ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01663

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 141 del 13/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: UNGARO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2019
COLANINNO MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2019
DEL BARBA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2019
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2019
LIBRANDI GIANFRANCO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2019
MANCINI CLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2019
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2019
MOR MATTIA PARTITO DEMOCRATICO 13/03/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/03/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01663
presentato da
UNGARO Massimo
testo di
Mercoledì 13 marzo 2019, seduta n. 141

   UNGARO, FREGOLENT, COLANINNO, DEL BARBA, FRAGOMELI, LIBRANDI, MANCINI, TOPO e MOR. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi anni si sono succedute diverse misure per attrarre risorse umane in Italia, prevedendo agevolazioni fiscali condizionate al trasferimento della residenza con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese;

   in particolare l'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha agevolato il rientro di docenti e ricercatori, prevedendo che per i quattro periodi di imposta successivi al trasferimento in Italia solo il 10 per cento del loro reddito fosse assoggettato ad imposizione fiscale;

   in un primo momento l'accesso al beneficio era consentito ai ricercatori e docenti che trasferivano la residenza fiscale in Italia nel periodo compreso tra il 31 maggio 2010 e i sette anni solari successivi (30 maggio 2017) ma con la legge di bilancio 2017 l'agevolazione è stata resa permanente (ferma restando la fruibilità dell'agevolazione quadriennale) non essendo più prevista una data ultima utile per poter far rientro in Italia;

   migliaia di lavoratori hanno messo in discussione le loro vite e il futuro rinunciando ad attività gratificanti all'estero per tornare in Italia;

   la risoluzione n. 146/2017 e la circolare n. 17 del 2017 dell'Agenzia delle entrate hanno stabilito in modo retroattivo che all'agevolazione fiscale avevano diritto solo coloro che si erano iscritti all'Aire, l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero; tuttavia la citata legge istitutiva del 2010 prevedeva solo che gli interessati al beneficio fossero stati residenti all'estero non in maniera occasionale senza alcun riferimento al requisito dell'iscrizione all'Aire;

   secondo notizie di stampa, l'Agenzia delle entrate starebbe richiedendo a molti ricercatori e docenti rimpatriati di rimborsare gli sconti fiscali per cifre importanti, considerandoli di fatto fiscalmente residenti in Italia anche quando svolgevano l'attività all'estero perché non iscritti all'Aire;

   con applicazione disomogenea sul territorio nazionale, alcuni uffici territoriali starebbero richiedendo il pagamento della somma annullando le sanzioni, mentre altri uffici avrebbero inviato accertamenti anche per sanzioni e interessi;

   l'interpretazione restrittiva della legge del 2010 rischia di punire, far tornare fuori dai confini, lavoratori che sono rientrati in Italia per contribuire, non senza sforzi, al progresso del Paese –:

   se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per chiarire urgentemente questa inconcepibile situazione e tutelare gli interessi dei lavoratori rientrati in Italia in virtù dell'agevolazione prevista dall'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010 nonché per chiarire, per quanto riguarda coloro che si sono iscritti all'Aire, se il periodo di imposta si consideri dall'atto della domanda di iscrizione o dall'avvenuta iscrizione, stante il fatto che può passare oltre un anno dall'iscrizione effettiva all'Aire rispetto alla data richiesta.
(5-01663)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

corso d'acqua

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