ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01345

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 117 del 30/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 30/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 30/01/2019
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 30/01/2019
FERRARI ROBERTO PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 30/01/2019
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 30/01/2019
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 30/01/2019
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 30/01/2019
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 30/01/2019
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 30/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/01/2019
Stato iter:
31/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 31/01/2019
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 31/01/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 31/01/2019
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 31/01/2019

SVOLTO IL 31/01/2019

CONCLUSO IL 31/01/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01345
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Mercoledì 30 gennaio 2019, seduta n. 117

   CENTEMERO, CAVANDOLI, COVOLO, FERRARI, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con la legge di bilancio per il 2019 è stata modificata la disciplina relativa al regime forfettario;

   in sede di risposta all'interrogazione n. 5-01179 del 21 gennaio 2019, il Governo ha ribadito che la previsione di escludere dal regime forfettario coloro che hanno ricevuto compensi da lavoro dipendente o assimilati da uno o più datori di lavoro con cui hanno lavorato nei due anni precedenti mira «ad evitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l'attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo»;

   sussistono partite Iva in costanza di lavoro dipendente, come ad esempio i casi di intramoenia ospedaliera, come sussistono altresì casi di lavoratori che hanno avviato l'attività autonoma con apertura della partita Iva prima della norma in questione che si ritroverebbero oggigiorno penalizzati dal rischio di una interpretazione retroattiva della norma –:

   se non ritenga urgentemente di adottare iniziative per chiarire la portata applicativa della norma in questione, valutando la possibilità di indicare, con eventuale circolare applicativa, una data di riferimento per l'apertura delle partite Iva rispetto all'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente ai fini dell'accesso al regime forfettario.
(5-01345)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 31 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01345

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alle cause inibenti l'accesso al regime forfetario previsto dal comma 57, lettera d-bis), dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, come modificato dalla legge n. 145 del 2018, con particolare riferimento ai soggetti titolari di partita IVA in costanza di lavoro dipendente – come ad esempio i casi di intramoenia ospedaliera – e ai lavoratori autonomi che hanno avviato l'attività con apertura della partita IVA prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative e che, a parere degli Onorevoli interroganti, si troverebbero penalizzati dal rischio di un'interpretazione retroattiva della norma.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Come già chiarito nella recente risposta all'interrogazione n. 5-01179 menzionata dagli stessi interroganti, la disposizione di cui al comma 57, lettera d-bis), laddove si prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, mira «ad evitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l'attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo».
  La suddetta norma ha sostituito la previgente lettera d-bis) del medesimo comma che prevedeva «i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».
  La legge di bilancio 2019 ha modificato i requisiti di accesso al regime agevolato. Pertanto, qualora il contribuente non presenti tali requisiti, seppure in precedenza applicava il regime forfetario, dal 2019 non potrà più applicare il predetto regime. Viceversa, i soggetti con partita IVA che svolgevano attività di lavoro autonomo in precedenza possono permanere nel regime dei forfetari purché ricorrano i requisiti richiesti dalla norma.
  Questo significa che il contribuente che in passato cumulava un'attività autonoma gestita in regime forfetario e un'attività di lavoro dipendente, qualora oggi ricada nella situazione prevista dalla lettera d-bis) dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014 (cessazione in tutto o in parte dell'attività di lavoro dipendente ed esercizio della stessa in forma autonoma nei confronti del medesimo soggetto), non può permanere nel regime forfetario.
  Non si ritiene, invece, che la norma in discorso abbia portata retroattiva e possa condurre a mettere in discussione i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alla norma previgente.
  Quanto all'esempio indicato nell'interrogazione, si precisa che l'attività intramoenia consiste nello svolgimento dell'attività professionale da parte del personale del servizio sanitario nazionale all'interno della struttura ospedaliera, oltre l'impegno di servizio. In considerazione del fatto che i compensi percepiti dai medici del SSN in relazione all'attività intramoenia costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera e) del TUIR, tali redditi non possono rientrare nel regime forfetario previsto dalle norme sopracitate. Con riferimento ad altre situazioni, sarebbe di contro necessario illustrare meglio gli elementi fattuali della fattispecie, in relazioni ai quali l'Agenzia delle entrate potrà fornire chiarimenti attraverso i provvedimenti di prassi citati dall'interrogante.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

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