ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01106

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 100 del 12/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 12/12/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/12/2018
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/12/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01106
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Mercoledì 12 dicembre 2018, seduta n. 100

   RIZZETTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   si richiede una definitiva soluzione all'assurda vicenda, ormai annosa, che ha pregiudicato migliaia di lavoratori che dal 2007 hanno svolto la professione di intermediario assicurativo, i quali, nell'anno 2013, si sono visti recapitare dall'Inps dei verbali di accertamento in cui si contestava il mancato rispetto del versamento di contributi previdenziali, in violazione dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di terzo e quarto gruppo sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali;

   la quasi totalità degli intermediari in questione, a cui l'Inps ha contestato la mancata iscrizione alla gestione speciale commercianti in qualità di produttore assicurativo del III e IV gruppo per gli anni dal 2007 al 2012, ha lavorato nello stesso periodo per la medesima compagnia assicurativa, Alleanza Assicurazioni spa, la quale, a quanto è dato sapere, al tempo del riconoscimento dell'incarico di produttore libero, con iscrizione nella sez. C nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), su richiesta degli intermediari interessati, aveva affermato la non esistenza di specifici obblighi contributivi e che non fosse necessario aprire una partita Iva;

   pertanto, alla luce dei noti dubbi interpretativi a cui già in passato ha indotto più volte la normativa in questione e della condotta della compagnia assicurativa che, nell'inquadrare i lavoratori, essa stessa riteneva che non sussistessero obblighi contributivi, è necessario e urgente adottare un provvedimento unico a tutela delle migliaia di intermediari coinvolti che, ad oggi, sono ancora onerati dalle ingenti somme richieste dall'Inps, a titolo di mancata iscrizione alla gestione speciale commercianti in qualità di produttore assicurativo del III e IV gruppo per il periodo 2008-2013, unitamente agli importi delle sanzioni e delle more previste;

   un provvedimento unico, che sia efficace nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti, è indispensabile anche per garantire un trattamento omogeneo ed escludere discriminazioni, ciò anche considerando che sono stati incardinati molteplici contenziosi giudiziali e si vuole evitare che sulle medesime situazioni giuridiche intervengano decisioni e orientamenti contrastanti;

   ad ogni modo, a conferma della necessità di procedere a tutela dei lavoratori, si mette in evidenza, che, ad oggi, sulla specifica vicenda in questione, sono già intervenute due sentenze della Corte di Cassazione, del 24 gennaio 2018, n. 1768, e del 30 maggio 2018, n. 2279, che hanno ritenuto insussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti Inps detti intermediari, affermando che tale obbligo contributivo sussiste per i soli produttori che svolgano la loro attività nei confronti di un agente o di un sub-agente, escludendo, dunque, i produttori diretti;

   a tutela dei lavoratori destinatari dei verbali di accertamento dell'Inps è, quindi, necessario porre in essere un unico provvedimento che riconosca a tutte le posizioni ancora pendenti, quanto ha stabilito la Corte di Cassazione –:

   se e quali urgenti iniziative intenda adottare il Ministro interrogato affinché, in conformità alle sentenze della Corte di Cassazione citate in premessa, siano salvaguardati con un provvedimento definitivo gli intermediari assicurativi che, ingiustamente, hanno ricevuto i verbali di accertamento dell'Inps per mancato versamento dei contributi previdenziali come sopra esposto.
(5-01106)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assicurazione obbligatoria

compagnia d'assicurazioni

sensale