ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01537

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 130 del 20/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: PEDRAZZINI CLAUDIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 20/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/02/2019
BAGNASCO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/02/2019
BOND DARIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/02/2019
BRAMBILLA MICHELA VITTORIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/02/2019
MUGNAI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/02/2019
NOVELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/02/2019
VERSACE GIUSEPPINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 20/02/2019
Stato iter:
21/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/02/2019
Resoconto SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 21/02/2019
Resoconto COLETTO LUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 21/02/2019
Resoconto SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/02/2019

SVOLTO IL 21/02/2019

CONCLUSO IL 21/02/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01537
presentato da
PEDRAZZINI Claudio
testo di
Mercoledì 20 febbraio 2019, seduta n. 130

   PEDRAZZINI, SPENA, BAGNASCO, BOND, BRAMBILLA, MUGNAI, NOVELLI e VERSACE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, individua e istituisce le professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico;

   il comma 2 del citato articolo prescrive che, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 3 del 2018, ovvero entro lo scorso 15 maggio 2018, vengano stabiliti «l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti»;

   il medesimo comma 2 prevede, inoltre, che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 3 del 2018, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, siano definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi;

   i termini temporali per l'attuazione dei dispositivi citati sono dunque trascorsi: il primo da più di sei mesi, il secondo il 15 agosto 2018;

   la situazione attuale è quindi che gli osteopati e i chiropratici italiani ancora attendono l'istituzione della propria figura professionale nonché la definizione dei relativi ordinamenti didattici della formazione universitaria;

   migliaia di questi professionisti attendono un riconoscimento che dia dignità e tutela al proprio lavoro, e centinaia di giovani neo-diplomati in queste specialità vivono la futura professione nell'incertezza di una legge formalmente in vigore dal 15 febbraio 2018, ma, come evidenziato, ancora inattuata;

   sono milioni i cittadini che, anche su consiglio del proprio medico, si rivolgono alle cure di osteopati e chiropratici in Italia, e il riconoscimento ufficiale delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico, con la definizione del loro ambito di attività e delle loro funzioni caratterizzanti, della formazione ed esperienza che dovranno dimostrare secondo legge, tutelerebbe soprattutto la qualità dei trattamenti, la sicurezza e la salute dei tantissimi cittadini che si rivolgono alle loro cure –:

   se non si ritenga di adottare le iniziative di competenza per provvedere, al più presto e senza ulteriori ritardi, alla piena attuazione dell'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ai fini dell'individuazione e dell'istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico.
(5-01537)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 febbraio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-01537

  In merito alla questione posta nell'interrogazione parlamentare in esame, si segnala che, subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, questo Ministero si è attivato per dare attuazione all'articolo 7 della medesima legge, che ha individuato, nell'ambito delle professioni sanitarie, le professioni dell'osteopata e del chiropratico, e si è anche proceduto ad attivare appositi incontri tecnici con le Associazioni professionali di riferimento.
  In particolare, si rammenta che l'articolo 7 della legge 3 del 2018, al comma 2, prevede che gli ambiti di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti sono stabiliti con Accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, e che, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Superiore di Sanità, sono definiti i relativi ordinamenti didattici della formazione universitaria.
  Considerata la complessità dell'iter procedurale ora descritto, si rappresenta, con specifico riferimento alla figura del chiropratico, che questo Ministero, nel corso del 2018 ha convocato diverse riunioni con le Associazioni professionali interessate, al fine di pervenire alla condivisione di uno schema di Accordo, da inoltrare, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, alla Conferenza Stato-Regioni.
  Tuttavia, occorre segnalare che, nell'ultimo incontro, tenutosi nel dicembre 2018, al quale ha partecipato, a seguito della richiesta di questo Ministero, anche un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono emerse divergenze di posizione tra le stesse Associazioni professionali coinvolte, con particolare riferimento agli aspetti formativi della istituenda figura professionale.
  Invero, è divenuto «dirimente» stabilire se il percorso universitario in Chiropratica debba avere una durata triennale, come per tutte le altre professioni sanitarie di cui alla legge n. 43 del 2006, ovvero quinquennale, come avviene in Francia e in Svizzera, Paesi dove si è particolarmente affermata la pratica della Chiropratica.
  Questo Ministero ha quindi ritenuto opportuno inviare una richiesta di parere in tal senso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, una volta acquisito, consentirà di proseguire, senza indugio, nell'iter per la definizione di tale profilo professionale.
  Anche in relazione alla figura dell'Osteopata si fa presente che nel corso del 2018 sono stati sviluppati i lavori per la definizione del relativo profilo professionale con le Associazioni professionali interessate.
  Gli incontri svoltisi presso il Ministero della salute si sono rivelati particolarmente proficui, in quanto tutte le Associazioni coinvolte sono pervenute ad una piena convergenza sull'individuazione degli ambiti di attività e competenza della figura professionale in questione.
  Inoltre, una particolare attenzione è stata rivolta alla valutazione della formazione attualmente in corso, al fine di individuare i criteri per la valutazione dei titoli che potranno essere riconosciuti equipollenti, tenendo in considerazione anche l'esperienza lavorativa effettuata.
  Pertanto, tenuto conto del lavoro accurato sinora svolto, si ritiene che per la figura dell'Osteopata, se non verranno sollevate osservazioni da parte delle Associazioni professionali coinvolte, si potrà arrivare alla definizione di uno schema di Accordo, da inviare in Conferenza Stato-Regioni, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, già nell'ambito della prossima riunione utile.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

professioni mediche parallele

esperienza professionale