ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01503

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 127 del 15/02/2019
Trasformazioni
Trasformato il 25/03/2019 in 3/00640
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/02/2019
Stato iter:
25/03/2019
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/02/2019

TRASFORMA IL 25/03/2019

TRASFORMATO IL 25/03/2019

CONCLUSO IL 25/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01503
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Venerdì 15 febbraio 2019, seduta n. 127

   GALLINELLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016, nell'attuale versione modificata con decreto-legge n. 91 del 2017 (convertito dalla legge n. 123 del 2017, e da ultimo dalla legge n. 145 del 2018, che ha incrementato le risorse a disposizione) prevede la corresponsione di una indennità per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non, «al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250»;

   la locuzione inclusiva «compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250» significa, linearmente e sulla base di una interpretazione letterale nonché rispettosa del principio di eguaglianza sostanziale scaturente dall'articolo 3 della costituzione, che i beneficiari di questa misura di sostegno sono individuabili anche nei soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 («Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne»);

   lo strumento di sostegno del reddito de quo (sul quale il legislatore nell'ultima legge di bilancio è intervenuto in aumento sulle risorse disponibili, dimostrando così la sua importanza per tutto il settore della pesca) coinvolge dunque, e altrimenti non potrebbe essere, tutti i lavoratori della pesca, marittima e delle acque interne, dipendenti e soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne;

   con decreto ministeriale 31 dicembre 2018 i Ministeri competenti sono intervenuti a dettagliare la misura, stabilendone la casistica, sia per l'ipotesi d'arresto obbligatorio che non: particolare rilievo ha avuto questa ultima fattispecie, per la prima volta resa applicabile nel nostro ordinamento, proprio grazie a questo provvedimento che ha descritto quali condizioni legittimino la richiesta dell'indennità;

   il 12 febbraio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato ulteriori informazioni «per la compilazione delle istanze per il riconoscimento dell'indennità a sostegno del reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima per l'anno 2018»;

   la semplice lettura del titolo evidenzia come essa, in palese contrasto con la legge e il decreto ministeriale citati, limita inopinatamente l'ambito applicativo ai soli lavoratori della pesca marittima;

   risulta all'interrogante che tale circolare sia stata adottata a valle di una riunione tra tecnici del Ministero stesso e del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, nella quale, come figura dall'ordine del giorno, non pare essere stato in alcun modo affrontato il tema dell'ambito applicativo: né, ad avviso dell'interrogante, poteva essere altrimenti, poiché il dato letterale della legge e del decreto ministeriale è talmente cristallino da non esigere alcun intervento ermeneutico;

   a sorpresa, però, i tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, distaccandosi dal dato testuale superiore, hanno deciso di escludere i soci lavoratori della piccola pesca delle acque interne da questa misura di sostegno al reddito –:

   se sia conoscenza di quanto esposto in premessa;

   se ritenga coerente con la legge e con il citato decreto ministeriale escludere la categoria dei soci lavoratori della piccola pesca delle acque interne dalla fruizione di un beneficio a sostegno del reddito, a giudizio dell'interrogante in palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione e con le politiche del Governo;

   se ritenga di adoperarsi immediatamente perché vengano modificate e integrate le informazioni di dubbia legittimità riportate sul sito del Ministero.
(5-01503)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acque interne

professioni tecniche

pesca marittima