ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01327

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 116 del 29/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: PANIZZUT MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 29/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
MOSCHIONI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
FERRARI ROBERTO PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 29/01/2019


Elenco dei co-firmatari che hanno ritirato la firma
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma Data ritiro firma
PAGANI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2019 29/01/2019
Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/01/2019
Stato iter:
10/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/06/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/06/2020
Resoconto CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/01/2019

DISCUSSIONE IL 10/06/2020

SVOLTO IL 10/06/2020

CONCLUSO IL 10/06/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01327
presentato da
PANIZZUT Massimiliano
testo di
Martedì 29 gennaio 2019, seduta n. 116

   PANIZZUT, BUBISUTTI, MOSCHIONI, CENTEMERO, CAVANDOLI, COVOLO, FERRARI, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la vicenda del 76enne triestino Franco Schnautz, vittima di truffa, finito in un'indagine per evasione fiscale, è alquanto paradossale;

   dopo cinque anni di battaglie giudiziarie per truffa ed evasione fiscale, l'inchiesta penale si è conclusa con un'assoluzione piena perché «il fatto non sussiste»;

   nel mentre, tuttavia, la vittima ha dovuto chiudere l'azienda e licenziarne i dipendenti; alla stessa è stato sequestrato il conto corrente, sono stati negati dalle banche prestiti e fidi, sono stati pignorati la casa e un quinto della pensione;

   nonostante l'assoluzione, e quindi il riconoscimento della sua innocenza, la giustizia tributaria chiede a Schnautz la restituzione di 700 mila euro;

   l'evasione fiscale contestatagli trae origine proprio dal raggiro subìto;

   Schnautz era titolare di una società di trasporti, la Di.be.ma, fondata nel 1963 e specializzata nel mercato delle televendite dei prodotti alimentari; lavorava nel nord-est con dipendenti e collaboratori, tra cui alcuni «padroncini» – autonomi e con partita iva – per le consegne;

   da verifiche incrociate operate dalla Guardia di finanza sugli anni dal 2012 al 2008 emerge che le fatture emesse mensilmente da uno dei padroncini al quale Schnautz si era appoggiato per il servizio di trasporto sono false;

   l'uomo tuttavia, ignaro, aveva proceduto negli anni a portare in detrazione ai fini Iva anche quelle fatture;

   chiamato a testimoniare, il «padroncino» patteggia la pena raccontando la storia, ovviamente inventata, di un accordo con Schnautz, che li vedeva fare affari insieme con fatture su operazioni inesistenti e spartizione delle somme relative all'Iva;

   ne consegue l'istruttoria tributaria, che si chiude nel giro di un anno con la sentenza di colpevolezza e la richiesta di 700 mila euro per l'intero periodo dal 2008 al 2013, e quella penale che, come già detto, si conclude dopo cinque anni con l'assoluzione, perché il difensore è riuscito a dimostrare l'innocenza del suo assistito –:

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda adottare urgentemente affinché l'amministrazione tributaria si allinei alla giustizia penale, riconoscendo che il signor Schnautz è stato vittima di una truffa e, di conseguenza, proceda alla cancellazione della sanzione di 700 mila euro indebitamente comminatagli.
(5-01327)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 giugno 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01327

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla vicenda del signor Franco Schnautz, vittima di truffa e finito in un'indagine per evasione fiscale, la cui vicenda si è conclusa con duplice esito, vale a dire un'istruttoria tributaria che si chiusasi con la sentenza di colpevolezza e la richiesta di 700 mila euro e quella penale conclusasi con l'assoluzione avendo il difensore dimostrato l'innocenza del suo assistito.
  Gli Onorevoli interroganti, nel rilevare che in sede penale il signor Schnautz è stato assolto con «formula piena», chiedono pertanto di sapere quali iniziative si intendano adottare affinché l'amministrazione tributaria si allinei alla giustizia penale, con conseguente cancellazione della sanzione indebitamente comminatagli.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  La disciplina dei rapporti tra processo penale e processo tributario è fondamentalmente regolata dal cosiddetto principio del doppio binario, così come declinato dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
  In particolare, l'articolo 25 del suddetto decreto ha espressamente abrogato l'articolo 12 della legge n. 516 del 1982, escludendo l'efficacia vincolante del giudicato penale nel processo tributario (il giudicato penale ha conservato una limitata efficacia esterna solo in relazione alle sanzioni amministrative riferite a violazioni tributarie oggetto di notizia di reato – articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000).
  Inoltre, l'articolo 20 stabilisce che: «il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente per oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione».
  Successivamente all'emanazione del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, né le pronunce della Corte Costituzionale né il decreto legislativo n. 158 del 2015 hanno modificato il sistema dei rapporti tra i due procedimenti – penale e tributario – risultando confermato il quadro normativo per cui nessuna prevalenza risulta accordata all'uno piuttosto che all'altro procedimento.
  Tuttavia, nel rispetto del principio sopra enunciato, è possibile che tra i due procedimenti vi sia un reciproco «condizionamento», secondo le regole fissate dal legislatore; inoltre, sono molteplici i profili di «interferenza» e di condizionamento previsti dalle norme e dalla giurisprudenza al fine di favorire un coordinamento tra i due procedimenti.
  Tutto quanto sopra considerato, è possibile pertanto affermare che, pur essendo l'accertamento dell'illecito tributario e dell'illecito penale caratterizzati da reciproca autonomia, gli atti e gli esiti dei due procedimenti assumono una reciproca rilevanza, nella misura in cui spesso condividono la medesima base istruttoria, anche se la valutazione degli elementi acquisiti può essere diversa.
  Al fine di comprendere appieno gli effetti del giudicato penale sul processo tributario, appare necessario ricorrere alle soluzioni proposte dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro costanti nell'escludere qualsivoglia automatismo tra la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, e il giudizio tributario, ancorché i fatti esaminati siano gli stessi che fondano l'accertamento, considerando che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova previsti dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, e trovano ingresso anche presunzioni semplici.
  È possibile, quindi, che il processo tributario e il processo penale si concludano con esiti diversi e contrastanti circa il medesimo fatto, ovvero che l'imposta evasa sia quantificata in misura diversa. In ogni caso, il giudicato penale può assumere rilievo probatorio nel processo tributario, potendo la relativa sentenza essere prodotta come documento nel giudizio tributario ex articoli 24 e 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
  Di conseguenza, il giudice tributario può esaminare il contenuto degli elementi acquisiti nel processo penale e ricostruire l'oggetto della decisione, valutando, però, quegli stessi elementi probatori secondo le regole proprie dell'ambito tributario.
  Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria presso la Commissione tributaria provinciale di Trieste, risulta che il contribuente signor Schnautz ha presentato impugnative avverso diversi avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate di Trieste per le annualità d'imposta 2008, 2009 e 2010. Tali ricorsi riuniti (nn. 238/2013, 239/2013 e 240/2013) sono stati respinti con la sentenza 267 depositata il 13 ottobre 2015 che non risulta appellata dal contribuente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenziamento

sequestro di beni

cessazione d'attivita'