ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01582

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 134 del 27/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: ACQUAROLI FRANCESCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/02/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/02/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01582
presentato da
ACQUAROLI Francesco
testo di
Mercoledì 27 febbraio 2019, seduta n. 134

   ACQUAROLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   i contribuenti che, errando nella valutazione dell'oggetto del trasferimento, assoggettano un'operazione commerciale ad Iva anziché ad imposta di registro si vedono chiedere dall'amministrazione finanziaria l'imposta di registro e il recupero dell'Iva detratta in capo al cessionario (acquirente) con interessi e sanzioni (con violazione del principio di neutralità, in quanto l'Iva viene incassata due volte: dal cedente che l'ha versata all'Erario e dal cessionario con il recupero della detrazione);

   l'articolo 1, comma 935, legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato la disciplina della violazione degli obblighi di dichiarazione Iva, introducendo una sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro per il cessionario, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente; tale misura è prevista in luogo della precedente, pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione. Con un approccio sostanziale, la legge ha ridotto le sanzioni irrogabili e ha eliminato la possibilità di recuperare la detrazione operata dal cessionario (se l'Erario non ha subito danni), con l'obiettivo di evitare inutili contenziosi; la nuova disposizione dovrebbe riguardare ogni ipotesi di indebita applicazione dell'Iva, sia che dipenda da una errata individuazione dell'aliquota che da una errata valutazione dell'operazione, purché esse siano estranee ad un contesto fraudolento;

   la Guardia di finanza ha ritenuto applicabile la disposizione anche «(...) qualora (...) una determinata operazione sia erroneamente fatturata (...) con IVA, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili (...)» (G.d.F., circolare 114153 del 13 aprile 2018);

   l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'Iva si considera assolta dal cedente con l'annotazione nel registro delle fatture emesse a norma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e confluenza nella liquidazione di competenza (Circolare n. 16\E dell'11 maggio 2017, paragrafo 3);

   tale conclusione si applica anche con riferimento al diritto alla detrazione in capo al cessionario: si tratta infatti di una modifica volta a chiarire che, nel caso di errori che non hanno comportato danno erariale, il diritto alla detrazione non può essere negato e la previgente sanzione deve intendersi rimossa; del resto, l'espressione «fermo restando» sembra rafforzare tale concetto;

   ciò fa chiaramente emergere che l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997 ha natura di norma interpretativa ed effetti retroattivi, ancorché non espressamente qualificato come tale;

   l'imprecisione del legislatore ha offerto spunto alla giurisprudenza di legittimità per affermare un principio opposto: «(...) la previsione di cui all'articolo 6, comma 6 (...), nella parte in cui prevede che (...) resta fermo il diritto del concessionario o committente alla detrazione (...), non ha efficacia retroattiva, né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa» (Corte di Cassazione, sentenza 24001/18);

   l'interpretazione della Corte, ad avviso dell'interrogante, smentisce sia la prassi, sia i principi generali sull'applicazione delle leggi nel tempo;

   la soluzione è una modifica legislativa, volta a correggere l'articolo 6, comma 6, per adattarlo alle casistiche pendenti, in particolare ai casi di applicazione di imposta non dovuta, nonché a qualificare espressamente l'intera disposizione come norma interpretativa, per conferirle efficacia retroattiva;

   la modifica consentirebbe di ripristinare il principio di neutralità dell'Iva, di mantenere il potere accertativo e sanzionatorio in capo all'amministrazione finanziaria, nonché di conservare il versamento dell'Iva all'erario; si esporrebbero i trasgressori a una sanzione «ragionevole e proporzionata» rispetto all'errore, continuando a escludere le frodi ed evitando un indebito arricchimento dell'Erario;

   tale incongruenza, anche in assenza di un intervento esplicito del legislatore, ad avviso dell'interrogante ben potrebbe essere sanata da un'interpretazione autentica da parte dell'Agenzia delle entrate –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, anche normative, intenda adottare, per quanto di competenza, per sanare l'illustrata disparità di trattamento, valutando anche l'emanazione di una circolare interpretativa.
(5-01582)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

tesoro

imposta di registro