ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01702

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 144 del 19/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZO RINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSTANZO JESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 21/03/2019
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 21/03/2019
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 21/03/2019
CUBEDDU SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 21/03/2019
INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 21/03/2019
AMITRANO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 21/03/2019
GIANNONE VERONICA MOVIMENTO 5 STELLE 21/03/2019
PALLINI MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/03/2019
SIRAGUSA ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 21/03/2019
TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 21/03/2019
VIZZINI GLORIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/03/2019
SEGNERI ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 21/03/2019
TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 05/06/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/03/2019
Stato iter:
05/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/06/2019
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/06/2019
Resoconto DE LORENZO RINA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/03/2019

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 21/03/2019

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 05/06/2019

DISCUSSIONE IL 05/06/2019

SVOLTO IL 05/06/2019

CONCLUSO IL 05/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01702
presentato da
DE LORENZO Rina
testo presentato
Martedì 19 marzo 2019
modificato
Mercoledì 5 giugno 2019, seduta n. 185

   DE LORENZO, COSTANZO, CIPRINI, DAVIDE AIELLO, CUBEDDU, INVIDIA, AMITRANO, GIANNONE, PALLINI, SIRAGUSA, TUCCI, VIZZINI, SEGNERI, TRANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'Iva rappresenta la principale fonte di entrate tributarie per lo Stato che viene riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso;

   ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 della Costituzione «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva»;

   esistono tuttavia determinate prestazioni, come quelle sanitarie, che sono espressamente esentate dal pagamento dell'Iva in ragione del loro carattere di utilità sociale;

   costituiscono prestazioni esenti dall'Iva ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, n. 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 «le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali»;

   ai fini dell'esenzione Iva di cui all'articolo sopra richiamato devono sussistere due tipi di requisiti: uno di carattere soggettivo (autorizzazione all'erogazione di tali prestazioni da parte del Ministero della salute) e uno di carattere oggettivo (le cure termali per essere qualificate come prestazioni di carattere sanitario devono essere dirette a pazienti cui sia stata diagnosticata una patologia tra quelle di cui al decreto ministeriale n. 15 del 1994 e che siano muniti di una prescrizione medica per le terapie termali);

   per usufruire dell'esenzione Iva per le prestazioni termali non può prescindersi dalla sussistenza di una certificazione medica che attesti una patologia e che prescriva un percorso termale a scopo curativo;

   l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 323 del 2000 stabilisce che: «le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

   è fondamentale operare una distinzione tra gli stabilimenti termali e i centri benessere, in quanto solo i primi possono essere considerati idonei a svolgere prestazioni di cura che, se eseguite su pazienti affetti da una patologia e muniti di prescrizione medica, in quanto prestazioni sanitarie, sono esentate dal pagamento dell'Iva. I centri benessere, invece, svolgono attività ricreative assoggettabili a tassazione Iva;

   nella sentenza n. 14430 del 2017 la Commissione tributaria provinciale di Napoli afferma che: il tenore letterale dell'articolo 10, n. 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è chiaro ed inequivoco nel richiedere, ai fini dell'esenzione in esame, la sussistenza di prestazioni di cura. I termini impiegati per individuare le esenzioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 richiedono una interpretazione restrittiva in quanto costituiscono deroghe al principio secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. Ebbene, l'espressione utilizzata (cura) non può che indicare quelle prestazioni — di natura medica — che hanno lo scopo di diagnosticare, curare e, se possibile, guarire malattie o problemi di salute, nonché di mantenere o ristabilire la salute delle persone –:

   se e quali iniziative intenda intraprendete il Governo al fine di chiarire se il termine «cura», cui fa riferimento l'articolo 10, n. 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, debba essere inteso nel senso tale da ricomprendere solo quelle prestazioni di natura medica che abbiano lo scopo curativo oppure se debba essere inteso in senso talmente lato da ricomprendere anche le prestazioni preventive di uno stato di malattia o migliorative della qualità della vita.
(5-01702)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 giugno 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01702

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, richiamando l'articolo 10, n. 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in tema di operazioni esenti dall'IVA, con particolare riferimento alle prestazioni di cura rese da stabilimenti termali chiedono di sapere se il termine «cura» debba essere inteso nel senso tale da ricomprendere solo quelle prestazioni di natura medica che abbiano lo scopo curativo oppure se debba essere inteso in senso talmente lato da ricomprendere anche le prestazioni preventive di uno stato di malattia o migliorative della qualità della vita.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Secondo la normativa di settore di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, il carattere curativo della prestazione termale è presunto quando i trattamenti si fondano sull'utilizzo di acque termali o loro derivati e sempre che siano erogate dagli stabilimenti termali come definiti dalla normativa di settore. Ne discende che tutte le prestazioni rese dallo stabilimento, riconosciute come tali dalla normativa di settore termale, tramite l'utilizzo di acque termali e loro derivati devono essere ricondotte nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, n. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Naturalmente le altre prestazioni eventualmente rese (es. trattamenti estetici, messa a disposizione di attrezzature sportive) debbono essere assoggettate ad IVA con applicazione della corrispondente aliquota.
  Le conclusioni sopra richiamate sono coerenti con la posizione della Corte di giustizia la quale ha precisato che le finalità curative che giustificano il trattamento di esenzione possono attenere anche alla prevenzione di uno stato di malattia ovvero al miglioramento della qualità della vita del soggetto che richiede le prestazioni.
  Dalle considerazioni sopra svolte discende che non è indispensabile, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, il possesso da parte del cliente, di una prescrizione medica (che risulterebbe meramente confermativa delle finalità curative proprie delle prestazioni termali). In conclusione si ritiene che la questione del carattere «curativo» di una prestazione termale attenga unicamente alla verifica che la prestazione stessa sia di natura «termale» e venga resa dalle strutture appositamente autorizzate a rendere detti servizi.
  Ai fini della corretta applicazione del regime di esenzione occorre, quindi, accertare che le prestazioni curative siano rese da una struttura in possesso dei requisiti per qualificarsi «struttura termale» e che siano rese utilizzando acque termali o loro derivati.
  Occorre, inoltre, distinguere tra le prestazioni che hanno carattere curativo, alle quali si applica il regime di esenzione in commento, dalle prestazioni che si riferiscono al benessere in generale della persona, cui si applica il regime di imponibilità. Se il pagamento avviene mediante un unico corrispettivo, la fattura deve indicare separatamente la parte di esso riferibile alle cure termali da quella relativa ad altre prestazioni. A tal fine, la presenza dell'impegnativa da parte del medico curante, pur non essendo obbligatoria ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, n. 19) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, costituisce un elemento utile per demarcare puntualmente le tipologie di prestazioni rese, soprattutto nel caso in cui il centro termale offra anche altri servizi.
  È appena il caso di precisare che, come chiarito dalla risoluzione 3 ottobre 1979, n. 363818, alle prestazioni alberghiere rese dalle strutture termali, torna invece applicabile l'IVA con l'aliquota del 10 per cento di cui al n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esenzione fiscale

prestazione di servizi

IVA