ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01374

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 118 del 31/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: VISCOMI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31/01/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 20/02/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/01/2019

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 20/02/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01374
presentato da
VISCOMI Antonio
testo di
Giovedì 31 gennaio 2019, seduta n. 118

   VISCOMI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018 detta disposizioni in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: qualifica come «libera attività d'impresa» le attività connesse alla produzione, all'importazione, all'esportazione, all'acquisto e alla vendita di energia, e dispone che «i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali (...) sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010 (...) restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia»;

   in ogni caso, dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, detti accordi devono essere rivisti alla luce del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2010, «fatta salva la libertà negoziale delle parti»;

   in buona sostanza – e a prescindere da ogni valutazione in merito alla qualificazione giuridica dell'attività in esame già soggetta a concessione e ora qualificata come «libera attività d'impresa» così legittimandosi l'erogazione di misure economiche di carattere non meramente compensativo – la norma in esame fa salve le pattuizioni bilaterali stipulate fino al 2010, e questo però è stato statuito in presenza di un diffuso contenzioso che ha sempre visto dichiarare nulle le stesse pattuizioni per contrarietà all'ordinamento giuridico, almeno per quanto riguarda la previsione di corrispettivi di natura patrimoniale;

   tenendo conto di tale costante giurisprudenza, molti comuni – in varie regioni, e anche in Calabria, come ad esempio Girifalco – sono stati costretti a rivedere nel tempo (anche in applicazione di provvedimenti giurisprudenziali o di lodi arbitrali) le originarie convenzioni, in quanto nulle nella parte relativa alla previsione di proventi di natura economica;

   viceversa, i comuni, parti di accordi bilaterali non dichiarati nulli né rinegoziati in ottemperanza alle prescrizioni legislative, sia perché ancora sub judice, sia perché mai contestati, beneficiano ora della sanatoria prevista dal citato comma 953 almeno per il periodo che va dalla sottoscrizione degli accordi bilaterali in data antecedente al 3 ottobre 2010 alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, dovendo per il prosieguo essere rivisti in conformità al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

   appare evidente che in tal modo è stata introdotta nell'ordinamento una sostanziale sanatoria a termine che crea inevitabili effetti perversi, penalizzando i comuni rispettosi delle norme nel tempo vigenti e arrecando invece beneficio agli enti che tali norme hanno rispettato –:

   se il Governo sia a conoscenza degli effetti differenziati derivanti dall'applicazione del comma 953 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 citato e se abbia contezza del numero dei comuni interessati all'applicazione della norma introdotta;

   se e quali iniziative il Governo intenda adottare per ridurre le conseguenze negative dell'articolo 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018 sugli enti locali che hanno rispettato le norme vigenti nel tempo – avendo provveduto, autonomamente o a seguito di provvedimento giudiziario definitivo, alla rimodulazione degli accordi bilaterali stipulati prima del 2010 – anche mediante la previsione di misure latamente compensative per il danno oggettivo derivato ai bilanci degli enti locali interessati, costretti a eliminare dai bilanci medesimi voci di entrata prima considerate illegittime ed ora invece – a parità di condizioni – considerate legittime.
(5-01374)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accordo bilaterale

politica comunitaria dell'ambiente

energia rinnovabile