ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01479

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 125 del 13/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: ZUCCONI RICCARDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 13/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SILVESTRONI MARCO FRATELLI D'ITALIA 13/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 13/02/2019
Stato iter:
20/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/02/2019
Resoconto ZUCCONI RICCARDO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 20/02/2019
Resoconto GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 20/02/2019
Resoconto ZUCCONI RICCARDO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/02/2019

SVOLTO IL 20/02/2019

CONCLUSO IL 20/02/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01479
presentato da
ZUCCONI Riccardo
testo di
Mercoledì 13 febbraio 2019, seduta n. 125

   ZUCCONI e SILVESTRONI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   interventi legislativi del mese di dicembre 2016 e del mese di dicembre 2017 prorogavano le scadenze delle concessioni in essere al 31 dicembre 2020 e si prevedevano nuovi criteri applicativi riguardo l'applicazione della direttiva «Bolkestein» per il commercio su area pubblica;

   il comma 686 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 è intervenuto a modificare il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE, al fine di escludere dal campo di applicazione del medesimo le attività del commercio al dettaglio su area pubblica con abrogazione dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010;

   vi è stato un diverso comportamento assunto dalle regioni e dai singoli comuni nello svolgere con largo anticipo le procedure dei bandi di riassegnazione, in riferimento a quanto sopra;

   allo stato attuale la categoria vive situazioni completamente diverse da regione a regione ma soprattutto da comune a comune;

   alcuni comuni hanno espletato i bandi e rilasciato tutte le concessioni, altri invece hanno eseguito le proroghe e non hanno espletato i bandi, con casi limite dove nello stesso comune sono stati espletati i bandi solo per una parte delle concessioni esistenti;

   in questo momento gli operatori su aree pubbliche, in alcuni casi, sono in possesso di due concessioni: la prima che riconosce l'anzianità di rilascio e le successive presenze maturate, fatto importante sia per la valorizzazione economica dell'avviamento dell'impresa sia nei casi in cui il comune debba stilare una graduatoria tra i vari operatori dello stesso messo o fiera; la seconda rilasciata dopo aver partecipato ai bandi indetti frettolosamente dai comuni su sollecitazione della stessa regione, che, essendo di «nuovo rilascio» non ha alcun legame con la precedente e azzera completamente le anzianità pregresse. In questo caso, se i comuni dovessero stilare una graduatoria tra i diversi operatori, sarebbero costretti a danneggiare quelli che hanno investito denaro per acquisire maggiore priorità, grazie alle anzianità maturate sullo stesso posteggio, rispetto agli altri;

   in virtù dei nuovi rilasci, per effetto dei bandi espletati, molti operatori hanno addirittura perso la titolarità della propria concessione ed il diritto a continuare il proprio lavoro –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per tutelare gli operatori del commercio al dettaglio su area pubblica ed eliminare questa disparità di trattamento fra i singoli operatori del settore.
(5-01479)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 febbraio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-01479

  Con il quesito in discussione, si richiama l'attenzione sulle disposizioni introdotte con la Legge di bilancio 2019 in merito al commercio al dettaglio su aree pubbliche intervenute a modificare il decreto legislativo n. 59 del 2010, di attuazione della direttiva cosiddetta «Bolkestein» n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
  L'articolo 1, comma 686, della Legge di Bilancio ha inserito le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche tra i servizi esclusi dall'ambito di applicazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2010.
  Per effetto delle medesime norme è stato precisato che al settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010, in materia di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili.
  Infine, viene abrogato in toto l'articolo 70 del suddetto decreto legislativo, recante la specifica disciplina del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche che, tra l'altro, consentiva l'esercizio dell'attività in questione oltre che alle persone fisiche e alle società di persone anche alle società di capitali regolarmente costituite o alle società cooperative, rimodulava i relativi meccanismi autorizzativi e programmatori e, soprattutto, rinviava ad un'Intesa in sede di Conferenza unificata (poi adottata il 5 luglio 2012), l'individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi e le disposizioni transitorie da applicare.
  Ne consegue il superamento della previgente disciplina che stabiliva gli obblighi procedurali previsti dalla cosiddetta direttiva servizi, con la contestuale applicazione dei criteri di valutazione definiti da strumenti concordati a livello territoriale.
  Premesso che le osservazioni riportate vanno utilmente indirizzate ai bandi disposti prima dell'entrata in vigore della finanziaria 2019, va precisato che i bandi espletati in vigenza dell'abrogato articolo 70, non potevano non essere conformi alle norme – e ai criteri d'Intesa – allora vigenti, trattandosi di disposizioni legittimamente applicabili nel contesto ordinamentale cui ci si riferivano.
  Ulteriori e più specifiche condizioni imposte per il tramite dell'adozione dei suddetti bandi e il diverso comportamento assunto da parte delle regioni e dei singoli Comuni, non possono essere, tuttavia, ascrivibili né agli effetti applicativi delle disposizioni previgenti né all'attuazione delle nuove disposizioni.
  Infatti, il Ministero dello sviluppo economico terrà conto di quanto esposto e adotterà eventuali iniziative di competenza, anche normative, volte a tutelare gli operatori del settore nonché al migliore coordinamento dei sistemi di rilascio o di rinnovo delle concessioni in essere.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

abrogazione

commercio al minuto