio all'Agenzia delle entrate, entro il 9 marzo 2018 (per effetto della proroga del termine originario del 28 febbraio).
  I dati relativi ai crediti accettati sono stati resi disponibili nel cassetto fiscale dei cessionari, che pertanto già dal 2018 possono utilizzarli direttamente in compensazione tramite modello F24, indicando gli appositi codici tributo 6890 (per l'ECOBONUS) e 6891 (per il SISMABONUS), istituiti con specifica risoluzione dell'Agenzia delle entrate.
  Con riferimento ai crediti ceduti per i lavori effettuati nel 2018, si segnala che i relativi dati sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate entro l'8 marzo 2019 (per effetto della proroga del termine originario del 28 febbraio).
  Pertanto, nei prossimi giorni tali informazioni saranno rese disponibili nel Cassetto fiscale dei cessionari, per consentirne l'utilizzo in compensazione tramite modello F24.
  Infine, relativamente alla possibilità di ulteriore cessione del credito, l'Agenzia delle entrate fa presente che è in corso di pubblicazione la relativa procedura informatica, accessibile dall'area autenticata del sito internet dell'Agenzia medesima.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

reddito basso

credito