ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01284

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 111 del 22/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: MACINA ANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CATTOI MAURIZIO MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019
ALAIMO ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019
BERTI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019
BILOTTI ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019
CORNELI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019
D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019
DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019
FORCINITI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019
PARISSE MARTINA MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019
SILVESTRI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019
TRIPODI ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 22/01/2019
Stato iter:
23/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/01/2019
Resoconto CATTOI MAURIZIO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 23/01/2019
Resoconto CANDIANI STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 23/01/2019
Resoconto CATTOI MAURIZIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/01/2019

SVOLTO IL 23/01/2019

CONCLUSO IL 23/01/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01284
presentato da
MACINA Anna
testo di
Martedì 22 gennaio 2019, seduta n. 111

   MACINA, MAURIZIO CATTOI, DIENI, ALAIMO, DAVIDE AIELLO, BERTI, BILOTTI, BRESCIA, CORNELI, D'AMBROSIO, DADONE, FORCINITI, PARISSE, FRANCESCO SILVESTRI e ELISA TRIPODI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   preme agli interroganti segnalare un caso specifico per introdurre una questione generale: Pier Paolo Balzi, capo reparto addetto al comando provinciale dei Vigili del fuoco di La Spezia, condannato dal tribunale di La Spezia con sentenza dell'8 agosto 2017, quale «responsabile di manovra», per lesioni colpose a 9 mesi di carcere e al pagamento di una provvisionale di 200.000 euro (in appello, 5 mesi e 180.000 euro), per l'infortunio occorso al vigile esperto Silvio Guani il 29 agosto 2012 in fase d'addestramento con tecnica SAF 1°; anche stando a fonti della stampa la condanna muove dal mancato utilizzo della corda di sicura, ritenuta dal giudice necessaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

   consta agli interroganti che l'obbligo di utilizzo della corda di sicura durante la suddetta manovra SAF 1° non comparisse nelle prescrizioni interne dell'Amministrazione e sia stato introdotto solo successivamente, nonché che i corsi di formazione organizzati dal Ministero dell'interno ex decreto legislativo n. 626 e n. 81 non contengano riferimenti all'utilizzo della corda di sicura durante la suddetta manovra SAF 1°;

   alla luce del caso esposto, ad avviso degli interroganti l'Amministrazione dovrebbe farsi carico delle richieste risarcitorie di terzi, anche ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, essendo impensabile che un dipendente che osservi abitualmente le prescrizioni dell'Amministrazione venga lasciato solo dinnanzi ad una tragica vicenda processuale ed umana –:

   se non ritenga che, in casi quale quello esposto in premessa, l'Amministrazione che rappresenta possa assumere l'onere delle conseguenze economiche e, a tal fine, non ritenga di adottare le iniziative necessarie per la tempestiva introduzione di uno strumento di tutela complessiva dei responsabili delle squadre di soccorso e di addestramento, prevedendo la stipula di una polizza assicurativa per colpa grave.
(5-01284)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-01284

  Signor Presidente, Signori Deputati,
  il grave incidente verificatosi a La Spezia nel 2012, citato dagli onorevoli interroganti, ha colpito il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non solo per le sofferenze patite dall'infortunato e dai suoi familiari ma anche per le vicende giudiziarie che ne sono seguite.
  Mi sia consentito quindi di evitare, al momento, ogni commento o valutazione circa la dinamica degli accadimenti, atteso che la relativa vicenda processuale risulta ancora in corso.
  Ricordo che il Capo Reparto Pierpaolo Balzi, istruttore SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) presso il Comando di La Spezia, in seguito all'infortunio occorso in data 29 agosto 2012 al collega Vigile Esperto Silvio Guani, è stato condannato, con sentenza dell'8 luglio 2017 del Tribunale di La Spezia e in solido con il Ministero dell'Interno quale responsabile civile, alla pena di 9 mesi ed al pagamento di una provvisionale di 200 mila euro in favore del predetto vigile e dei suoi familiari.
  Tale decisione è stata appellata dal Balzi e dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova. La Corte d'Appello di Genova con sentenza del 6 giugno 2018 ha accolto l'appello dell'Avvocatura erariale e ha dichiarato la nullità della sentenza in relazione alla condanna dell'Amministrazione dell'interno, riducendo peraltro l'entità della condanna e l'importo della provvisionale per il Balzi, che ha comunque proposto ricorso per Cassazione, attualmente pendente.
  L'esito della decisione di Appello determina l'impraticabilità di qualsiasi soluzione transattiva o di eventuali, ulteriori, azioni volte a surrogare o manlevare lo stesso dipendente, come confermato nell'orientamento espresso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova.
  Con riferimento, invece, all'introduzione di una copertura assicurativa per colpa grave nei confronti dei responsabili delle squadre di soccorso ed addestramento, giova far presente che il contratto collettivo nazionale di lavoro «Area I – dirigenza», del 21 aprile 2006, prevede l'attivazione, anche per il personale dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di una copertura per i rischi professionali relativi alla responsabilità civile verso terzi unicamente per colpa lieve. La predetta copertura, che comprende anche le spese per la tutela legale, è pertanto esclusa nei casi di dolo o colpa grave.
  Si evidenzia, al riguardo, che la giurisprudenza contabile ha costantemente affermato la illegittimità della stipula di polizze per queste ultime fattispecie con assunzione dell'onere del pagamento del relativo premio a carico dell'amministrazione. Un tale contratto, infatti, produrrebbe come effetto la completa deresponsabilizzazione del ruolo dirigenziale, in contrasto con i principi fondamentali del sistema di responsabilità dei pubblici dipendenti e con il carattere personale della responsabilità amministrativa.
  Sul punto è intervenuto anche il legislatore che, nella legge finanziaria per il 2008, ha sancito la nullità – nonché la rilevanza a titolo di danno erariale – dei contratti di assicurazione stipulati dall'amministrazione in favore dei propri dipendenti a copertura dei rischi connessi con la responsabilità amministrativo-contabile.
  Alla luce di quanto sopra esposto, l'eventuale iniziativa volta ad introdurre «uno strumento di tutela complessiva dei responsabili delle squadre di soccorso e di addestramento», ovvero di una copertura assicurativa anche per il personale operativo non dirigente dei Vigili del Fuoco, limitatamente alle ipotesi di colpa lieve e di sentenza irrevocabile di assoluzione, potrebbe, in analogia a quanto già previsto per il personale dirigente, essere demandata alla fase negoziale dei periodici rinnovi contrattuali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infortunio sul lavoro

conseguenza economica

formazione professionale