ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01448

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 124 del 12/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2019
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO delegato in data 12/02/2019
Stato iter:
09/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/07/2019
Resoconto MANZATO FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO)
 
REPLICA 09/07/2019
Resoconto PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/02/2019

DISCUSSIONE IL 09/07/2019

SVOLTO IL 09/07/2019

CONCLUSO IL 09/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01448
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Martedì 12 febbraio 2019, seduta n. 124

   GALLINELLA, DEL SESTO e PARENTELA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 10 gennaio 2019, ha deliberato di formulare alcune osservazioni in merito alla disciplina dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, così come previsti, per le società cooperative e loro consorzi, dal decreto ministeriale n. 595 del 15 novembre 1995 e, per le imprese non costituite in forma cooperativa, dal decreto ministeriale del 19 luglio 1989;

   la disciplina in questione prevede oggi un regime di canoni i cui importi appaiono notevolmente differenziati in relazione alla natura giuridica del soggetto titolare di concessione, cioè a seconda che sia stata adottata la forma di cooperativa o di altra forma di impresa, a fronte della medesima attività svolta, costituita dalla pesca e dall'acquacoltura;

   con riguardo alle imprese in forma di cooperativa la disciplina è rinvenibile all'articolo 48, comma 1, lettera e), del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, tuttora in vigore. Il decreto legislativo n. 154 del 2004 ha invece escluso, per le società non cooperative, l'applicazione del canone meramente ricognitorio per le concessioni a uso acquacoltura;

   l'Autorità è già intervenuta sul tema con una segnalazione nel 2008, evidenziando la sperequazione di costi ingiustificata esistente per l'utilizzazione del demanio marittimo, a fronte della stessa attività svolta (pesca ed acquacoltura), a seconda che sia stata adottata la forma di cooperativa o di altra forma di impresa. Evidenziava altresì, a conferma di ciò, l'omogeneizzazione dei canoni operata in alcune realtà regionali;

   alcune regioni (il Friuli Venezia Giulia con legge regionale n. 22 del 2010, le Marche con legge regionale n. 16 del 2015 e la Sardegna con legge regionale n. 9 del 2018) hanno infatti temporaneamente «congelato» la questione, vista l'enormità dei canoni richiesti a imprese diverse da quelle cooperative, provvedendo all'equiparazione dei canoni dovuti sia dalle cooperative che dalle imprese non costituite in forma di cooperativa;

   la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha ripetutamente chiesto al Governo, nel 2012 e nel 2015, un intervento volto a parificare gli importi dei suddetti canoni;

   lo stesso Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pro tempore, in risposta a un'interrogazione parlamentare del 2012, rappresentava di aver proposto e sostenuto l'introduzione nei provvedimenti in materia di una norma volta a ricondurre i suddetti canoni alla misura ricognitoria anche per le imprese non cooperative;

   risulta che alcune decisioni del giudice amministrativo hanno accolto i ricorsi presentati da società concessionarie non cooperative avverso gli ordini di pagamento di importi dovuti a titolo di conguaglio del canone;

   nella recente presa di posizione, l'Autorità ha ribadito che la normativa in questione, nell'individuare canoni concessori notevolmente differenziati in ragione della sola natura giuridica del concessionario, è idonea a determinare distorsioni concorrenziali, non giustificate da esigenze generali e comunque non proporzionate rispetto ad esse, tra operatori che svolgono le medesime attività di pesca e acquacoltura. Ha auspicato un intervento del legislatore;

   la questione, di indubbio interesse per il settore, è stata da ultimo sollevata durante un'audizione in Commissione agricoltura della Camera da parte degli operatori dell'acquacoltura, in data 6 febbraio 2019;

   se il Governo sia a conoscenza delle esposte circostanze;

   se il Governo ritenga di adottare, con l'urgenza evidenziata dall'Autorità, iniziative normative atte a eliminare la denunciata disparità, a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura, nell'ottica di non penalizzare un intero comparto produttivo con l'imposizione di canoni elevatissimi.
(5-01448)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 9 luglio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-01448

  È opportuno precisare che la materia di cui trattasi rientra nella competenza specifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che la regola attraverso appositi decreti adottati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, si evidenzia che – pur rimanendo la materia di competenza statale, in quanto le acque marine rimangono di proprietà dello Stato – la gestione delle concessioni è stata trasferita a livello locale ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali.
  Ciò premesso, si rappresenta che le problematiche descritte dall'interrogante – inerenti l'applicazione dei canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura – sono note a questa Amministrazione tanto da aver costituito oggetto di mirati approfondimenti nel corso di incontri intervenuti con i rappresentanti delle regioni, delle associazioni di settore e delle amministrazioni interessate.
  La questione nasce quando il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 «Modernizzazione del settore pesca e acquacoltura», nell'abrogare la legge n. 41 del 1982 «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima ha eliminato dall'ordinamento anche l'articolo 21-ter della suddetta legge, relativo ai canoni demaniali in acquacoltura.
  Nel vuoto normativo verificatosi, ha trovato applicazione l'articolo 48 del R.D. n. 1604 del 1931, in base al quale soltanto le società cooperative di pescatori lavoratori, nonché i consorzi e le cooperative non costituite in consorzi beneficiano del cosiddetto canone ricognitorio.
  Per contro, alle imprese di pesca che non ricadono nella fattispecie di cui all'articolo 2511 del codice civile continuano ad applicarsi i canoni nella misura stabilita dal decreto interministeriale 19 luglio 1989, aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base degli indici ISTAT.
  Da ciò è conseguito l'aumento del canone per le imprese con assetto societario non cooperativo, che ha reso maggiormente oneroso l'esercizio stesso delle attività di acquacoltura, con evidenti differenze basate esclusivamente sulla natura giuridica del soggetto titolare della concessione, come evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'inizio del 2019.
  Al fine di ricondurre alla misura ricognitoria il canone per le concessioni demaniali marittime anche per le imprese non cooperative, l'articolo 4-quater della legge 30 dicembre 2008, n. 205, ha di fatto introdotto una disposizione in tal senso.
  Ma tale articolo è stato abrogato dall'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, a causa di problematiche legate al significativo mancato introito per la finanza pubblica.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acquicoltura

concorrenza

industria della pesca