ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01234

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 109 del 16/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: LUCCHINI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 16/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 16/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 16/01/2019
Stato iter:
17/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/01/2019
Resoconto MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 17/01/2019
Resoconto MICILLO SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 17/01/2019
Resoconto MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/01/2019

SVOLTO IL 17/01/2019

CONCLUSO IL 17/01/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01234
presentato da
LUCCHINI Elena
testo di
Mercoledì 16 gennaio 2019, seduta n. 109

   LUCCHINI e MARCHETTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   la Color Glass Spa, operante nel settore della produzione di coloranti per le industrie ceramiche, è proprietaria di uno stabilimento a Città di Castello (in località Trestina), che ricava biossido di titanio dai fanghi provenienti dalla produzione industriale di catalizzatori in ceramica di un'impresa di Ferrara, utilizzando un forno rotativo con il quale il fango viene essiccato;

   la regione Umbria nel 2016 ha escluso l'assoggettabilità a Via dell'impianto, mentre l'Arpa Umbria ha rilevato il superamento della soglia di emissione per il monossido di carbonio rispetto alle autorizzazioni consentite;

   il comune di Città di Castello ha ordinato alla ditta Color Glass di non riprendere l'attività del forno dell'unità produttiva fino a quando l'azienda non avesse ridefinito e riconfigurato nel dettaglio il ciclo di lavorazione, a partire dalle caratteristiche del rifiuto in ingresso fino al prodotto finito;

   l'opificio è posto in stretta prossimità di una zona residenziale e pertanto per le attività ivi esercitate il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo Unico delle leggi sanitarie, all'articolo 216, e il decreto ministeriale 5 settembre 1994 prevedono, ove ne ricorrano le condizioni, la valutazione di conformità ambientale alle norme che disciplinano le industrie insalubri oltre che alle norme di carattere generale in materia ambientale;

   l'azienda succitata, che svolge un'attività che prevede emissioni inquinanti come acido cloridrico, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, cadmio e suoi composti, è da classificarsi industria insalubre di prima classe ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 1994;

   in relazione all'entità dell'attività svolta ed alle situazioni ambientali e territoriali manifestate dai cittadini della zona, l'impianto deve essere necessariamente assoggettato a valutazione d'impatto ambientale in quanto trattasi di impianti che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   risulta agli interroganti che la regione Umbria intende procedere al rinnovo dell'autorizzazione unica senza aver prima dimostrato l'avvenuta introduzione di nuovi metodi o speciali cautele nell'esercizio dell'impianto, tale da non arrecare nocumento alla salute del vicinato, e senza sottoporre l'impianto a Via –:

   se il Ministro interrogato non intenda verificare, per quanto di competenza, anche per il tramite del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, l'effettivo stato di inquinamento dell'area di cui in premessa, considerato che in un tale contesto territoriale, è stata autorizzata, in prossimità del centro abitato, un'industria insalubre come Color Glass di prima classe ai sensi dell'allegato A, n. 112 al decreto ministeriale 5 settembre 1994.
(5-01234)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-01234

  Con riferimento alle questioni poste, si fa presente in via preliminare che, in seguito alla prima seduta della Conferenza di servizi del 28 settembre 2017, relativa al rinnovo dell'autorizzazione concessa alla Color Glass, nell'aprile 2018 l'ARPA ha svolto una serie di controlli che hanno evidenziato difformità nel quadro emissivo e del lay-out del processo produttivo. La Regione Umbria ha, quindi, diffidato la Ditta con sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni dell'autorizzazione. Secondo quanto riferito dalla Regione, successivamente la Color Glass ha comunicato l'avvenuto ripristino delle condizioni autorizzative, come confermato anche dagli accertamenti svolti dall'Arpa. Veniva, pertanto, riavviato l'esercizio dell'impianto, ma nel rispetto di ulteriori condizioni e di un nuovo quadro emissivo, sulla base di un cronoprogramma che prevedesse il dettaglio delle fasi di messa in esercizio e messa a regime e dei relativi controlli.
  Nel corso della seconda Conferenza di servizi si è, peraltro, stabilito di installare un postcombustore in aggiunta ai sistemi di abbattimento già presenti in azienda ed oggetto di migliorie in seguito agli accertamenti di ARPA dell'aprile 2018. La Conferenza verrà, pertanto, riconvocata per la valutazione della documentazione integrativa, riferita in particolare al predetto presidio per il trattamento delle emissioni, previsto ad ulteriore cautela, con conseguente potenziamento dell'efficienza di abbattimento. Sempre secondo quanto evidenziato dall'Amministrazione regionale, in data 1o ottobre 2018, la Ditta ha rinunciato all'aumento della capacità produttiva e alle modifiche impiantistiche per le quali era stata richiesta la verifica di assoggettabilità a VIA. L'eventuale rinnovo dell'autorizzazione non prevede modifiche al lay-out impiantistico né alla tipologia e alla quantità dei rifiuti trattati e già autorizzati. Per tali ragioni, trattandosi di stabilimento esistente, la normativa di settore non prevede la procedura di VIA.
  L'Arpa ha segnalato, infine, che sulla base delle valutazioni svolte nelle diverse Conferenze di Servizi, con la partecipazione anche della ASL competente, si è ritenuto che l'attività della Ditta non consiste in una fabbricazione di biossido di titanio ma in un recupero di biossido di titanio da un rifiuto non pericoloso e, pertanto, non è stata ritenuta una industria ricadente nell'elenco del decreto ministeriale del 5 settembre 1994.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria dei coloranti

ceramica

produzione industriale