Legislatura: 18Seduta di annuncio: 129 del 19/02/2019
Primo firmatario: TABACCI BRUNO
Gruppo: MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 19/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 19/02/2019
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 20/02/2019 Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE RISPOSTA GOVERNO 20/02/2019 Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 20/02/2019 Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
DISCUSSIONE IL 20/02/2019
SVOLTO IL 20/02/2019
CONCLUSO IL 20/02/2019
TABACCI e SCHULLIAN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, riconosce un credito d'imposta del 30 per cento per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, a vantaggio delle imprese esistenti dalla data del 1° gennaio 2012;
come afferma testualmente il comma 1 del suddetto articolo 10, il fine che la norma si prefigge di raggiungere è quello di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e di accrescere la competitività delle destinazioni turistiche;
in relazione all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, il comma 7 del medesimo articolo 10 prevede che il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo;
secondo quanto risulta agli interroganti, alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate sostengono la tesi, secondo la quale il credito d'imposta non potrebbe essere ceduto nell'ipotesi del trasferimento dell'azienda nell'ambito di un passaggio generazionale, nonostante i beni agevolati vengano trasferiti unitamente all'azienda e nonostante l'attività venga proseguita dal successore;
in occasione di un recente incontro con la stampa specializzata, la stessa Agenzia delle entrate ha affermato con riferimento ad una fattispecie analoga, ossia l'iper-ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che il trasferimento dei beni agevolati unitamente all'azienda o un ramo d'azienda non determini il venir meno dell'agevolazione, in quanto, diversamente dall'ipotesi di trasferimento del singolo cespite, non si vanifichi lo spirito dell'agevolazione –:
se non intenda adottare iniziative per chiarire che il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere possa essere ceduto insieme ai beni agevolati, qualora questi ultimi vengano ceduti unitamente all'azienda o un ramo d'azienda e l'avente causa continui l'attività.
(5-01519)
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono un chiarimento interpretativo in merito al credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, è riconosciuto anche in relazione alle spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
Gli Onorevoli evidenziano che alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate sostengono la tesi secondo la quale il predetto credito d'imposta non potrebbe essere ceduto nell'ipotesi del trasferimento dell'azienda nell'ambito di un passaggio generazionale, nonostante i beni agevolati vengano trasferiti unitamente all'azienda e nonostante l'attività venga proseguita dal successore.
Pertanto, gli interroganti chiedono che venga chiarito se il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere possa essere ceduto insieme ai beni agevolati, qualora questi ultimi vengano ceduti unitamente all'azienda o ad un ramo d'azienda e l'avente causa continui l'attività.
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
L'Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che la revoca dell'agevolazione non opera in modo automatico in relazione ai trasferimenti di beni agevolati effettuati nell'ambito di un più ampio contesto di riorganizzazione aziendale se tali trasferimenti non contrastano con la ratio antielusiva della disposizione finalizzata ad impedire fenomeni di immissione solo temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione.
In tal senso, si ritiene debba essere letta la disposizione di cui al citato articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2014 nella parte in cui vincola il riconoscimento del beneficio al mantenimento del bene agevolato per il periodo di tempo ivi indicato.
Ciò posto, si osserva che la fattispecie rappresentata dagli Onorevoli interroganti può declinarsi in specifici casi concreti che necessitano di un esame puntuale, in contraddittorio tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, volto a valutare il contesto dei fatti e delle circostanze del caso nell'ambito dei quali è avvenuto il trasferimento del credito d'imposta.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):infrastruttura turistica
detrazione fiscale
mezzi di produzione