ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01257

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 111 del 22/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 18/01/2019
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/01/2019

SOLLECITO IL 31/07/2019

SOLLECITO IL 09/09/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01257
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Martedì 22 gennaio 2019, seduta n. 111

   RIZZETTO. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:

   si richiedono urgenti iniziative a tutela delle migliaia di imprese di restauratori che operano da anni e con riconosciuta competenza, nel settore del restauro dei beni culturali e a cui viene impedito di continuare a lavorare, poiché non presenti nell'elenco, pubblicato il 28 dicembre 2018, di coloro che sono stati abilitati all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali ai sensi degli articoli 182 e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

   è prioritario indire un nuova selezione o bando per il conseguimento dell'abilitazione da parte dei moltissimi operatori titolari di imprese ed esclusi, che hanno maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici, con lavori certificati entro il 2014 ai sensi della legge n. 42 del 2000, articolo 182;

   per tale platea di persone, ai fini dell'abilitazione, sono stati presi in esame i titoli di studio e le esperienze lavorative documentate, da una commissione di valutazione istituita ad hoc per tale procedura selettiva, che, a quanto consta all'interrogante, avrebbe rigettato istanze, declassando titoli di studio quinquennali, eliminando competenze professionali acquisite, sminuendo di fatto, le posizioni lavorative di molti professionisti, applicando incomprensibili criteri. Sul punto, infatti, sono stati incardinati dinanzi al giudice amministrativo ricorsi contro i provvedimenti di rigetto emessi dal Ministero per i beni e le attività culturali, a seguito della predetta procedura di selezione;

   detta situazione è stata determinata dagli insensati interventi normativi adottati negli ultimi anni, finalizzati, a parere dell'interrogante, a stabilire un'ingiustificata disparità di trattamento all'interno della categoria professionale dei restauratori, attribuendo una posizione di vantaggio a imprese e restauratori che sono diplomati Icr e qualificati Saf, pregiudicando i restauratori qualificati ai sensi dell'articolo 182;

   tale disparità di trattamento trova la sua massima espressione nel regime di premialità introdotto nel regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, all'articolo 7, comma 4, che stabilisce che le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale»;

   è stata così creata un'ingiustificata differenziazione in categorie di restauratori, che determina un danno competitivo a coloro che non possiedono i predetti titoli;

   il Ministero, nel regolare il settore, non ha tenuto conto degli operatori che esercitano da anni la professione prima della messa a regime stabilita nell'anno 2004 con l'introduzione del codice dei beni culturali, che ha richiesto il rilascio di nuovi e diversi titoli abilitativi;

   i restauratori non inclusi tra i soggetti abilitati stanno vivendo una drammatica situazione, poiché, da un giorno all'altro, sono stati estromessi dal mondo del lavoro, con le conseguenze immaginabili, in danno anche alle loro famiglie –:

   se si intendano urgentemente adottare iniziative per riaprire i termini di ammissione o indire un nuovo bando a tutela degli operatori del settore ingiustamente esclusi dall'elenco, pubblicato il 28 dicembre 2018, di coloro che sono ritenuti abilitati a svolgere la professione di restauratore;

   se si intenda adottare iniziative per riconoscere l'equipollenza alla classe LMR/02 dei titoli di studio nel restauro rilasciati prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai restauratori qualificati ex articolo 182;

   se si intendano assumere iniziative per il riconoscimento delle competenze acquisite e immotivatamente non riconosciute ai restauratori qualificati ai sensi dell'articolo 182 citato;

   se si intendano modificare il codice appalti, decreto legislativo n. 50 del 2016, articolo 7, comma 4 e il relativo decreto attuativo.
(5-01257)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

bene culturale

licenza edilizia

assunzione