ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01615

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 136 del 05/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: TABACCI BRUNO
Gruppo: MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 05/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VITIELLO CATELLO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 05/03/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/03/2019
Stato iter:
06/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/03/2019
Resoconto VITIELLO CATELLO MISTO
 
RISPOSTA GOVERNO 06/03/2019
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 06/03/2019
Resoconto VITIELLO CATELLO MISTO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 06/03/2019
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE INTERROGANTE 06/03/2019
Resoconto VITIELLO CATELLO MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/03/2019

SVOLTO IL 06/03/2019

CONCLUSO IL 06/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01615
presentato da
TABACCI Bruno
testo di
Martedì 5 marzo 2019, seduta n. 136

   TABACCI e VITIELLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'accertamento sintetico è lo strumento utilizzato dal fisco, per determinare il reddito presunto dei contribuenti basandosi sulle spese effettuate. Tre le caratteristiche considerate: composizione familiare; età del contribuente; area geografica;

   tale strumento risale al 1973, ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, ed è stato potenziato nei 2010 con il decreto-legge n. 78: l'accertamento ha per oggetto sia le imposte dirette che quelle erariali e locali;

   a determinare il reddito complessivo è l'Agenzia delle entrate; spetta al contribuente giustificare la differenza tra spese e reddito dichiarato fornendo le prove;

   si ricorre all'accertamento sintetico solo quando il reddito presunto superi il 20 per cento del dichiarato;

   l'effettività delle spese è il presupposto del redditometro, che viene calcolato applicando dei coefficienti al valore dei beni posseduti;

   sebbene esista l'obbligo di un preventivo confronto con i contribuenti, nella pratica non si ammette prova contraria;

   l'attuale formulazione dell'articolo 38 non prevede una giustificazione finanziaria per le spese sostenute, ma soltanto una scusante reddituale, tant'è che un'applicazione rigida considera irrilevante la dimostrazione dell'origine del denaro utilizzato per pagare i costi e mantenere i beni;

   ulteriore aspetto critico è la standardizzazione dell'accertamento: chi possiede un'auto di grossa cilindrata deve dichiarare almeno un reddito, prescindendo dall'uso effettivo o dal costo reale;

   tale impostazione normativa causa situazioni surreali e vessatorie;

   la Corte di Cassazione – sentenza del 2006 n. 2411 – afferma che un utilizzo acritico dell'accertamento di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 non può essere ammesso senza un adeguamento alla realtà del contribuente. Nel nostro ordinamento vige – articolo 53 Costituzione – il principio di flessibilità degli strumenti presuntivi: non può ammettersi che il reddito venga determinato automaticamente;

   la motivazione in ordine all'idoneità concreta dei metodo sintetico a evidenziare sottrazione di reddito imponibile risulta imprescindibile, ove si consideri che il risultato dell'applicazione del redditometro rappresenta solo un possibile indizio di evasione (cfr. circolare ministeriale 101/MF/1999), che richiede approfondimenti, prima di poter essere tradotta in rettifica della dichiarazione: la motivazione non può essere generica, ma dettagliata;

   sia l'Agenzia delle entrate che la commissione regionale del Lazio operano, a giudizio degli interroganti, in totale dissonanza con le sentenze della Corte di Cassazione e con la Costituzione –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare in considerazione dell'orientamento sia della Corte di Cassazione sia degli uffici del Ministero, al fine di ottemperare ai principi costituzionali sopra richiamati.
(5-01615)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 marzo 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01615

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'istituto del c.d. «accertamento sintetico» di cui all'articolo 38, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dal decreto-legge 78 del 2010, sollecitando una revisione dell'istituto per renderlo più conforme ai principi enunciati all'articolo 53 della nostra Carta costituzionale.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'istituto dell'accertamento sintetico è previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e consente di determinare il reddito complessivo presunto del contribuente, in base alle spese da questi effettuate nell'anno d'imposta.
  Come meglio illustrato nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24 del 2013, il metodo di accertamento sintetico presuppone che la determinazione del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
  Inoltre, il comma quinto (cd. redditometro) del citato articolo 38 consente la determinazione del reddito anche in base al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente.
  Detta disposizione è stata modificata dall'articolo 10 del decreto-legge n. 87 del 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 modellando l'istituto in esame maggiormente in chiave di contrasto all'evasione fiscale derivante dall'economia non osservata
  L'attività di controllo, tuttavia, può essere avviata solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20 per cento ed il contribuente ha la possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa a lui attribuita, sia prima che dopo l'avvio del procedimento di accertamento con adesione, che deve essere obbligatoriamente attivato, in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212).
  Pertanto, nell'ambito dell'accertamento sintetico è previsto, a garanzia del contribuente, un doppio contraddittorio obbligatorio.
  Da ultimo, l'Agenzia delle entrate evidenzia che, allo stato degli atti, non sono state segnalate criticità dinanzi agli organi della Giustizia Tributaria in merito all'utilizzo dell'accertamento sintetico di cui al comma 4 del menzionato articolo 38, così come modificato dall'articolo 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in vigore con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prova

automobile

contribuente