ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01274

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 111 del 22/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 22/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 22/01/2019
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 22/01/2019
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 22/01/2019
FERRARI ROBERTO PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 22/01/2019
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 22/01/2019
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 22/01/2019
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 22/01/2019
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 22/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/01/2019
Stato iter:
23/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/01/2019
Resoconto GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 23/01/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/01/2019
Resoconto GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/01/2019

SVOLTO IL 23/01/2019

CONCLUSO IL 23/01/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01274
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Martedì 22 gennaio 2019, seduta n. 111

   CENTEMERO, GUSMEROLI, CAVANDOLI, COVOLO, FERRARI, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   le nuove norme sul regime forfettario per il 2019 prevedono la possibilità di accesso per le persone fisiche, ovviamente, come liberi professionisti o ditte individuali, e l'esclusione, invece, delle società e dei soci di società di persone, come le società in accomandita semplice e società in nome collettivo, di associazioni assimilate o di società a responsabilità limitata;

   non è tuttavia chiaro, a parere degli interroganti, se il professionista con diversi codici Ateco, già nel regime forfettario in passato, possa o meno rimanervi;

   si può portare ad esempio, il caso di un soggetto con codice Ateco 749099 (altre attività professionali) che detiene una partecipazione di controllo (90 per cento) in una società di intermediazione immobiliare (cod. Ateco 683100 – intermediari nella mediazione immobiliare) a cui dedica circa il 70 per cento della propria attività lavorativa non esercitando attività specifica di intermediazione – in quanto non possiede neanche il patentino – bensì unicamente disbrigo di pratiche;

   tale soggetto fino al 31 dicembre 2018 ha operato in regime forfettario; non è del tutto chiaro se possa mantenere tale regime anche nel 2019 in forza dei due differenti codici Ateco;

   dal tenore letterale delle disposizioni gli interroganti ritengono che i differenti codici Ateco (uno per attività professionale e l'altro per la società a responsabilità limitata con attività di intermediazione immobiliare soggetta a patentino) consentano il mantenimento del regime forfettario anche per il 2019 –:

   se le conclusioni di cui in premessa trovino conferma e se non ritenga il Governo di chiarire l'applicabilità del regime forfettario per il 2019 ai professionisti con diversi codici Ateco con circolare esplicativa ovvero – per immediatezza – con faq sul sito dell'Agenzia dell'entrate.
(5-01274)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01274

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, sulla base delle nuove disposizioni introdotte in materia di regime forfetario per l'anno 2019, chiedono di sapere se il Governo non ritenga opportuno chiarire – con circolare esplicativa o tramite faq sul sito dell'Agenzia delle entrate – l'applicabilità del regime forfetario ai professionisti con codice ATECO diverso. A titolo esemplificativo gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se un soggetto che esercita l'attività contraddistinta dal codice ATECO 749099 (altre attività professionali) e che detiene una partecipazione di controllo (90 per cento) in una società immobiliare esercente l'attività di intermediazione nella mediazione immobiliare (codice ATECO 683100), a cui dedica circa il 70 per cento della propria attività lavorativa, possa continuare ad applicare, per il periodo d'imposta 2019, il regime forfetario.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto una causa inibente all'accesso al regime forfetario laddove prevede che non possono avvalersi di tale regime, tra l'altro, «gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni».
  La ratio legis sottesa alla predetta causa ostativa è quella di evitare artificiose frammentazioni delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte al solo scopo di beneficiare di una tassazione più favorevole. Perché tale requisito venga rispettato, onde evitare abusi, deve essere presa come riferimento l'attività effettivamente svolta. Pur in presenza di due codici attività formalmente distinti in base alla classificazione ATECO, qualora il contribuente eserciti, di fatto, un'attività collegata a quella effettivamente svolta, ad esempio, da una società a responsabilità limitata, ciò inibisce, secondo l'impostazione normativa, la permanenza nel regime forfetario.
  Pertanto, piuttosto che il riferimento a codici ATECO tra loro diversi, deve essere verificata l'effettiva correlazione tra le due attività esercitate, ciò comportando un esame delle fattispecie volto a verificare se l'attività svolta individualmente è correlabile a quella prodotta in forma associata.
  In tale ottica, il caso rappresentato, sia pur a titolo esemplificativo, non può trovare risposta, mancando uno degli elementi necessari per la verifica dell'applicabilità della disposizione in commento, in quanto non è specificato il tipo di attività svolta individualmente dall'esercente arti e professioni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa immobiliare

societa' in accomandita