ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01302

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 113 del 24/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: SERRACCHIANI DEBORA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 24/01/2019
CANTONE CARLA PARTITO DEMOCRATICO 24/01/2019
LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 24/01/2019
LEPRI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 24/01/2019
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 24/01/2019
VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 24/01/2019
ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 24/01/2019
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 24/01/2019
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 24/01/2019
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 24/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/01/2019
Stato iter:
21/01/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/01/2020
Resoconto PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 21/01/2020
Resoconto SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/01/2019

DISCUSSIONE IL 21/01/2020

SVOLTO IL 21/01/2020

CONCLUSO IL 21/01/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01302
presentato da
SERRACCHIANI Debora
testo di
Giovedì 24 gennaio 2019, seduta n. 113

   SERRACCHIANI, GRIBAUDO, CARLA CANTONE, LACARRA, LEPRI, MURA, VISCOMI, ZAN, MORETTO, DE MENECH e MARCO DI MAIO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   come noto, le misure del cosiddetto «decreto dignità» hanno sollevato molteplici critiche e preoccupazioni circa gli effetti che avrebbero – e in parte, sembra, abbiano già iniziato a produrre – sulla condizione dei lavoratori interessati e sull'operatività delle imprese, soprattutto in alcuni particolari settori economici;

   al contrario, tra le suddette norme, in sede di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, è stata opportunamente inserita la disposizione volta a riconoscere anche per gli anni 2019 e 2022 la decontribuzione per le assunzioni, con contratto a tutele crescenti, dei giovani lavoratori under 35;

   tuttavia, poiché il testo della nuova disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai precedenti provvedimenti di legge che avevano introdotto un'analoga agevolazione, ed in particolare all'articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge n. 205 del 2017, relativo ai lavoratori under 30, il nuovo esonero deve essere considerato come una nuova tipologia agevolata, nonostante le numerose similitudini;

   tale circostanza è confermata dal disposto del comma 3, dell'articolo 1-bis del citato «decreto dignità», laddove si dispone che l'effettivo avvio della fruizione dello sgravio è subordinata alla emanazione di un apposito decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con il quale si sarebbero dovute stabilire le modalità di fruizione dell'esonero. Tale decreto sarebbe dovuto essere emanato entro la metà del mese di ottobre 2018;

   ad oltre tre mesi dal termine per la sua emanazione e, nonostante l'anno 2019 sia già avviato da oltre 20 giorni, del citato decreto interministeriale ancora non vi è notizia, il che significa che le imprese non potranno avvalersi di tale agevolazione contributiva, lasciando migliaia di lavoratori senza la possibilità di poter accedere a un'occupazione stabile –:

   quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di porre rimedio alla grave inadempienza che pregiudica la fruizione di una così importante misura di incremento dell'occupazione stabile;

   quali iniziativa si intendano adottare al fine di assicurare, in ogni caso, l'intera fruizione di tale agevolazione contributiva per quelle imprese che avessero comunque proceduto all'assunzione di giovani lavoratori under n. 35 nel 2019, precedentemente all'emanazione del suddetto decreto interministeriale.
(5-01302)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 21 gennaio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-01302

  Innanzitutto voglio preliminarmente sottolineare che la tematica oggetto della presente interrogazione riguarda un argomento rispetto al quale il Governo, ed in particolare il Ministero che rappresento, ha sempre mostrato particolare sensibilità.
  Nel corso degli ultimi anni, l'occupazione, soprattutto quella giovanile, è stata incentivata attraverso la previsione di sgravi contributivi per le nuove assunzioni.
  La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2018, di giovani che non avevano ancora compiuto il trentesimo anno di età. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, la suddetta norma ha previsto che il limite di età del soggetto da assumere fosse innalzato fino ai trentacinque anni.
  Anche l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto Decreto Dignità), nell'ottica di favorire l'occupazione giovanile, aveva previsto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 avrebbero assunto a tempo indeterminato lavoratori fino a 35 anni di età.
  Poiché la suddetta disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, ha ingenerato dubbi interpretativi in quanto dalla formulazione testuale non si evinceva chiaramente come la stessa dovesse coordinarsi con l'esonero già previsto dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), tenuto conto che l'insorgenza di tali dubbi aveva creato la difficoltà ad emanare il decreto attuativo, si è ritenuto necessario intervenire inserendo un'apposita disposizione normativa nella legge n. 160 del 2019 (legge bilancio per il 2020) per stabilire un raccordo fra le due norme.
  In particolare, la disposizione (articolo 1, comma 10 della legge di bilancio 2020) con un intervento minimale, risolve il problema dell'inapplicabilità dell'articolo 1-bis del decreto dignità dovuta alla mancata previsione, in norma primaria, delle condizioni di fruizione dell'esonero.
  L'obiettivo, pertanto, è stato raggiunto da un lato, prolungando di 2 anni l'esonero previsto dalla legge di bilancio per il 2018 in favore degli under 35, dall'altro, abrogando la corrispondente disposizione del decreto dignità (articolo 1-bis). In conclusione, grazie a questo puntuale e attento intervento normativo, sono state rese applicabili tutte le condizioni di fruizione dell'esonero, senza necessità di adottare ulteriori atti.
  Resta in vigore ovviamente anche il cd. «Bonus Sud» previsto dal comma 247 della legge di bilancio per l'anno 2018.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esazione delle imposte

giovane lavoratore

lavoro giovanile