ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01335

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 117 del 30/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: MORETTO SARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 30/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 30/01/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/01/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01335
presentato da
MORETTO Sara
testo di
Mercoledì 30 gennaio 2019, seduta n. 117

   MORETTO e DE MENECH. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:

   le fondazioni lirico-sinfoniche da tempo hanno avuto un regime particolare, che purtroppo ha incrementato il precariato;

   dalla recente pronuncia della Corte di giustizia europea del 25 ottobre 2018 sembrerebbe che la legislazione italiana, antecedente al «decreto dignità», sia in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;

   l'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, vieta, a pena di nullità, «i rinnovi dei rapporti di lavoro che comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato»;

   l'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al comma 1, prevede che «il contratto subordinato a tempo indeterminato costituisca la forma comune di rapporto di lavoro, che un termine possa essere stabilito per ragioni di carattere tecnico, produttivo e che tali ragioni debbano essere specificate»;

   l'articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001 prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni;

   l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 – disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali – dispone, da un lato, che l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, continua ad applicarsi alle fondazioni lirico-sinfoniche, nonostante la loro trasformazione in soggetti di diritto privato, e, dall'altro, che le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 368 del 2001 non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche;

   inoltre, l'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 – disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali – dispone, al comma 19, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di procedure selettive pubbliche;

   infine, nel decreto legislativo n. 81 del 2015, all'articolo 29, viene confermata la specialità del personale tecnico-artistico delle fondazioni musicali a cui non si applicano le norme standard del tempo determinato;

   il susseguirsi di norme speciali senza limiti di tempo dell'utilizzo dei contratti a tempo determinato per il personale tecnico-artistico delle fondazioni musicali ha comportato un costante utilizzo della precarietà per anni dello stesso personale;

   l'entrata in vigore del «decreto dignità», che non prevede alcuna differenza tra la situazione delle fondazioni lirico sinfoniche e altri settori, ha creato problemi per il personale che da anni è stato utilizzato a termine all'interno dei teatri lirici italiani;

   a titolo di esempio, nel Veneto, le due importanti Fondazioni (il Gran Teatro La Fenice e l'Arena di Verona) senza un intervento normativo, difficilmente potranno risolvere i problemi;

   nella scorsa legislatura sono intervenute molte disposizioni volte a fronteggiare la crisi del settore lirico-sinfonico, in particolare prevedendo il riassetto della governance delle fondazioni e l'adozione di piani di risanamento ed erogando specifiche risorse. È stato, poi, previsto che dal 31 dicembre 2019 le attuali fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come fondazione lirico-sinfonica o teatro lirico-sinfonico, con conseguenti diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento –:

   al fine di completare il piano di risanamento del settore avviato nella scorsa legislatura e a tutela dei tanti lavoratori, se il Ministro interrogato non ritenga urgente adottare iniziative per definire una norma specifica che tenga conto dell'accordo-quadro sul tempo determinato e che permetta di mantenere le professionalità dei suddetti lavoratori, che danno lustro, con i loro spettacoli, al nostro Paese.
(5-01335)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

Corte di giustizia CE

impresa in difficolta'