ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01344

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 117 del 30/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2019
COLANINNO MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2019
DEL BARBA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2019
LIBRANDI GIANFRANCO PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2019
MANCINI CLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2019
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2019
UNGARO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/01/2019
Stato iter:
31/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 31/01/2019
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 31/01/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 31/01/2019
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 31/01/2019

SVOLTO IL 31/01/2019

CONCLUSO IL 31/01/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01344
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 30 gennaio 2019, seduta n. 117

   FRAGOMELI, FREGOLENT, COLANINNO, DEL BARBA, LIBRANDI, MANCINI, TOPO e UNGARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge di bilancio 2019 consente la definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli già annullati automaticamente, affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017; detti debiti possono essere definiti mediante pagamento rateale della quota capitale e degli interessi in misura differenziata dal 16 al 35 per cento del debito iscritto a ruolo secondo la condizione economica del debitore definita dall'Isee comunque non superiore 20.000 euro;

   non è chiaro se anche la definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2019 comporti un impatto negativo sulle entrate degli enti locali, dal momento che si tratterebbe anche in questo caso di una sanatoria che permette di abbattere il debito iscritto a ruolo e che riguarderebbe anche le addizionali Irpef;

   secondo un chiarimento del Ministero, deve ritenersi che i carichi definibili sono solo ed esclusivamente quelli affidati agli agenti della riscossione, e non anche quelli affidati a soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle province e dei comuni; pertanto, la definizione agevolata riguarda le cartelle di pagamento relative ai tributi locali solo nel caso in cui l'ente abbia affidato l'attività all'Agenzia delle entrate-riscossione;

   l'applicazione eterogenea della definizione agevolata rischia di penalizzare alcuni contribuenti rispetto ad altri e mina, al contempo, la solidità dei bilanci comunali, tanto che alcuni sindaci stanno valutando l'opportunità di mantenere il rapporto con Agenzia delle entrate-riscossione, che porta come conseguenza l'applicazione della normativa statale –:

   come intenda assicurare l'omogenea applicazione delle norme al fine di non creare disparità di trattamento tra i contribuenti e, al contempo, garantire i comuni per le mancate entrate su cui gli enti avevano fatto legittimo affidamento.
(5-01344)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 31 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01344

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti si soffermano sugli effetti che potrebbero riverberare sulle entrate degli enti locali dall'applicazione delle disposizioni, contenute nella legge di bilancio e relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (diversi da quelli già annullati automaticamente) affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017.
  Gli Onorevoli interroganti segnalano che si registrerebbe una disparità di trattamento in esito all'applicazione del c.d. «saldo e stralcio» delle cartelle per i contribuenti in «comprovata difficoltà economica», previsto dalla legge di Bilancio 2019 – e pertanto chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «come intenda garantire l'omogenea applicazione delle norme, al fine di non creare disparità di trattamento tra i contribuenti e, al contempo, garantire i comuni per le mancate entrate cui gli enti avevano fatto legittimo affidamento».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 184 a 199, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede e disciplina la definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata difficoltà economica (ISEE non superiore ad euro 20.000), affidati all'agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.
  Tali debiti – purché diversi da quelli annullati automaticamente, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 – possono essere definiti mediante pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all'agente della riscossione, gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale, secondo la condizione economica del debitore.
  L'articolo 1, comma 185 estende l'istituto ai «i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento».
  Tanto premesso, giova precisare che l'articolo 1 comma 184 della legge di Bilancio 2019 è esclusivamente applicabile ai debiti iscritti a ruolo in conseguenza delle procedure automatizzate con cui l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, mentre il successivo comma non estende l'istituto in esame ai tributi locali.
  Pertanto, l'istituto agevolativo in richiamo non può applicarsi anche alle cartelle di pagamento relative ai tributi locali iscritti a ruolo da enti che abbiano affidato l'attività di riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, fatto che in sé assorbirebbe la lamentata disparità di trattamento tra Comuni che affidano la riscossione coattiva al ruolo e Comuni che abbiano optato per la riscossione coattiva in proprio avvalendosi dell'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639/1910.
  In merito alla diversa questione che l'articolo 1 comma 184 della legge in esame possa comportare in qualche modo un impatto negativo sulle entrate degli enti locali, poiché incide sull'addizionale IRPEF, si rileva che la suddetta addizionale rappresenta una entrata disciplinata dalla legge statale, salvo specifici ambiti di autonomia riconosciuta agli enti locali da esplicitarsi in via regolamentare, il cui gettito è riversato ai Comuni.
  Di conseguenza, gli eventuali interventi normativi che incidono sulle entrate locali aventi ad oggetti tributi istituiti con legge statale devono essere sempre inquadrati nell'ambito di un più generale contesto di finanza pubblica.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

debito

condizione economica