Legislatura: 18Seduta di annuncio: 107 del 09/01/2019
Primo firmatario: CARBONARO ALESSANDRA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/01/2019
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 08/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 09/01/2019 Resoconto CARBONARO ALESSANDRA MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 09/01/2019 Resoconto VACCA GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI) REPLICA 09/01/2019 Resoconto CARBONARO ALESSANDRA MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 09/01/2019
SVOLTO IL 09/01/2019
CONCLUSO IL 09/01/2019
CARBONARO. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
il Consiglio di Stato, con la sentenza del 25 ottobre 2017, n. 4938, si è pronunciato sui ricorsi proposti per l'annullamento del decreto ministeriale del Ministero per i beni e le attività culturali del 30 dicembre 2009 e del suo allegato tecnico, sulla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (cosiddetto «equo compenso per copia privata»);
la Siae definisce il compenso per copia privata un corrispettivo che si applica sui supporti vergini, apparecchi di registrazione e memorie, in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d'autore;
qualunque soggetto privato può, così, eseguire una copia del prodotto originale su un proprio supporto, con un notevole risparmio di tempo e di costi, concedendo una tutela nei confronti del titolare del diritto d'autore;
dovranno versare alla Siae l'equo compenso, solo i produttori e distributori di apparecchi e supporti idonei alla riproduzione;
la Siae può esentare dal versamento gli utilizzatori di apparecchi o supporti che riproducano fonogrammi e videogrammi per usi estranei dall'utilizzo privato;
la Corte di giustizia europea ha riconosciuto che la disciplina italiana su esenzioni «ex ante» e rimborsi del prelievo per copia privata, nei casi di uso esclusivamente professionale, contrasta con il diritto euro unitario («osta») e che, dunque, la normativa nazionale deve necessariamente essere caducata, mediante l'annullamento dell'articolo 4 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 30 dicembre 2009 per contrasto con la direttiva 2001/29/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2016, C-110/15;
il Consiglio di Stato ha pertanto deciso per l'annullamento dell'articolo 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriali 30 dicembre 2009, essendo chiaro che la normativa nazionale viola il principio di parità di trattamento tra produttori e importatori assoggettati al prelievo per copia privata poiché la normativa nazionale si limita a imporre alla Siae, l'obbligo di «promuovere», la conclusione di protocolli esentativi, violando così anche il principio di certezza del diritto, peraltro non garantendo una efficace procedura di rimborso effettiva per i soggetti produttori importatori e distributori di apparecchi e supporti destinati a uso professionale –:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per l'individuazione dei casi e dei modi di esenzione «ex ante» dalla «copia privata» per usi esclusivamente professionali, e di rimborso della «copia privata» anche a favore del produttore e dell'importatore, secondo criteri oggettivi e trasparenti, introducendo un nuovo sistema di esenzione ed una nuova modalità di rimborso, conforme anche ai principi della Costituzione e del diritto comunitario.
(5-01170)
(Presentata l'8 gennaio 2019)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):Corte di giustizia CE
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